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Rapporti finanziari: proroga invio comunicazioni integrative

da | Lug 6, 2016 | Aggiornamenti

Premessa

Il D.L. n. 201/2011 ha introdotto l’obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all’Anagrafe tributaria le   informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi.

Dal 1° gennaio 2016, le comunicazioni delle informazioni:

  • mensili (aperture e cessazioni di rapporti);
  • annuali (saldi, movimenti e altri dati contabili);
  • sono effettuate in base al tracciato e alle specifiche tecniche stabilite dal Provvedimento del 25 gennaio 2016 tramite l’infrastruttura SID.

La comunicazione deve essere effettuata da banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, SGR, e ogni altro operatore finanziario.

Adempimento e proroga

L’obbligo di comunicazione riguarda le seguenti informazioni:

Dati mensili

  1. dati relativi al rapporto finanziario e delle operazioni extra-conto, comprensivi del codice identificativo;
  2. dati anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del ruolo.

Dati annuali, relativi ai rapporti attivi nel corso dell’anno di riferimento

  1. dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall’operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto;
  2. dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione;
  3. saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell’anno; il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno;
  4. dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua;
  5. giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati;
  6. altri dati contabili, per alcune particolari tipologie di rapporto.

Con il Provvedimento Prot. n. 101801/2016, reso disponibile sul proprio sito l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la proroga del termine per la presentazione della comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari ai fini del consolidamento dei dati nello stesso contenuto; la scadenza del 30 giugno è quindi prorogata al prossimo 29 luglio.

Banche e intermediari quindi potranno apportare variazioni alle informazioni comunicate entro lo scorso marzo avendo a disposizione più tempo.

Le comunicazioni mensile e annuale delle informazioni finanziarie e dei dati contabili rilevati a partire dal 1° gennaio 2016 sono effettuate in base al tracciato Unico e alle specifiche tecniche stabilite dal Provvedimento del 10 febbraio 2015.

Con l’attuazione del nuovo tracciato:

  • le segnalazioni mensili contengono  anche il numero del rapporto oltre alle informazioni del tipo e natura e dei soggetti collegati;
  • la segnalazione mensile e annuale è effettuata esclusivamente con il canale S.I.D. che garantisce degli alti standard di sicurezza per la comunicazione approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;
  • gli esiti derivanti dall’esistenza di una doppia segnalazione sono del tutto eliminati e pertanto gli stessi saranno limitati ad incongruenze sostanziali del rapporto.

Sempre lo stesso Provvedimento prevedeva al fine di garantire il consolidamento dei dati dell’Archivio dei rapporti non sono consentite variazioni delle informazioni annuali e mensili pervenute oltre 90 giorni dai termini previsti, ovvero dalla ricezione degli esiti di elaborazione trasmessi dall’anagrafe tributaria; oltre tale termine l’operatore deve ottenere l’autorizzazione dall’ufficio competente ai fini dell’invio sostitutivo (comunicazione straordinaria).

Il rinvio, stabilito con Provvedimento 27 giugno 2016 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, consente “l’acquisizione delle comunicazioni dei saldi 2015 unicamente attraverso l’invio ordinario di tipo 3 (saldi annuali) anche in relazione a eventuali posizioni da sanare a seguito di ricezione degli esiti di migrazione”.

Gli allegati 1 e 3, inoltre, sostituiscono quelli del precedente Provvedimento del 25 gennaio 2016.

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