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La detrazione dei canoni di locazione per gli studenti fuori sede

da | Apr 18, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

Cambiano le regole, per gli anni 2017 e 2018, per le detrazioni dei canoni di locazioni relativi ai contratti di affitto sostenute per gli studenti iscritti ad un corso di laurea fuori sede.  La spessa detraibile è sempre il 19% sui canoni pagati nell’anno fino ad un importo massimo stabilito dalla Legge pari a 2.633,00 Euro.

Requisiti per ottenere la detrazione:

  • l’Università deve essere distante almeno 100 Km dalla città in cui risiede lo studente;

  • la distanza scende a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
  • l’Università si deve trovare in un Comune diverse anche appartenente ad una stessa provincia;

  • l’immobile affittato si deve trovare nel Comune in cui ha sede l’Università, o in Comuni limitrofi.

Condizioni per fruire della detrazione

La detrazione spetta a condizione che:

  • In via strutturale, quindi a regime, se l’università è ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica e distante da quest’ultimo almeno 100 Km e comunque NON necessariamente in una provincia diversa;
  • Limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e 31.12.2018, il requisito della distanza si intende comunque rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
  • L’unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata nel Comune in cui ha sede l’università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’università.

In particolare, in base alla circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale.

Limite di spesa detraibile

Il limite di spesa detraibile è fissato in Euro 2.633,00 e, di conseguenza, la detrazione massima fruibile non potrà eccedere euro 500,27 (2.633,00 ×19%).

Come precisato dalla Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, l’importo di Euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente, anche nell’ipotesi che un genitore sostenga le spese per più contratti per altrettanti figli fiscalmente a carico.

Tipologia di contratto di locazione

I contratti di affitto ai quali si applica la detrazione sono i seguenti:

  • contratto di locazione stipulato o rinnovati ai sensi della n. 431/1998;
  • canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con;
    • enti per il diritto allo studio;
    • università;
    • collegi universitari riconosciuti dalla legge;
    • enti senza fine di lucro;
    • cooperative.
  • canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’Università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’UE o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
  • relativi a contratti di locazione e di ospitalità o atti di godimento sottoscritti da studenti che frequentano un Conservatorio di musica o un istituto musicale pareggiato.

Sono detraibili anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessario la stipula di un contratto specifico per studenti.

La detrazione non è invece ammessa in caso di sublocazione, in quanto tali contratti non rientrano nelle tipologie previste dalla Legge 431/98 (Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/201).

Modalità di ripartizione della spesa sostenute per i familiari

Le spese in esame sono detraibili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12 del TUIR (es. figli), purché siano fiscalmente a carico (art. 15 co. 2 primo periodo del TUIR).

Come chiarito dalla Circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34, l’importo di 2.633,00 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente, anche nell’ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti con riferimento a più figli fiscalmente a carico.

Ripartizione della spesa sostenuta per i figli a carico:

  • Se il contratto di locazione è stipulato da un solo genitore, la detrazione compete a quest’ultimo;
  • Se il contratto di locazione è stipulato da entrambi i genitori, si presume che la spesa venga ripartita tra gli stessi in parti uguali. Ciascuno di essi potrà quindi calcolare la detrazione su un massimo di 1.316,50 euro;
  • Se il contratto è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa dal 50%

Nell’ipotesi di due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori, invece, ciascun genitore può beneficiare della detrazione del 19 per cento sull’importo massimo per ciascuno di 2.633 euro.

Documentazione da conservare

La Circolare n. 7 del 2017 contiene un elenco dei documenti che i contribuenti devono presentare al CAF o al professionista abilitato per l’elaborazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Documenti da conservare:

  • copia del contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della Legge n. 431 del 1998 o del contratto di ospitalità o assegnazione in godimento;
  • quietanze di pagamento;
  • autocertificazione di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge.

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