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Agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori, docenti e ricercatori. Ultime novità

da | Dic 14, 2017 | Aggiornamenti

Premessa

Il Decreto Fiscale 148/2017, così come modificato dalla relativa Legge di Conversione interviene anche in materia di agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori, compresi docenti e ricercatori. In particolare con l’intervento del decreto:

  • l’opzione per il regime fiscale agevolativo per il rientro dei lavoratori previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 e ss.mm.ii., esercitabile da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia entro la data del 31 dicembre 2015 e per i quali troverebbe applicazione le previsioni di cui alla Legge 238/2010 (precedente regime agevolativo), è applicabile limitatamente al triennio 2017-2020 e dunque non per il periodo di imposta 2016;
  • viene definitivo a livello normativo che i regimi agevolativi previsti per il rientro di docenti, ricercatori e altri lavoratori trovino applicazione nel rispetto delle condizioni previste dalla norme UE in materia di aiuti “de minimis”.

L’ambito di intervento del D.L. 148/2017 è dunque circoscritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

  • Regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’art 16 del D.Lgs. 147/2015;
  • Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero art.44 del D.L. 78/2010.

Il Decreto Fiscale interviene dunque sulla disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori.

Agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori, docenti e ricercatori. Le novità del Decreto Fiscale

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 sopra citato dispone che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
  • i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (vedi D.M. attuativo Mef 26 maggio 2016).

ATTENZIONE: Per i lavoratori autonomi non si richiede la presenza di un rapporto di lavoro con un’impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. Per i lavoratori autonomi si applica dal 1° gennaio 2017.

L’ambito specifico di intervento del Decreto Fiscale è riconducibile al comma 4 dell’art.16 sopra citato; lo stesso dispone che i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo l’abbattimento IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa disposto della Legge 30 dicembre 2010, n. 238, ossia detassazione dell’80% per le lavoratrici e 70% per i lavoratori. In alternativa, essi possono optare (tale opzione è l’ambito di intervento del Decreto Fiscale) per il regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015(abbattimento Irpef 50%). Con l’intervento del Decreto Fiscale tale opzione ha effetto limitatamente al triennio 2017-2020 e non anche per il periodo d’imposta 2016, nel quale si applica la precedente disciplina di cui alla menzionata Legge n. 238 del 2010.

NOTA BENE: L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 17/E 2017 in merito all’articolo 16, comma 4, ha chiarito che “coloro che optano per il regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 beneficiano della parziale imponibilità del reddito derivante da lavoro dipendente, da attività di lavoro autonomo o d’impresa, per cinque periodi d’imposta, quindi a partire dal 2016 e fino al 2020”.

Con le modifiche citate l’esercizio dell’opzione citata ha effetto limitatamente al triennio 2017-2020 e non anche per il periodo d’imposta 2016, nel quale si applica la precedente disciplina di cui alla menzionata Legge n. 238 del 2010.

Viene demandato ad apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del Decreto Fiscale, la definizione delle modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l’anno 2016.

NOTA BENE: La manovra correttiva D.L. 50/2017, ha chiarito che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla Legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi dell’art 16 cm 4 D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Dapprima la Legge di Bilancio 2017 aveva disposto che l’innalzamento al 50% della quota di reddito esente da IRPEF (prima dell’intervento citato era 30%) si applica, per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che, nell’anno 2016, hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell’articolo 2 del T.U.I.R. e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016, hanno esercitato la predetta opzione di cui al comma 4 dell’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015.

NOTA BENE: IL CONCETTO DI RESIDENZA

Sono considerate residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi dell’art. 43 c.c., il quale definisce la residenza come il luogo di dimora abituale e il domicilio come la sede principale dei propri affari e interessi.

Tali condizioni sono tra loro alternative, per cui la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a qualificare, ai fini fiscali, un soggetto residente in Italia.

Il Decreto Fiscale interviene anche in materia di incentivi per il rientro in Italia da parte di ricercatori e docenti di cui all’art.44 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii; tale articolo dispone che:

NORMATIVA: Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività (di docenza o di ricerca) in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.

Gli emolumenti citati non concorrono altresì alla formazione della base imponibile Irap.

L’abbattimento Irpef opera nel periodo di imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Tale norma, introdotta originariamente dall’articolo 3 del Decreto-Legge n. 269 del 2003 è stata dunque da ultimo riproposta dall’articolo 44 del Decreto-Legge n. 78 del 2010. In pratica il beneficio fiscale consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, a fini IRPEF (e dalla base imponibile IRAP), del 90% per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori nel rispetto delle condizioni di cui sopra.

La Legge di Stabilità 2017 è intervenuta su tale incentivo in tal senso:

  • le norme di favore trovano applicazione a tutti i docenti e ricercatori trasferitisi dopo il 31 maggio 2010(data di entrata in vigore del D.L. 78/2010);
  • resta fermo il carattere temporaneo dell’agevolazione in quanto l’abbattimento di base imponibile si riferisce al periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi successivi.
NOTA BENE: Il Decreto Fiscale dispone che tali incentivi nonché quelli dell’art.16 del D.Lgs. 147/2015 sopra richiamato si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle norme europee sugli aiuti cd. “de minimis” relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Si tratta in sostanza di aiuti che non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano o minaccino di falsare la concorrenza. Per gli aiuti c.d. de minimis, si ricorda il Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli per i quali trova invece applicazione il Regolamento (UE) n. 1408/2013.

Il Decreto Fiscale richiamando espressamente tale normativa permette di individuare entro quale soglia possono essere concessi gli incentivi per i lavoratori impatriati.

Normative e prassi

  • D.L. 148/2016 e relativa Legge di Conversione;
  • Legge n°238/2010;
  • D.Lgs. 147/2015;
  • D.L. 78/2010;
  • Circolare A.D.E. 17/E 2017.

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