Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Ricezione dei risultati dei modelli 730-4

da | Apr 13, 2016 | Aggiornamenti

Premessa

L’articolo 16, comma 4-bis, del Decreto 31 maggio 1999, n. 164, dispone che i sostituti d’imposta, al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei Modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e che al tal fine, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere tali risultati contabili (flusso telematico dei Modelli 730-4). Dal 2016, anche i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (NoiPa) sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso telematico dei modelli 730-4 come disposto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 marzo 2016, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21/03/2016.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 15/E 2016 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in data 23 marzo sul proprio sito sono state indicate nuove disposizioni in merito alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativo al 730 (730-4).

A partire dall’anno 2015 è previsto l’obbligo per i sostituti d’imposta:

  • di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo le certificazioni uniche dei redditi erogati nel periodo d’imposta precedente, rilasciate ai percipienti entro il 28 febbraio;
  • di comunicare entro il 7 marzo la scelta della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4, unitamente alle Certificazioni Uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle suddette scelte da parte di sostituti d’imposta.

Quadro CT – I sostituti d’imposta che dal 2011 non hanno presentato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) per la comunicazione dell’indirizzo telematico e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, possono inserire le informazioni necessarie per ricevere il flusso telematico, nel quadro “CT” della Certificazione unica. Il termine ultimo era il 14 marzo.

Modello CSO –  I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello e che non hanno trasmesso il quadro CT devono utilizzare il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (modello CSO), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013, disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche modificate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2016. Lo stesso modello dovrà essere utilizzato anche per variare i dati già trasmessi a partire dal 2011, anche con il quadro CT.

Termine di presentazione

A partire dal 23 marzo è possibile trasmettere le comunicazioni con il modello CSO. Pertanto, i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT, devono effettuare la trasmissione della comunicazione CSO entro il 22 aprile 2016. Le comunicazioni CSO trasmesse successivamente al 22 aprile 2016 saranno acquisite a valere sui Modelli 730-4 del 2017. Una finestra più ampia per le richieste di variazione, che saranno considerate ai fini delle dichiarazioni presentate quest’anno, se trasmesse entro il 27 maggio 2016.

 

 

0 commenti