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Modelli F24: limiti di compensazione

da | Ott 7, 2016 | Aggiornamenti

Norma di riferimento

La norma di riferimento è rilevabile nel contenuto dell’art. 34, L. 388/2000, il quale contenuto è stato modificato dall’art. 9, DL 35/2013.

Secondo tale regola generale a far data dall’1.1.2014 il contribuente che vanta crediti nei confronti dell’Erario e/o di istituti previdenziali può utilizzare tali crediti entro il limite di euro 700.000 (fino al 31.12.2013 il limite era pari ad euro 516.456,90).

E’ quindi necessario, prestare estrema attenzione al rispetto di tale limite, poiché ogni violazione commessa (compensazione effettuata oltre il limite) deve essere ripristinata a mezzo di opportuno versamento. Ciò al fine di poter continuare, nell’anno successivo, ad utilizzare il credito in compensazione.

Aggiungiamo inoltre, a maggior titolo esemplificativo, che la compensazione fra debiti e crediti che transita in F24 (ai sensi dell’art. 17, DLgs 241/97) è oggi possibile con le seguenti modalità:

  • sono indistintamente utilizzabili in F24 sia crediti tributari (IRPEF, IVA, IRES, IRAP ecc…) che crediti previdenziali (ad es. INPS, INAIL ecc…),
  • il limite massimo di compensazione applicabile agli importi a credito è pari ad euro 700.000 a far data dal 1.1.2014.
  • il limite si riferisce ad ogni singolo anno solare e a nessun altro parametro, il che significa che le compensazioni di più crediti (ad esempio IVA, IRES e contributi) non devono superare nella loro sommatoria ANNUALE il limite di euro 700.000.

Contenuto

Il contribuente che vanta un credito superiore ad euro 700.000 può, in maniera corretta:

  • richiedere a rimborso l’eccedenza superiore ad euro 700.000 dopo avere compensato in F24 fino a concorrenza di detto limite, oppure
  • rimandare la compensazione dell’eccedenza nell’anno successivo, ciò ferma rimanendo la compensazione in F24 fino a concorrenza di detto limite.

L’impiego pratico ed il rispetto di tale norma si concretizzano nel fatto che ciascun contribuente può compensare, per ogni anno solare, in F24 un importo massimo di euro 700.000, a riduzione dei debiti vantati verso lo Stato.

Detto limite fino al 2013 è stato di 516.456,90 euro e dal 2014 è stato innalzato ad euro 700.000.

Qualora si verifichi un’eccedenza di compensazione oltre detto limite il contribuente dovrà provvedere a ripristinare la situazione riversando la differenza se compensata in eccesso.

Qualora un contribuente si rendesse conto, di avere sforato il predetto limite di euro 700.000 dovrà provvedere a versare la differenza con le seguenti modalità.

  • Procedere al calcolo dell’eccedenza indebitamente compensata sopra il limite di euro 700.000, avendo cura di considerare:
    • Il solo importo compensato, indistintamente fra crediti erariali e/o contributivi
    • Considerando solo l’importo della compensazione avvenuta in un unico anno solare
    • Indipendentemente dall’anno di formazione dei crediti medesimi utilizzati in compensazione (a nulla rileva se ad esempio il credito abbia competenza anno d’imposta 2014 e/o 2015 o addirittura 2016)
    • Eseguendo il conteggio delle compensazioni in ordine cronologico di presentazione degli F24 al fine di individuare quale/quali crediti hanno dato luogo al superamento del limite
  • Procedere al versamento, se non già contestato dall’amministrazione finanziaria a seguito di controllo automatizzato, a mezzo dell’istituto del ravvedimento operoso ex art 13, DLgs 472/97. Il versamento dovrà avvenire, a seguito del calcolo del ravvedimento operoso, con le seguenti modalità:
    • Indicare il/i codici tributo esattamente indicati in fase di quel versamento che ha dato luogo allo sforamento (ad esempio se l’eccedenza di compensazione deriva da un credito IVA a saldo del 2015, utilizzare il medesimo codice tributo: 6099 ed il medesimo anno 2015)
    • Calcolare gli interessi secondo il saggio legale dell’0.2 % in ragione del periodo intercorso fra la commissione della violazione (indebita compensazione) ed il momento della regolarizzazione.
    • Cumulare gli interessi al tributo da rifondere
    • Calcolare la sanzione secondo le misure previste dall’art. 13, DLgs 472/97 ed indicare per essa il codice tributo 8911, indicando quale anno d’imposta il 2015.

Le maggiori somme riversate a titolo di ripristino della indebita compensazione divengono disponibili per nuove compensazioni, se rilevate, nell’anno d’imposta successivo.

Il visto di conformità

Il professionista che si trova a dover trattare una dichiarazione con compensazioni superiori ai limiti di legge che impongo l’apposizione del visto dichiarativo, si troverà costretto a ben ragionare su tale situazione.

Infatti qualora egli dovesse avere apposto il visto di conformità ad una dichiarazione che riporta le violazioni di cui sopra, sarà obbligato al fine di non incorrere in sanzioni a rimuovere l’errore al fine di evitare il visto infedele.

Quando il limite dei 700.000 euro non opera

Esiste poi tutta una serie di casi in cui il limite di euro 700.000 non opera, cioè, il contribuente può compensare oltre la cifra limite senza incorrere in sanzioni. E’ il caso ad esempio, del credito d’imposta per il Mezzogiorno istituito con la L. 208/2015.

Si consiglia quindi a verificare se effettivamente in caso di compensazione superiore ad euro 700.000 si debba veramente procedere con il riversamento delle somme compensate in eccesso.

Le norme istitutive dei vari crediti d’imposta, infatti, disciplinano sempre il vincolo a tale limite di euro 700.000 oppure l’assenza di tale vincolo.

Esempio

Supponiamo che la società ACCA SRL nell’anno 2015 abbia maturato i seguenti crediti:

  • IVA euro 730.000;
  • IRES euro 250.000.

E supponiamo inoltre che abbia compensato i crediti di cui sopra come segue, ciò nell’anno 2015:

  • 16.06.2016 prima rata IRAP pari ad euro 370.000, compensata con una parte di credito IVA di pari importo, di competenza dell’anno 2014.
  • 16.07.2016 seconda rata IRAP pari ad euro 360.000, compensata con una parte di credito IVA di pari importo, di competenza dell’anno 2014,
  • 22.08.2016 terza rata IRAP compensata pari ad euro 370.000 compensata con l’importo a credito IRES pari ad euro 250.000.

Nella pratica la società ACCA SRL ha compensato:

370.000 (credito IVA per la 1° rata) +360.000 (credito IVA per la 2° rata) + 250.000 (credito IRES per la 3° rata) = 980.000 euro di cui 280.000 euro di maggiore compensazione indebita.

La ACCA SRL deve ora:

  1. Comprendere quando ha superato il limite di euro 700.000;
  2. Riversare la differenza al fine poi di poterne beneficiare nell’anno successivo

Punto 1. Comprendere quando è stato superato il limite di euro 700.000

Esso è stato superato in data 16.07.2016 quando a seguito della seconda compensazione di euro 360.000 la società ha sforato di 30.000 euro il limite (370.000 + 360.000 = 730.000)

Ignara di quanto accaduto ha poi proceduto a compensare in data 20.08.2015 anche ulteriori 250.000 euro, arrivando quindi alla somma di euro 280.000.

Punto 2. Riversare le somme indebitamente compensate

Quindi verrà applicato il ravvedimento operoso, ipotizzando che la ACCA SRL si renda conto in data 12.09.2016 dell’errore commesso come segue:

  • Violazione commessa in data 16.07.2016 per euro 30.000 (eccedenza sul limite di euro 700.000). Codice tributo 6099, anno di competenza 2015. Interessi calcolati in ragione del 0.2% per giorni 58 (dal 16.07.2016 al 12.09.2016). Sanzione con codice tributo 8911, anno 2015, pari ad 1/9 del 30% cioè 3.33% di euro 30.000 (euro 999,00).
  • Violazione commessa in data 22.08.2016 per euro 250.000. Codice tributo 2003, anno di competenza 2015. Interessi calcolati in ragione del 0,2% per giorni 21 (dal 22.08.2016 al 12.09.2016). Sanzione con codice tributo 8911, anno 2015, pari ad 1/10 del 30% cioè 3% di euro 250.000 (euro 7.500).

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