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Canone RAI: versamento con F24

da | Ago 5, 2016 | Aggiornamenti

Premessa
Come ormai noto, da quest’anno, con riferimento al Canone RAI, dovuto dalle famiglie italiane, la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), ha introdotto importanti novità, ossia:

  • il costo dell’abbonamento annuo è passato da 113 euro a 100 euro;
  • il versamento avviene non più con bollettino di c/c, bensì mediante addebito nella fattura della compagnia elettrica in 10 rate mensili di pari importo, da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, invece, il primo addebito avverrà o è avvenuto sulla prima fattura emessa, dalla compagnia, dopo il 1° luglio, dove saranno addebitate cumulativamente anche le rate già scadute, ossia da gennaio a giugno, oltre che luglio, per poi proseguire fino alla fattura di ottobre con l’addebito delle restanti rate;
  • è introdotta la presunzione secondo cui l’intestatario di utenza elettrica residenziale si considera anche detentore di apparecchio televisivo e quindi deve pagare il Canone RAI.

Con riferimento a quest’ultimo punto, si ricorda che l’unico modo per sottrarsi all’addebito è quello di presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione (reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate al seguente link) barrando la casella presente al quadro A, con cui il contribuente, dichiara sotto la propria responsabilità, che nonostante sia intestatario di utenza elettrica, né lui, né altro componente della famiglia anagrafica, possiede un apparecchio televisivo (vale, infatti, il principio che il canone è dovuto con riferimento alla famiglia anagrafica e che per ciascuna famiglia anagrafica il canone non è dovuto due volte).

La predetta dichiarazione sostitutiva di non detenzione (Quadro A) prevede, con riferimento al canone 2016, diversi termini di scadenza. In particolare:

  • se è stata presentata entro il 16 maggio 2016, a luglio, l’utente non riceverà alcun addebito in bolletta, in quanto in tal caso il canone non sarà dovuto per l’intero anno 2016.
  • se è stata presentata oltre il 16 maggio ed entro il 30 giugno 2016, il canone sarà dovuto solo per il primo semestre 2016, mentre non sarà dovuto per il secondo semestre;
  • se presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, il canone sarà dovuto per l’intero anno 2016 e non sarà, invece, dovuto per l’intero anno 2017.

Ultima cosa utile da ricordare è che per ciascun nucleo familiare il canone RAI è dovuto una sola volta, nel senso che se, ad esempio all’interno dello stesso nucleo vi siano più utenze ciascuna intestata a componenti diversi, l’addebito del canone dovrà avvenire con riferimento ad una sola utenza. È il caso di due coniugi con due abitazioni e due utenze ciascuna intestata rispettivamente al marito ed alla moglie. In tale ipotesi, tuttavia, per non ricevere addebito del canone, sia sull’utenza del marito sia su quella della moglie, è necessario che uno dei due presenti il modello di dichiarazione sostitutiva in cui compilare il quadro B, indicando il codice fiscale dell’altro coniuge. In questo modo l’addebito avverrà solo sull’utenza di quest’ultimo. A differenza della dichiarazione sostitutiva di don detenzione (Quadro A del modello), per la presentazione del modello con compilazione del quadro B, non sono previste scadenze, ma vale la regola secondo cui, una volta presentato il modello non si procede all’addebito del canone o, se l’indicazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di non procedere all’addebito del canone nella rata di luglio 2016, si procede ad interrompere l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso (Circolare n. 29/E/2016).

Il detentore dell’apparecchio televisivo

Altro principio fondamentale è che in ogni caso, è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente dall’intestazione dell’utenza elettrica, il detentore (fruitore) materiale dell’apparecchio televisivo.

Si consideri il seguente caso:

Ipotesi

• Famiglia composta da genitori e figli;
• Due abitazioni A e B;
• Genitori e figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A mentre la B è data in affitto.

Utenze elettriche:

• abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata al marito;
• abitazione B (l’immobile affittato): utenza tipologia residenziale intestata alla moglie.
Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili.

In tale ipotesi la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone (vale il principio che per la famiglia anagrafica il canone è dovuto una volta sola).
Tuttavia, al riguardo occorre richiamare anche l’attenzione sull’inquilino dell’abitazione B (il quale è il detentore/fruitore dell’apparecchio televisivo) con utenza elettrica intestata al proprietario dell’appartamento occupato. Come pagherà l’inquilino il canone?
Egli non può presentare alcuna dichiarazione sostituiva, poiché non è intestatario dell’utenza elettrica. Tuttavia, è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente dalla proprietà dell’appartamento e dall’intestazione dell’utenza elettrica, perché è lui che detiene l’apparecchio tv nell’appartamento preso in affitto. Il problema non si avrebbe se l’utenza dell’appartamento fosse intestata direttamente all’inquilino, poiché in tal caso l’addebito del canone avverrà secondo le regole ordinarie (addebito sulla fattura dell’utenza elettrica intestata all’inquilino).

Si sottolinea che l’inquilino non è, invece, tenuto al pagamento del canone in relazione all’abitazione presa in affitto se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (ad esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori) oppure se per un’altra abitazione è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone. In questi casi, non va, comunque, presentare alcuna dichiarazione.

Il versamento del canone con modello F24
Dunque, come visto, nel caso di cui sopra non è possibile addebitare il canone in bolletta, poiché, l’utenza non è intestata all’inquilino detentore e fruitore dell’apparecchio televisivo. Si rende, pertanto, necessario il versamento in altre modalità. Al riguardo, è l’articolo 3, comma 7, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 maggio 2016, n. 94, a prevederne la soluzione. Il versamento deve essere eseguito direttamente dall’utente tramite Modello di pagamento F24.

La tabella che segue, riporta, i casi in cui è necessario provvedere al versamento diretto con F24:

  • Abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale: si tratta degli abitanti delle seguenti isole: Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene.
  • Contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto, ma soolo se il contribuente (detentore) non è intestatario dell’utenza elettrica.
  • Portinaio, detentore di apparecchio televisivo, che risiede nella casa data a disposizione dal condominio ma solo se l’utenza elettrica non è intestata al portinaio.

Codici tributo da utilizzare
Con la Risoluzione n. 53/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare nel Modello F24. Codici tributo Canone RAI in F24 (Risoluzione n. 53/E/2016:

  • TVRI (canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – articolo 3, comma 7, Decreto 13 maggio 2016, n. 94): Il codice è da utilizzarsi in caso di rinnovo dell’abbonamento tv;
  • TVNA (canone per nuovo abbonamento TV uso privato – articolo 3, comma 7, Decreto 13 maggio 2016, n. 94): il codice è da utilizzarsi in caso di nuovo abbonamento tv.

Nel compilare il Modello F24 (sezione Erario) occorre seguire le seguenti istruzioni:

  • nel campo “codice tributo”, inserire uno dei due predetti codici;
  • nel campo “anno di riferimento”, indicare l’anno cui si riferisce il pagamento del canone (es. 2016);
  • nel campo “importi a debito versati”, l’importo da versare (non è ammessa compensazione con eventuali crediti d’imposta).

Ad ogni modo, i suddetti codici tributo saranno operativi solo a decorrere dal 1° settembre 2016 ed, esclusivamente per l’anno 2016, il pagamento deve essere eseguito entro il 31 ottobre 2016.

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