Come noto, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il mod. 730 precompilato ai titolari di redditi di lavoro dipendente/pensione e di taluni redditi assimilati entro il 15 aprile di ciascun anno.
A tal fine, l’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 prevede che le informazioni concernenti le spese sanitarie sono messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS). Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, l’Agenzia può utilizzare anche i dati derivanti dalla lettura dei codici a barre delle ricette mediche.
Con il D.M. 31.7.2015 sono state definite le modalità (telematiche) di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria e con il Provvedimento 31.7.2015 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di utilizzo di detti dati nonché la possibilità per il contribuente di opporsi alla comunicazione di tali dati.
Ora, sul sito Internet “Progetto Tessera Sanitaria”, sono state pubblicate le “procedure in capo a medici e odontoiatri per adempiere alla trasmissione telematica dei dati di spesa”, che per il 2015 va effettuata entro il 31.1.2016.
Sistema tessera sanitaria
I medici già in possesso delle credenziali di accesso al STS possono utilizzare le medesime chiavi di accesso anche per l’invio dei dati delle spese che saranno utilizzati per la predisposizione del mod. 730 precompilato.
I medici e odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici (OdM), non ancora in possesso di tali credenziali, possono ottenerle:
In fase di primo accesso all’area riservata “Accesso con credenziali”, utilizzando il proprio codice identificativo (codice fiscale) e una password, è necessario seguire una serie di passaggi per generare una nuova password.
Invio dei dati
Per la trasmissione dei dati in esame (individuati dal citato DM 31.7.2015) i medici/odontoiatri possono utilizzare:
Per ogni trasmissione (singolo documento ovvero file contenente più documenti) il sistema rilascia:
Ad ogni errore è poi associato uno specifico codice che può essere numerico di 3 cifre ovvero alfanumerico di 4 caratteri.
Invio tramite soggetto terzo delegato
Come precisato dal MEF nel citato Decreto, l’invio dei dati può essere effettuato dal medico/odontoiatra direttamente oppure tramite un soggetto terzo delegato (associazione di categoria/soggetto abilitato all’invio telematico) che, a tal fine, deve possedere una specifica abilitazione rilasciata dal MEF.
In particolare, in caso di invio tramite un intermediario, il medico/odontoiatra deve accedere alla propria area riservata del STS attraverso le relative credenziali ed indicare il soggetto terzo delegato all’invio utilizzando la funzione “Gestione deleghe”.
Verificata l’idoneità del soggetto indicato (validità abilitazione ad Entratel e correttezza indirizzo PEC), il sistema invia al soggetto delegato un link per il perfezionamento della delega.
Quest’ultimo è quindi tenuto ad inviare alla RGS, tramite PEC e firma digitale, la richiesta di autorizzazione alla delega. La RGS autorizza la richiesta inviando la nota di autorizzazione via PEC al soggetto terzo.
Si rammenta che anche in caso di invio tramite un intermediario, il medico/odontoiatra rimane responsabile dei dati trasmessi.