Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Ecobonus e bonus casa. Attivazione portali 2019

da | Mar 28, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

Con un apposito avviso pubblicato sul proprio sito web, l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha reso noto ai contribuenti dell’attivazione dei portali per l’invio delle pratiche relative agli interventi ecobonus e bonus casa il cui termine di completamento ricade nel 2019.

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, attraverso i portali ecobonus2019.enea.it e bonuscasa2019.enea.it decorre dall’11 marzo 2019, termine di attivazione del portale.

Vediamo a livello pratico, quelle che sono le indicazioni operative fornite dall’Enea ai fini della trasmissione dei dati dei lavori effettuati.

Comunicazione dai dati all’Enea: indicazioni operative

Come noto, in materia di ecobonus, Legge Finanziaria 2007, entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “Decreto Edifici” (D.M. 19 febbraio 2007);
  • la scheda informativa (allegato E o F al “Decreto Edifici”), relativa agli interventi realizzati. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile al sito https://ecobonus2019.enea.it/index.asp.

LA DATA DI FINE LAVORI

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.

Tale adempimento, ossia la trasmissione dei dati dei lavori effettuati all’Enea, è stato disposto, dalla Legge di Bilancio 2018, anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (vedi art.16 bis D.P.R. 917/86 T.U.I.R. e art. 16 D.L. 63/2013). In tale caso la trasmissione deve avvenire solamente per gli interventi che comportano la riduzione dei consumi energetici o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, ovvero quelli tipicamente previsti dal D.P.R. 917/86, art. 16.bis, lettera h) (T.U.I.R.).

Interventi da comunicare all’Enea

Ecobonus, Legge 296/2006

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
  • interventi sull’involucro degli edifici;
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi);
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
  • ecc.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio (ora c.d. bonus casa) art. 16-bis DPR 917/86 (TUIR)

Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia, ossia:

  • intervento sulle strutture edilizie (riduzione della trasmittanza termica);
  • sostituzione di infissi (riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi);
  • installazione impianti tecnologici (ad esempio, installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti);
  • acquisto elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici e asciugatrici), solo se collegato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:
    • 1° gennaio 2017 per le spese sostenute nel 2018;
    • 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019.

Per gli interventi che possono usufruire potenzialmente di entrambe le detrazioni fiscali ossia ecobonus e bonus casa (ad esempio sostituzione dei generatori di calore con caldaie a condensazione, sostituzione degli impianti di climatizzazione con pompe di calore, sostituzione degli infissi), il beneficiario deve scegliere la misura di cui intende beneficiare, nel rispetto delle prescrizioni, delle condizioni, delle procedure e delle documentazioni richieste.

In tale caso, la trasmissione dei dati all’Enea dovrà dunque essere effettuata sulla base della scelta effettuata:

Il termine per effettuare l’invio dei dati

Ecobonus

Bonus Casa

Termine lavori

Trasmissione dati portale https://ecobonus2019.enea.it/index.asp

Termine lavori

Trasmissione dati portale https://bonuscasa2019.enea.it/

Interventi terminati dal 1 gennaio all’11 marzo 2019

11-06-2019 (possibile remissione in bonis)

Interventi terminati dal 1 gennaio all’11 marzo 2019

Vedi ecobonus

Interventi terminati dal 12 marzo 2019 al 31 dicembre 2019

Entro 90 gg dalla fine dei lavori

Interventi terminati dal 12 marzo 2019 al 31 dicembre 2019

Vedi ecobonus

Interventi terminati nel 2018 Entro 90 gg dalla fine dei lavori (possibile remissione in bonis) Interventi terminati nel 2018

Proroga al 1° aprile 2019 (da effettuare tramite il portale https://ristrutturazioni2018.enea.it)

Oltre alla comunicazione circa l’attivazione dei portali per i lavori 2019, l’ENEA ha reso disponibili altresì alcune FAQ relative al bonus casa (vedi scheda pratica).

Scheda pratica

La trasmissione dei dati all’Enea prevede le seguenti fasi

  • registrazione dell’utente/beneficiario;
  • inserimento dati del beneficiario della detrazione per i lavori effettuati;
  • inserimento dei dati dell’immobile (ubicazione, dati catastali, superficie calpestabile, titolo di possesso, destinazione d’uso, ecc.);
  • compilazione della scheda descrittiva degli interventi,
  • riepilogo e trasmissione finale dei dati richiesti.

La fase di registrazione sul portale

Gli utenti già registrati sul portale per la trasmissione dei dati per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della L. 296/06 (https://finanziaria2018.enea.it/index.asp), potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso per accedere al portale http://ristrutturazioni2018.enea.it senza bisogno di un’ulteriore registrazione. Analogamente, la registrazione eseguita per la trasmissione sul sito https://bonuscasa2019.enea.it/.it è valida anche per l’accesso al portale dedicato agli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della L. 296/06.

I nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione compilando i campi evidenziati dal sistema.

Una volta inseriti i dati il sistema invierà presso l’indirizzo e-mail inserito tutte le comunicazioni relative alla dichiarazione, inclusa la conferma della registrazione.

Non sono ammissibili indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

Dopo aver ricevuto una e-mail dal sistema e aver confermato la registrazione inserendo il codice ivi riportato, l’utente può entrare nel Portale per il Bonus Casa con le credenziali di accesso e procedere alla compilazione della dichiarazione. Si apre così la pagina “Area Personale”.

Cliccando sul pulsante in alto a destra “Inserisci una nuova Dichiarazione” (vedi riquadro in rosso), è possibile iniziare l’inserimento della pratica da trasmettere ad Enea.

Inserimento dati del beneficiario della detrazione per i lavori effettuati

In tale fase è necessario inserire: Tipologia di beneficiario (persona fisica/persona giuridica); Nome e Cognome; Sesso; luogo di Nascita; Residenza; Codice Fiscale; Contatti (Telefono).

Al termine dell’inserimento, si provvede a cliccare sul tasto Salva che si trova in basso a sinistra della maschera operativa.

Inserimento dei dati dell’immobile

La fase successiva è quella relativa all’inserimento dei dati dell’immobile.

Si arriva così alla fase cruciale della procedura, ossia la descrizione dell’intervento effettuato.

Compilazione della scheda descrittiva degli interventi

La scheda descrittiva degli interventi è costituita da un modello che comprende tutti gli interventi previsti. L’utente sarà tenuto a compilare solo le parti di suo interesse, cliccando sulla voce relativa all’intervento che si intende comunicare all’ENEA.

Verifica dei dati inseriti

La suddetta fase consente di verificare la correttezza dei dati inseriti. Il sistema segnala il mancato inserimento dei dati obbligatori mediante un alert.

Alla fine della compilazione della scheda descrittiva, post fase di verifica, dopo aver cliccato su “Salva in bozza” e validato la dichiarazione mediante “Valida e Salva”, l’utente procede a verificare e trasmettere i dati, cliccando sul pulsante “Invia dichiarazione”.

Successivamente, si cliccherà su “Conferma la dichiarazione ed Invia”.

Si procede quindi all’invio della dichiarazione per l’ottenimento del CPID (Codice Personale IDentificativo) che rappresenta la conferma dell’avvenuta trasmissione dei dati ad ENEA.

L’avvenuta trasmissione sarà completata con la stampa dell’intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e il codice identificativo dell’avvenuta trasmissione (CPID).

E’ possibile consultare e stampare il modello con i dati trasmessi, in qualsiasi momento, accedendo alla propria area personale. L’invio della dichiarazione è comunicato all’utente attraverso un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Casi

Caso 1: Bonus casa. Interventi da comunicare

Nel caso in cui si eseguano interventi di coibentazione e/o sostituzione degli infissi in ambienti NON riscaldati ovvero sprovvisti di impianto di climatizzazione invernale, è necessario effettuare la comunicazione ad Enea?

La risposta è negativa in quanto la comunicazione all’ENEA va effettuata quando gli interventi riguardano elementi di separazione tra un ambiente riscaldato e l’esterno o un vano freddo o il terreno.

Caso 2: Bonus Lavori e capannone industriale

Si può ottenere la detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni nel caso di interventi finalizzati al risparmio energetico e che interessano un capannone industriale?

Le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 16-bis del DPR 917/86 “Bonus Casa” sono destinate soltanto agli edifici residenziali. Per un capannone non è possibile ricorrere a tali detrazioni. L’alternativa nel rispetto della normativa di riferimento potrebbe essere rappresentata dall’ecobonus, Legge 296/2006.

Caso 3: Bonifico con causale errata

Laddove nel bonifico venga indicata una causale errata, ossia lo stesso richiami la normativa di cui all’ecobonus anziché quella per il bonus lavori, quali sono le conseguenze? Si perde la detrazione fiscale?

L’aver eseguito il bonifico ai sensi della Legge 296/06 (Riqualificazione energetica – Ecobonus) anziché ai sensi del DPR 917/86 (Ristrutturazioni – Bonus Casa) è tollerato in quanto in entrambi i casi la banca intermediaria opera la ritenuta dell’8%. A tal proposito, si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014 al punto 4.5

0 commenti