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Decreto liquidità: come accedere ai finanziamenti garantiti dalle banche

da | Apr 10, 2020 | Aggiornamenti

Liquidità per le imprese: modalità di accesso e gli importi erogabili

Al termine del Consiglio dei Ministri tenutosi il 06/04/2020, il Governo ha approvato le misure volte ad erogare la liquidità necessaria per le imprese colpite dalla crisi.

  • da un lato, è previsto il potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI, ora applicabile alle imprese fino a 499 dipendenti e ai professionisti, e che, appunto, verrà utilizzato per l’erogazione di finanziamenti alle aziende di piccole e medie dimensioni;
  • dall’altro, l’intervento da parte di SACE S.p.a. (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) per la concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020 a favore delle banche e degli istituti di credito che erogheranno finanziamenti anche a favore di imprese di più grandi dimensioni.
Complessivamente, il piano di liquidità comporterà una movimentazione pari a 200 miliardi di euro, di cui 30 da destinare alle PMI, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di partita IVA.

Il potenziamento del Fondo di garanzia delle PMI

Il potenziamento del Fondo di garanzia delle PMI consente l’erogazione di finanziamenti a favore delle PMI nelle seguenti misure:

  • per importi fino a 25.000 euro il prestito sarà erogato senza alcuna istruttoria da parte della banca circa il merito creditizio (Non essendo prevista alcuna manleva da parte delle banche, le quali potrebbero comunque richiedere le informazioni e i documenti previsti conformemente alla propria policy) e l’importo sarà coperto al 100% da garanzia pubblica;
  • per importi fino a 800.000 euro previa valutazione del merito di credito e con una garanzia a copertura fino al 100%, di cui però il 90% da parte dello Stato e il 10% da parte di Confidi;
  • per importi fino a 5.000.000 di euro previa valutazione del solo modulo economico-finanziario pre-crisi, ma senza considerare il modulo andamentale, con garanzia al 90% dell’importo erogato. 
Per l’accesso ai fondi, le imprese dovranno presentare apposita domanda entro il 31 dicembre 2020. La durata massima dei piani non potrà superare i sei anni e il tasso di interesse applicato potrà arrivare ad un importo massimo pari allo 0,5%.

NOTA BENE – l’accesso alla garanzia sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le imprese abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Le misure per le Grandi imprese

Per quanto riguarda le imprese di maggiori dimensioni, il rilascio delle garanzie da parte di SACE S.p.a. arriverà a coprire fino al:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e in tal caso è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70% dell’importo del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

In ogni caso, l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda. A tal fine fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

Le somme ottenute dovranno essere destinate a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. L’impresa dovrà infatti impegnarsi a mantenere i livelli occupazionali mediante accordi sindacali. L’assunzione di tale impegno dovrà essere attestata dal rappresentante legale mediante apposita certificazione.

OSSERVA – è prevista inoltre l’applicazione di ulteriori vincoli per le imprese beneficiarie, quali ad esempio il divieto per queste ultime, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui le stesse appartengono, di effettuare distribuzioni di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento.

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