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Ecobonus. La cessione del credito fiscale

da | Lug 4, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

Oltre che ai fornitori dei beni e dei servizi, la cessione dell’ecobonus può riguardare altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione come ad esempio i consorzi e società consortili, inoltre la stessa cessione può essere reiterata solo una volta. Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’A.D.E. con la Circolare n°11/E emanata in data 18 maggio.

L’attuale disciplina della cessione della detrazione per interventi di efficientamento energetico sotto forma di credito d’imposta (vedi art.14 D.L. 63/2013) è frutto di una serie di passaggi normativi che è opportuno sintetizzare per rendere più agevole il percorso informativo del presente documento.

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Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.

CONFERMA CESSIONE DETRAZIONE BASE DEL 65%, PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017

  • Cedibile solo per la no-tax area;
  • Solo in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico (vedi Provvedimento A.D.E. 22 marzo 2016).

 

CESSIONE DETRAZIONE DEL 70/75% PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2021
  • Cedibile per tutti i condomini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito;
  • In favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito;
  • La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari (Vedi Provvedimento A.D.E. 8 giugno 2017).

Il D.L. 50/2017 e ss.mm.ii. ha invece previsto la possibilità di cedere il credito/detrazione per interventi di efficientamento energetico anche a banche e intermediari finanziari ma solo per i soggetti rientranti nella no-tax area.

imm

La Legge n° 205/20174 da ultimo ha, esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari confermando che:

  • il predetto credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
  • il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.
OSSERVA: In materia di lavori condominiali la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto il c.d. super-bonus; per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (vedi Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l’ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2- quater art.14 D.L. 63/2013) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinques), viene riconosciuta una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, o nella misura dell’85 % ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

E’ opportuno precisare che le modalità procedurali/operative della cessione della detrazione così come modificata dalla Legge di Bilancio 2018 a partire dal 2018, saranno disciplinate attraverso l’emanazione di un nuovo Provvedimento A.D.E. in aggiunta a quelli sopra citati adottati in data 8 giugno e 28 agosto 2017.

Si riportano in apposita tabella quelli che sono gli interventi di efficientamento energetico che ammettono la possibilità di cessione della detrazione mettendo in risalto anche le aliquote in essere a partire dal 1° gennaio 2018 per effetto dell’intervento della legge da ultimo citata.

ECOBONUS- OPZIONE DI CESSIONE E ALIQUOTE DETRAZIONE

Interventi agevolabili

Detrazione Cessione del credito Cessionari

Serramenti e infissi

50% SI Fornitori e altri soggetti privati per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari.

Schermature solari

Caldaie a biomassa

Caldaie a condensazione classe A

CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto 65% SI  

Fornitori e altri soggetti privati per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari.

Pompe di calore

Scaldacqua a “PDC”

Coibentazione involucro

Collettori solari

Generatori ibridi

Building automation

Microgeneratori

Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superfice disperdente

70% Si Fornitori e altri soggetti privati per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari.

Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superfice disperdente + qualità media dell’involucro

75% Si

Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superfice disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico

80% Si

Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superfice disperdente + riduzione 2 classe rischio sismico

85% Si
Interventi di ristrutturazione (art. 16 D.L. 63/213)

50%

NO  

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