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Acquisto carburante

da | Dic 20, 2019 | Aggiornamenti

Acquisto carburante

Il regime in vigore

A partire dal 1° luglio 2018 per effetto dell’art. 1, commi 916, 917 e 927, della Legge di Bilancio 2018, trovano applicazione le nuove regole sulla deduzione del costo e sulla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di carburante da parte dei soggetti passivi IVA, data l’integrale abrogazione del DPR n. 444/97, prevista dall’art. 1, comma 926, della Legge n. 205/2017. Pertanto, ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell’IVA afferenti gli acquisti di carburante per autotrazione da parte dei soggetti passivi IVA, le regole da applicare sono le seguenti:

  • Deducibilità del costose il pagamento è stato effettuato esclusivamente con:
    • Carte di credito;
    • Carte di debito;
    • Carte prepagate.

    emesse da operatori finanziari soggetto all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, c.6, del DPR n.605/73.

  • Detraibilità IVA
    • Se il pagamento è stato effettuato esclusivamente con:
    • Carte di credito;
    • Carte di debito;
    • Carte prepagate.

    emesse da operatori finanziari soggetto all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, c.6, del DPR n.605/73.

    • Se la spesa è documentata da fattura elettronica.

 

La deducibilità del costo per gli acquisti di carburante

Ai fini della deducibilità del costo per gli acquisti di carburante, il Testo unico delle imposte sui redditi, all’articolo 164, comma 1-bis, dispone che Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

Deducibilità del costo:

Rileva esclusivamente il pagamento mediante:

  • Carte di credito
  • Carte di debito
  • Carte prepagate

 

La detrazione IVA sugli acquisti di carburante

La disciplina inerente l’IVA, nel contesto qui analizzato, è da rintracciarsi negli articoli 19-bis1 e 22 del DPR n. 633/72, come di seguito riportata:

  • Art. 19-bis1, c.1, lett. d), DPR n.633/72 L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
  • Art. 22, c.3, DPR n.633/72 – Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.

Dalla lettura degli articoli sopra riportati, si evince come, dal 1° luglio 2018, il titolare di partita IVA che abbia interesse a detrarre l’IVA relativa all’acquisto di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, deve necessariamente richiedere la fattura elettronica ed effettuare il pagamento mediante i mezzi di indicati dall’art. 19-bis1, co. 1, lett. d) del decreto IVA. Tali condizioni devono sussistere congiuntamente e non più alternativamente, come invece previsto dall’abrogato DPR n. 444/97.

I mezzi di pagamento idonei ai fini della detrazione dell’IVA

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 4 aprile 2018, protocollo n. 73203/2018 ha individuato i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, di cui all’art. 19-bis1 del DPR n. 633/72.

Si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni suddette i seguenti mezzi di pagamento:

  • Assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali.
  • Quelli elettronici previsti all’articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra cui:
    1. addebito diretto:
    2. bonifico bancario o postale:
    3. bollettino postale;
    4. carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronici disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

 

I contratti di netting

Quanto detto sui mezzi di pagamento trova applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento si realizza in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”. È necessario operare una distinzione.

L’operazione andrà necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti.

Si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica laddove, invece, il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti – impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. – ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi.

Pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.8/E, ribadisce la validità dei pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.

SE, AD ESEMPIO, un dipendente effettua il rifornimento di benzina dell’auto aziendale durante una trasferta di lavoro e paga con la propria carta di credito l’importo dovuto e in seguito rimborsato dal datore di lavoro, secondo la legislazione vigente, non vi è dubbio circa la riferibilità della spesa al datore di lavoro al quale sarà consentita la deduzione del costo.

Omaggi ai clienti

I buoni benzina usati come omaggio ai clienti, se sono di importo pari o inferiore ai 50 euro, sono interamente deducibili, invece per importi superiori vanno contabilizzati all’interno della voce di costi di rappresentanza.

Omaggi ai dipendenti

Per i buoni carburante usati come benefit per i dipendenti, invece l’agevolazione si ha fino a quando non si supera, su base annua, un valore complessivo a dipendente di 258,23 euro. Infatti sono esenti dall’Irpef per i dipendenti, mentre sono deducibili per l’azienda ai fini Irpef.

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