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730 precompilato. Modalità di presentazione e controlli successivi

da | Mag 10, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

Da lunedì 15 aprile è ufficialmente disponibile la dichiarazione precompilata 730-2019.

Il contribuente o i soggetti opportunamente delegati hanno accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata e al foglio riepilogativo, ossia l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione e delle relative fonti informative (foglio allegato).

Dal 2 maggio è possibile accettare o modificare la dichiarazione nonché procedere al successivo invio tramite il portale https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/.

Il contribuente ha a disposizione i seguenti canali di accesso/invio:

  • presentazione diretta;
  • sostituto d’imposta;
  • assistenza del Caf o di un intermediario abilitato (Dott. Commercialista, Consulente del lavoro, ecc.).

La scelta del canale di presentazione comporta importanti differenze in termine di controlli formali (art. 36 ter DPR 600/73) e preventivi (art. 5 comma 3-bis D.Lgs. 175/2014 e ss,mm.ii); differenze che possono verificarsi a seconda che si opti per l’invio diretto della dichiarazione o per il tramite di soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale.

L’invio della dichiarazione deve avvenire tenendo conto delle scadenze temporali come sotto riportate.

LE DATE DEL 730 PRECOMPILATO 2019

15 APRILE 2019

Accesso alla dichiarazione precompilata

2 MAGGIO

Accettazione, modifica e invio della dichiarazione 730 tramite l’applicazione web disponibile sul portale https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/.

10 MAGGIO

Utilizzo compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E.

28 MAGGIO

Termine entro il quale è possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web (invio sostitutivo). L’annullamento del 730 è ammesso solo una volta, fino al 20 giugno.

7 LUGLIO

Termine presentazione del 730 precompilato o ordinario tramite sostituto d’imposta.

23 LUGLIO

Termine di presentazione del 730 precompilato/ordinario per l’invio diretto o tramite CAF e professionisti abilitati.

25 OTTOBRE

Ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.

730 precompilato. Modalità di presentazione e successivi controlli

Come anticipato in premessa, il contribuente che intende presentare il 730 precompilato, ha a disposizione i seguenti canali di invio:

  • presentazione diretta (credenziali SPID, Fisconline, INPS, CNS);
  • sostituto d’imposta;
  • assistenza del Caf o di un intermediario abilitato (Dott. Commercialista, Consulente del lavoro, ecc.).

Quali differenze sui successivi controlli formali e preventivi?

Tipologia di invio

Controlli formali

Controlli Preventivi

Invio diretto o tramite sostituto senza modifiche

Esclusi sugli oneri comunicati da soggetti terzi (spese sanitarie, bonus lavori condominiali, spese universitarie).

NO

Invio diretto o tramite sostituto con modiche rilevanti

Anche con riferimento ai dati precompilati che non sono stati modificati

SI, in presenza di modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata:

  • che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta (vedi scheda pratica); e
  • che presentano elementi di incoerenza (Provvedimento A.D.E. 25 giugno 2018);
  • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

 

730 e controlli preventivi. Elementi di incoerenza
  • Scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • Presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
  • È altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti

 

 

 

Invio tramite Caf e Professionisti abilitati

Nei confronti di colui che presta assistenza fiscale anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi indipendentemente dall’effettuazione di modifiche alla dichiarazione.

Sì, alle condizioni di cui al punto precedente.

Ad esempio, sono modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta: l’indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, a eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef; l’indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio, ecc. (vedi scheda pratica).

L’accesso e il successivo invio del 730 precompilato tramite C.a.f. e intermediari abilitati opportunamente delegati ha dunque importanti risvolti circa l’effettuazione dei controlli formali e preventivi aventi ad oggetto la stessa dichiarazione che come abbiamo visto finora può essere accettata o modificata rispetto a quelli che sono i dati precaricati.

Si osserva che il 730 precompilato si considera accettato se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata oppure con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

Indicazioni operative presentazione 730 precompilato

INVIO DIRETTO O TRAMITE SOSTITUTO SENZA MODIFICHE 

Chi presenta il 730 precompilato direttamente o tramite il sostituto d’imposta senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non sarà sottoposto a controllo formale (art. 36-ter DPR 60071973) sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

INVIO DIRETTO O TRAMITE SOSTITUTO CON MODIFICHE 

In caso di presentazione diretta o tramite sostituto d’imposta con modifiche, la dichiarazione è soggetta ai controlli formali 36-TER anche con riferimento ai dati precaricati che non sono stati modificati. Allo stesso modo, l’inserimento nella precompilata dei dati riportati nel foglio allegato alla stessa viene considerata come modifica del modello e pertanto non si avrà alcun vantaggio sui controlli. In pratica se uno specifico onere deducibile o detraibile non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel prospetto separato perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata accettata senza modifiche e, pertanto, non opera l’esclusione dal controllo formale.

Basti pensare ad esempio al mancato inserimento delle informazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia su parti condominiali quando l’importo dei bonifici pagati dal condominio nel 2018 è inferiore a quello indicato dall’amministratore nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

 

INVIO TRAMITE CAF/PROFESSIONISTI ABILITATI 

Se si presenta il 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un intermediario appositamente delegato chiamato ad apporre il visto di conformità, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi (basti pensare ai dati sugli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale).

Resto fermo che il contribuente può essere comunque soggetto a verifica del possesso dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali quali detrazioni o deduzioni come ad esempio il requisito relativo all’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo.

 

INVIO DIRETTO E MODIFICA TRAMITE COMPILAZIONE ASSISTITA  

Il contribuente che intende modificare la propria dichiarazione 730, dopo aver visualizzato i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione, può scegliere tra due modalità di compilazione del quadro E:

  • la modalità “tradizionale”, ossia inserire o rettificare direttamente gli importi degli oneri sostenuti riportandoli nei relativi campi del quadro E, in tal caso i controlli documentali riguarderanno potenzialmente la macro area di spesa oggetto di modifica (ad esempio se inseriamo la spesa relativa al fisioterapista i controlli avranno ad oggetto tutte le spese sanitarie);
  • la modalità “assistita”(disponibile dal 10 maggio), ossia inserire nuovi documenti di spesa non presenti oppure modificare, integrare o cancellare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. I dati aggiunti o rettificati sono poi inseriti in via automatica nel quadro E della dichiarazione dei redditi.

In questo ultimo caso, eventuali controlli documentali dell’Agenzia avranno ad oggetto esclusivamente i dati aggiunti o rettificati dal contribuente nella fase di compilazione assistita. Non verrà, quindi, effettuato il controllo sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata che non sono stati modificati (vedi comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2018 in merito alla 1° versione della compilazione assistita).

 

INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NON RILEVANTI

Il 730 precompilato si considera accettato se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata oppure con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Sono considerate modifiche non rilevanti:

  • l’indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, a eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;
  • l’indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
  • l’indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
  • la compilazione del Quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;
  • la scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del Quadro F;
  • la richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa in vigore, mediante la compilazione dell’apposito rigo del Quadro F.

Resta fermo il controllo formale per tutti gli altri dati non comunicati da soggetti terzi.

 

AMBITO APPLICATIVO CONTROLLI PREVENTIVI

In merito ai controlli preventivi la normativa di riferimento, art. 5 comma 3-bis D.Lgs. 175/2014, lega tale tipologia di controlli solo al caso in cui la dichiarazione 730 precompilata sia presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale con modifiche rispetto ai dati precaricati. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 12/E 2016 nonché più recentemente con il Provvedimento datato 25 giugno 2018, ha messo in evidenza che i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai C.a.f. o ai professionisti abilitati per effetto del richiamo all’articolo 5, comma 3-bis del D.Lgs. 175/2014 (controlli preventivi), contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto citato senza specificare se si faceva riferimento al 730 precompilato o a quello ordinario.

Su tale passaggio però si attendono ulteriori precisazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

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