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Reato penale omesso versamento saldo Iva 2016

da | Dic 22, 2017 | Aggiornamenti

Premessa

I contribuenti che hanno omesso il versamento del saldo IVA 2016 hanno tempo fino al 27 dicembre 2017 per ovviare a tale violazione al fine di non ricadere nell’eventuale reato penale di cui all’art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000.

L’art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 cita infatti testualmente: “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”.

Considerato che l’acconto IVA 2017 va versato entro il 27 dicembre 2017, il reato penale viene a configurarsi qualora, il contribuente non versi (per un importo superiore a 250.000 euro), entro la predetta data, l’imposta risultante dal Modello IVA/2017 (periodo d’imposta 2016).

Disciplina normativa
Importo saldo IVA 2016 non versato entro il 27/12/2017 Reato penale Sanzioni amministrative

Superiore a 250.000 euro

Da 6 mesi a 2 anni di reclusione

SI

Evitare il penale

Dunque, in caso di omissione, per un importo superiore a 250.000 euro, nel versamento dell’IVA risultante da Modello IVA/2017, il reato penale si perfeziona se entro il 27 dicembre 2017 non si provvede a rimediare.

NOTA BENE: indipendentemente dalla configurazione o meno di reato penale, in caso di omesso versamento IVA, troveranno, comunque, applicazione le sanzioni amministrative (con possibilità di ravvedimento operoso (di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).

Tabella di sintesi
Cosa Importo omesso Reato penale Sanzioni Amministrative NOTA

Saldo IVA 2016 (da Modello IVA/2017)

Inferiore a 250.000 euro

 

NO

 

SI

  • Il reato penale di omesso versamento IVA non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, sono stati integralmente estinti (anche a seguito di accertamento con adesione, conciliazione o ravvedimento).
  • Se per il pagamento del debito il contribuente si avvale della rateazione, i pagamenti devono concludersi al massimo entro sei mesi dall’udienza dell’apertura del dibattimento.

Superiore a 250.000 euro

Da 6 mesi a 2 anni di reclusione se l’importo omesso NON è versato entro il 27/12/2017

SI

Versamento parziale

Si tenga presente che, affinché NON scatti il reato penale è sufficiente che entro il 27/12/2017 si eviti che il saldo IVA 2016 non versato superi la predetta soglia di 250.000 euro.

Ciò sta significando che se ad esempio il saldo IVA 2016 omesso sia di euro 350.000, il contribuente può evitare il reato penale versando, entro il 27/12/2017, euro 200.000. In questo modo, infatti, l’importo omesso entro il 27/12 non supera la soglia di 250.000 euro.

La riduzione della sanzione amministrativa

Come detto, il reato penale, non si configura se l’importo (da Modello IVA/2017 omesso entro il 27/12/2017) sia d’importo inferiore a 250.000 euro. In tal caso troveranno, comunque, applicazione le sole sanzioni amministrative con possibilità di applicazione del ravvedimento operoso.

E’ opportuno ricordare che, per l’omesso/insufficiente versamento dei tributi, la sanzione amministrativa è diversa a seconda del ritardo commesso nel pagamento. In particolare è pari (art. 13 D.Lgs. 471/1997):

  • all’1% per i primi 14 giorni di ritardo;
  • al 15% per ritardi oltre il 14° giorno e fino al 90° giorno;
  • al 30% per ritardi oltre il 90° giorno.

Le predette sanzioni sono ridotte ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997, nelle misure che seguono, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

Art. 13 D.Lgs. 472/1997

(Riduzione sanzionatoria da ravvedimento)

Periodo in cui ci si ravvede Sanzione piena Sanzione ridotta

(ravvedimento)

Dal 1° al 14° giorno

1%

0,1% (1/10 di 1%) per ciascun giorno di ritardo, con una sanzione massima di 1,4% se ci si ravvede il 14° giorno.

Dal 15° al 30° giorno

15%

1,5%

(1/10 di 15%)

Dal 31° al 90° giorno

15%

1,67%

(1/9 di 15%)

Oltre il 90° giorno ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c’è nuova dichiarazione la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.

30%

3,75%

(1/8 di 30%)

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

30%

4,29%

(1/7 di 30%)

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

30%

5%

(1/6 del 30%)

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