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I bonus del DL Cura Italia

da | Apr 3, 2020 | Aggiornamenti

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il Governo ha istituito speciali congedi validi per:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato,
  • i lavoratori iscritti alla Gestione separata
  • i lavoratori autonomi.

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

In alternativa ai congedi, a decorrere da 17 marzo 2020, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus è riconosciuto anche nei confronti dei lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Pertanto il voucher baby-sitting spetta per le seguenti categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

Il bonus spetta:

  • ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo;
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

OSSERVA – le modalità operative per accedere al congedo, ovvero, al bonus saranno stabilite dall’INPS previa apposita circolare operativa. 

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato

Dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

NOTA BENE Il congedo e l’indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

  • Medici;
  • Infermieri;
  • Tecnici di laboratorio biomedico;
  • Tecnici di radiologia medica;
  • Operatori sociosanitari;
  • al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali soggetti, il bonus:

  • è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;

è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro.

Indennità una tantum

  • liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.

NOTA BENE – le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Le indennità sono erogate dall’INPS previa presentazione di apposita domanda.

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro nell’anno precedente, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, spetta un premio che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

L’incentivo è riconosciuto in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d’imposta recuperano il premio erogato mediante l’istituto della compensazione.

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