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Modello F24 a zero: omessa presentazione

da | Set 21, 2016 | Aggiornamenti

Introduzione

I soggetti titolari di partita Iva hanno “l’obbligo” di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali (imposte, tasse e contributi) esclusivamente con modello F24 telematico, indipendentemente dall’importo da versare e ciò anche se l’F24 è a saldo 0 per via dell’utilizzo in compensazione di eventuali crediti d’imposta.
Tali soggetti possono effettuare il versamento direttamente, mediante i servizi telematici (Entratel o Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario. Tuttavia, possono anche rivolgersi ad un intermediario abilitato al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) cui conferire apposito mandato.
Oltre ai titolari di partita IVA, di cui in precedenza, a decorrere dal 1° ottobre 2014, chi utilizza il modello F24 per eseguire i versamenti, è obbligato all’utilizzo del modello telematico:

  1. se per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  2. nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia d’importo positivo;
  3. nel caso in cui il saldo finale sia d’importo superiore a 1.000 euro, indipendentemente da eventuali compensazioni.

Dunque, anche chi non è titolare di partita IVA, se rientra in una delle predette ipotesi è “obbligato” a presentare il Modello F24 in modalità telematica (in modo diretto oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato), senza la possibilità di presentarlo cartaceamente presso posta/banca.
Occorre tuttavia sottolineare che il modello F24 cartaceo può essere sempre utilizzato (anche se di importo superiore a 1.000) se precompilato dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, comuni, ecc.) a condizione che non riporti crediti in compensazione (Circolare 27/E del 19/09/2014).

Il Modello F24 a zero

Il Modello F24 (utilizzato per il versamento d’imposte, tasse e contributi), può avere un saldo a zero per via dell’utilizzo in compensazione di eventuali crediti d’imposta.
Il legislatore fiscale prevede che, anche quando il saldo dell’F24 è zero, occorre, comunque, presentarlo al versamento entro il termine di scadenza previsto per il tributo (a debito) oggetto di pagamento.

In base alle regole viste in premessa, la presentazione di un Modello F24 con saldo 0, deve avvenire sempre in modalità telematica.

Omessa presentanzione F24 a zero

Assodato che, anche qualora il Modello F24 presenti saldo 0, questi, comunque, è da presentarsi (telematicamente) al versamento, vediamo cosa succede qualora si ometta tale adempimento.

“Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”. Ciò è quanto dettato dal comma 2 bis art. 15 D.Lgs. n. 471/1997 (come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015).

Dunque, nel caso in cui si ometta la presentazione al versamento del Modello F24 con saldo 0, sono previste le seguenti sanzioni:
• 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni;
• 100 euro se il ritardo è superiore a 5 giorni.

Tuttavia, è possibile ravvedersi, applicando le seguenti sanzioni:

  • Modello F24 a saldo 0 presentato entro 5 giorni dall’omissione: sanzione 5,56 euro (1/9 di 50 euro) – codice tributo 8911 (;
  • Modello F24 a saldo 0 presentato entro 90 giorni dall’omissione 11,11 euro (1/9 di 100 euro);
  • Modello F24 a saldo 0 presentato entro 1 anno dall’omissione 12,50 euro (1/8 di 100 euro).

Il codice tributo da utilizzare per le sanzioni è il 8911. Come anno di riferimento va indicato quello in cui la violazione è stata commessa.

Convenienza a ravvedere l’imposta

A volte, invece di ravvedere l’omessa presentazione del Modello F24 a zero, potrebbe risultare conveniente ravvedere direttamente il tributo oggetto di versamento.

Esempio

Entro il 16 giugno 2016 il sig. Rossi doveva eseguire il versamento dell’acconto IMU 2016 (per un secondo immobile di sua proprietà) e il debito complessivo d’imposta ammontava ad euro 1.000. Tuttavia, questi aveva un credito IRPEF (saldo 2015) da utilizzare in compensazione di pari importo. Dalla compensazione il modello F24 era a zero e non l’ha presentato al versamento.

Come termine di “omissione” deve essere considerato il 16 giugno (ossia il giorno entro cui occorreva versare l’acconto IMU per il 2016).

Supponiamo che egli decida di ravvedersi presentando il Modello F24 a zero, il giorno 23 settembre 2016. In tal caso si renderà applicabile la sanzione di euro 11,11 (Modello F24 a zero presentato entro i 90 giorni).

Tuttavia, egli poteva optare anche per un’altra soluzione, ossia ravvedere direttamente l’acconto IMU di 1.000 euro. In tale ipotesi, avrebbe dovuto applicare la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint, applicabile per i primi 14 giorni). Pertanto, essendo i giorni di ritardo pari a 7 (dal 17 giugno al 23 giugno) la sanzione sarebbe stata dello 0,7%.

  • Sanzione ravvedimento IMU = 1.000 x 0,7% = 7 euro

Alla sanzione occorreva aggiungere gli interessi al tasso annuo legale (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.

  • Interessi ravvedimento IMU = [(1.000 x 0,2%) / 365] x 7 giorni = 0,04

In definitiva, ravvedendo direttamente l’IMU, tra sanzione ed interessi, il sig. Rossi avrebbe versato 7,04 euro (a fronte degli 11,11 previsti per il ravvedimento dell’F24 a zero omesso).

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