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Unico Società Capitali 2014: invio comunicazione irregolarità tramite PEC

da | Gen 29, 2016 | Aggiornamenti

Premessa

Le comunicazioni di irregolarità non sono veri e propri atti impositivi e, quindi, non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.

Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:

  • il controllo automatico;
  • il controllo formale;
  • la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.

Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico (articoli 36 bis del DPR n. 600/1973 e 54 bis del DPR n. 633/1972) evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.
Se il contribuente riconosce la validità della comunicazione può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi. In particolare, è previsto che per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%).

Se il contribuente non riconosce la validità della comunicazione è possibile:

  • accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel);
  • utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec). Con questa modalità si ottengono chiarimenti inviando messaggi alla casella Pec dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it;
  • telefonare al Centro di assistenza multicanale (numero 848 800 444). La documentazione necessaria alla correzione può essere trasmessa anche tramite fax;
  • rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Se l’ufficio rettifica parzialmente l’importo, il termine per usufruire della sanzione ridotta parte dalla data di comunicazione della correzione. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello F24 con l’indicazione dell’importo rettificato. Trascorsi i 30 giorni senza il pagamento, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).

Come noto, gli esiti dei c.d. “controlli automatizzati” effettuati dall’Amministrazione Finanziaria ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72, sono comunicati tramite raccomandata A/R come previsto dall’art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 direttamente al contribuente/sostituto d’imposta.

UNICO 2014 SOCIETA’ DI CAPITALI

L’Agenzia delle Entrate, nel Comunicato stampa 15.1.2016, ha precisato che al fine di rendere più rapido ed efficace il dialogo con i contribuenti, sta “inviando” tramite PEC, anziché tramite raccomandata A/R, le comunicazioni delle (eventuali) irregolarità riscontrate nel mod. UNICO 2014 SC relativo al 2013.

In particolare viaggeranno tramite posta elettronica certificata le comunicazioni di irregolarità che scaturiscono dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972).

La nuova modalità sarà utilizzata in prima battuta, a partire dal 16 gennaio scorso e nelle settimane successive, per circa 200mila avvisi da recapitare alle società di capitali (soggetti tenuti a comunicare alle Camere di commercio il proprio indirizzo Pec) che hanno presentato Unico Sc per l’anno 2013.
Successivamente, tramite lo stesso mezzo, saranno spedite anche le comunicazioni riguardanti gli altri modelli dichiarativi trasmessi dalle stesse società.
Il nuovo canale sostituisce l’ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento, modalità che viene comunque mantenuta nell’ipotesi in cui l’invio non dovesse andare a buon fine oppure in caso di anomalie riscontrate nell’indirizzario nazionale “Ini-Pec”, istituito dallo Sviluppo Economico.

Due le caselle di invio delle comunicazioni:

  • dc.gt.liquidazione1.noreplay@pec.agenziaentrate.it;
  • dc.gt.liquidazione2.noreplay@pec.agenziaentrate.it;

entrambe denominate “noreply”, ossia attive esclusivamente per l’inoltro e, pertanto, da non utilizzare, da parte dei contribuenti, per eventuali richieste di chiarimenti. A tale scopo andranno, invece, utilizzati gli ordinari canali di assistenza messi in campo dall’Agenzia delle Entrate, in primis il servizio telematico “Civis“.

L’uso della posta elettronica certificata garantisce, ai contribuenti, una maggiore tempestività nel ricevere le comunicazioni del Fisco e, al bilancio statale, un notevole risparmio sui costi di postalizzazione.

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