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Interessi di mora per le cartelle di pagamento

da | Mag 17, 2016 | Aggiornamenti

Premessa

L’Agenzia delle Entrate svolge l’attività di riscossione “coattiva” dei tributi:

  • in mancanza del pagamento spontaneo del contribuente;
  • tramite la società per azioni “Equitalia”, presente su tutto il territorio nazionale , tranne in Sicilia.

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione Finanziaria vengono iscritte a ruolo.

Il ruolo non è altro che un elenco, formato dall’ente impositore, dei debitori e delle somme da essi dovute.

Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, con riferimento ad un singolo periodo d’imposta, a 30 euro.

Questa disposizione non si applica se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Il ruolo viene trasmesso all’Agente della riscossione che provvede alle seguenti operazioni:

  • predisposizione e notifica delle cartelle;
  • riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori;
  • avvio dell’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.

 

La cartella

Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, la cartella di pagamento.

La notifica delle cartelle è effettuata dal personale dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. Può essere eseguita anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per le società e le persone fisiche titolari di partita IVA per “Posta Elettronica Certificata” (PEC).

Le cartelle di pagamento contengono, tra l’altro:

  • la descrizione degli addebiti;
  • le istruzioni sulle modalità di pagamento;
  • l’intimazione a pagare entro 60 giorni le somme descritte;
  • le indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso;
  • il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella.

In caso di mancato pagamento delle cartelle entro 60 giorni dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, nonché l’intero compenso dovuto all’Agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o intempestivo) pagamento della cartella.

Dal 2016 gli oneri di riscossione (compenso) che l’Agente di riscossione riscuote per l’attività di recupero del credito sono diminuiti.

In particolare, per i ruoli consegnati all’Agente a partire dal 1° gennaio 2016, se il debitore paga gli importi iscritti a ruolo entro 60 giorni la misura di tali oneri è pari al 3% di tali importi.

Scaduti i 60 giorni, l’onere di riscossione sale al 6% delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora.

Trascorso il termine dei 60 giorni, l’Agente della riscossione, inoltre, può avviare azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come, per esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

Il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del Codice civile).

 

Interessi di mora

Gli interessi di mora, come prescritto dall’articolo 30 del DPR 602/1973, vengono applicati, una volta trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), a partire dalla stessa data di notifica della cartella e fino al giorno in cui avviene il pagamento. La loro misura è aggiornata annualmente.

A partire dal 15 maggio gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile, infatti, ridetermina:

  • il tasso da applicare su base annua, che passa pertanto dal 4,88% al 4,13%.

La nuova misura degli interessi, come previsto dall’art. 30 del DPR n. 602/73, è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che, come comunicato dalla Banca d’Italia, nel 2015 ha registrato una leggera flessione.

In pratica, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicheranno gli interessi di mora al tasso determinato annualmente che, dal 15 maggio, in funzione del nuovo ricalcolo, registra una discesa dal 4,88% al 4,13%.

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