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Definizione agevolata e DURC: le novità della manovra correttiva

da | Mag 11, 2017 | Aggiornamenti

Premessa

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi in forza di quanto disposto per la affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 dal D.L. 193/2016, viene rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione che andava trasmessa entro il 21 aprile. È quanto prevede la manovra correttiva, ossia il decreto rubricato misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite rottamazione dei carichi da eventi sismici e misure per lo sviluppo (D.L.50/2017) pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 24 aprile.

Si sottolinea che è sufficiente che i contribuenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015; il decreto riconosce la regolarità contributiva in presenza di:

  • rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  • crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
  • crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

In tale elenco dunque per effetto della manovra correttiva troverà provvisoriamente posto anche la presentazione di istanza di definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.

Il precedente parere dell’Inps

Ai fini della verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il procedimento per la richiesta del D.U.R.C. si perfeziona:

  • con il versamento delle somme dovute in unica soluzione; ovvero,
  • con il pagamento della 1° delle rate previste.

Nelle more della definizione agevolata, la complessiva esposizione debitoria del contribuente continua a permanere impedendo l’attestazione della regolarità contributiva.

Occorre sottolineare che la presentazione del modello dal 1 entro il 21 aprile 2017 costituisce una semplice manifestazione d’intenti, con la quale il contribuente manifesta la propria volontà di aderire alla “rottamazione”, azione non riconducibile alla previsione contenuta nel D.M. 30 gennaio 2015 che nel disciplinare il DURC, riconosce la sussistenza della regolarità nell’ipotesi di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni normative” (art.3, comma 2, lettera b.)

L’Inps dunque avendo interpellato la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e rispondendo a un quesito posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine del Consulenti del lavoro, affermava che “non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015″. D’altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’Inps e per l’Inail attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015″ che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di “rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti”.

Inps e somme effettivamente rottamabili

In merito alle somme effettivamente definibili in via agevolata e che vedono come ente creditore l’Inps, l’art. 6 del D.L. 193/2016 ammette alla definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti di riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, “i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive ai crediti previdenziali di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46″. Il contribuente è dunque tenuto a versare le somme affidate ad Equitalia:

  • a titoli di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • l’aggio di riscossione calcolato su tali somme;
  • nonché le spese per eventuali procedure esecutive.

A conclusione di approfondimenti svolti in condivisione con Inail, e con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di qualificare correttamente le somme che rientrano nella “falcidia” della definizione e quelle che, al contrario, restano oggetto dell’obbligo di pagamento da parte del debitore, il medesimo Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che:

  • le ulteriori somme aggiuntive previste ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b) (sanzioni di carattere civile), della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 sono da ricomprendere tra le somme da non corrispondere ai fini dell’adesione alla definizione agevolata;
  • al contrario, gli interessi previsti al raggiungimento del tetto massimo dallo stesso art. 116, al comma 9 (raggiungimento tetto massimo sanzioni civili e inadempimento), e calcolati “nella misura degli interessi di mora” rientrano nell’ambito delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 del citato Decreto, da corrispondere dunque ai fini della “rottamazione”.
La manovra correttiva  

Per effetto dunque della manovra correttiva la semplice presentazione dell’istanza di definizione agevolata permette al contribuente di richiedere e ottenere il D.U.R.C.

 

Il mancato perfezionamento della definizione agevolata

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i D.U.R.C. rilasciati in attuazione delle nuove disposizioni normativi sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. Ai fini della verifica dei documenti rilasciati l’Agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.

I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei Documenti annullati. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio “Durc On Line” in sede di consultazione del Documento già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione sopra citata nell’ambito dei procedimenti per i quali il Documento è richiesto.

 

 

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