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730-2018. L’integrazione del modello originario

da | Ott 9, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

I contribuenti che hanno inviato il Modello 730, ordinario o precompilato, entro lo scorso 23 luglio accorgendosi successivamente di aver effettuato errori od omissioni che comportano anche un risultato d’imposta diverso da quello scaturente dal modello originario devono seguire precise indicazioni operative al fine di regolarizzare la propria posizione fiscale. L’integrazione della dichiarazione originaria può passare dalla presentazione di un 730 integrativo entro il prossimo 25 ottobre o dal ricorso obbligatorio al Modello Redditi, da inviare in prima battuta entro il 31 ottobre 2018.

Nello specifico:

  • è obbligatorio ricorrere al Modello Redditi laddove il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione originaria e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito rispetto alla dichiarazione originaria (ad esempio mancata indicazione di un reddito);
  • è possibile ricorrere al 730 integrativo entro il 25 ottobre laddove l’integrazione della dichiarazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata rispetto a quella risultante dalla dichiarazione originaria inviata entro lo scorso 23 luglio (7 luglio se presentata tramite sostituto d’imposta).

Dunque le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione più favorevole per il contribuente.

730-2018. L’integrazione del modello originario

In base a quanto detto finora è possibile ricorrere al 730 integrativo solo qualora la correzione/integrazione sia favorevole al contribuente.

OSSERVA: la presentazione del Mod. 730 integrativo entro il prossimo 25 ottobre comporta l’invio di un nuovo Mod. 730 completo di tutte le sue parti, nel quale, oltre all’esposizione di tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria opportunamente corretti/integrati deve essere compilata l’apposita casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio.

A seconda dell’errore o dell’omissione a cui si vuole ovviare, è necessario indicare alcuni codici identificativi da inserire nella casella evidenziata.

730 integrativo. I codici da utilizzare

Codice 1 Se la correzione non incide sulla determinazione dell’imposta, ovvero comporti una situazione a favore del contribuente (maggior rimborso o minor debito) nel Modello 730/2018 deve essere indicato il codice 1 nella casella 730 integrativo.
Codice 2 Se il contribuente riscontra errori nei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria che hanno causato la mancata indicazione del sostituto d’imposta, deve indicare il codice 2 nella casella 730 integrativo.
Codice 3 Se l’integrazione riguarda errori la cui correzione comporta una dichiarazione integrativa a favore del contribuente e si riscontrano inoltre errori per i quali il risultato del 730 originario, non è mai pervenuto al sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio nella casella 730 integrativo, andrà indicato il codice 3.

 

Le operazioni di conguaglio in busta paga

La presentazione di una Dichiarazione integrativa 730 o modello Redditi non fa venir meno le procedure avviate in seguito alla consegna del Modello 730 originario, quindi per il datore di lavoro o l’ente pensionistico permane l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello originario.

Il 730 integrativo deve essere comunque presentato a un CAF o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto o qualora il contribuente abbia provveduto direttamente. Il contribuente che presenta il 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al CAF o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Il rimborso che eventualmente risulta dal 730 integrativo avverrà direttamente in busta paga.

Il ricorso al Modello Redditi e le operazioni di conguaglio

Laddove si ricorra al Modello Redditi per obbligo o per opzione, se dall’integrazione emerge un importo a debito, compresa la differenza rispetto all’eventuale credito (che verrà rimborsato dal sostituto d’imposta) risultante dal Modello 730 originario, il contribuente, dovrà procedere tramite F24 al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso).

Qualora pur avendo la possibilità di ricorrere al Modello 730 integrativo, dunque l’integrazione può comportare un maggior credito o un minor debito. Il contribuente decide di presentare il Modello Redditi. Il maggior credito che ne scaturirà non sarà rimborsato in busta paga, bensì potrà essere chiesto a rimborso (il quale sarà eseguito dall’Agenzia delle Entrate nei tempi e con le modalità previsti al riguardo) oppure utilizzato in compensazione.

 

RICORDA: l’utilizzo in compensazione in F24 del credito risultante dall’integrativa entro l’anno (supponiamo 730-2018 corretto entro il 31 ottobre 2019) può avvenire già a partire dal giorno successivo all’integrazione.

 

OSSERVA: per le dichiarazioni integrative ultrannuali, presentate dunque dopo il 31 ottobre 2019 ed entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ordinaria, ossia entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 43, D.P.R. 600/73 come modificato dalla Legge 208/2015) l’eventuale importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa (Quadro DI Modello Redditi o rigo F4 per il 730).

In base a quanto detto finora andiamo a riepilogare quelle che sono le prossime scadenze legate al Modello 730-2018.

 

730-2018. LE PROSSIME DATE DA RICORDARE

 

Data da ricordare

Contribuente

Sostituto d’imposta

Caf o professionista

Entro il 25 ottobre 2018 Può presentare al CAF o al professionista abilitato la Dichiarazione 730 integrativa, solo per correzioni a favore altrimenti è necessario ricorrere al Modello Redditi.
Entro il 31 ottobre 2018 Eventuale presentazione Modello Redditi correttivo nei termini.
Novembre 2018 Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre. Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
Entro il 10 novembre Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
31 dicembre 2023 Termine presentazione Modello Redditi integrativo a favore/sfavore.

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