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DL Cura Italia: non sospese fatture e corrispettivi

da | Mag 12, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

L’articolo 62 del DL Cura Italia dispone: “Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.”

Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura

L’emissione della fattura, analogica od elettronica che sia, in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi ed è funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti, come la detrazione dell’IVA o la deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente.

NOTA BENE – per tale motivo, l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.

L’articolo 21 del DPR n.633/1972 disciplina la fattura e prevede che la stessa sia emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, la c.d. fattura immediata.

In caso di effettuazione di più operazioni nell’arco del mese effettuate nei confronti dello stesso committente, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, è possibile emettere una sola fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle stesse.

In caso di chiusura momentanea dell’attività, nel caso in cui sia stata emessa fattura e sempreché non sia possibile ricorrere alla fattura differita:

  • i soggetti non obbligati alla e-fattura (es. forfettari) possono ottemperare in via analogica, quindi per esempio su carta o in pdf, ed inviare la fattura così prodotta al cliente, ad esempio ricorrendo alla posta elettronica;
  • i soggetti obbligati alla e-fattura possono usare i software dell’Agenzia delle Entrate, qualora tali soggetti non possano o non riescano a ricorrere ai propri sistemi gestionali. Tali strumenti, va ricordato, sono usufruibili anche da coloro che, pur esonerati dalla fatturazione elettronica via SdI, vogliono ricorrervi su base volontaria.

Corrispettivi in caso di utilizzo del Registratore Telematico

Qualora venga utilizzato il Registratore Telematico la trasmissione dei dati costituisce un tutt’uno con la memorizzazione dei dati stessi. 

Pertanto, anche la trasmissione dei corrispettivi non rientra nella sospensione disposta dal DL Cura Italia.

L’Agenzia delle Entrate, però, nella Circolare n.8/2020 sottolinea che: “In un’ottica di massimo favore per i contribuenti, si ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo)”.

Corrispettivi nella fase transitoria

L’articolo 12-quinquies del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”) ha previsto che i contribuenti già obbligati agli e-corrispettivi possono – esclusivamente per i primi sei mesi dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, e sino a messa in uso del RT – mantenere le pregresse modalità certificative, assolvendo così l’obbligo di “memorizzazione” per poi assolvere all’obbligo di trasmissione, entro l’ultimo giorno del mese successivo, inviando i dati tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi.

L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che: “Ricade, evidentemente, nella sospensione anche l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle Entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali. Similarmente, possono ricadere nella sospensione i termini di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici”.

Documento di trasporto

L’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, fattura o bolla accompagnatoria, è stato abrogato dal DPR n.472/96.

Da allora il documento di trasporto ha assunto una funzione contabile, oltre che di strumento idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto.

I d.d.t., dunque, sono i documenti principali, seppur non unici, su cui poggia l’emissione delle fatture “differite”, ovvero quelle emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in esse dettagliate.

Tali documenti, però, non devono per forza di cose viaggiare insieme ai beni in essi individuati. Infatti, tali documenti, a seconda delle esigenze aziendali, possono essere spediti nel momento in cui inizia il trasporto dei beni, anche tramite posta, corriere o mediante sistemi informativi che consentono la materializzazione di dati identici presso l’emittente e il destinatario.

OSSERVA – inoltre, una fattura immediata, ovvero emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, può sostituire i citati d.d.t., “scortando” i beni trasportati durante il viaggio, ma anche separatamente da essi, risultando sufficiente la sua sola emissione.

Deve dunque escludersi che l’alternatività d.d.t./fattura immediata – elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa – possa derivare dall’emergenza epidemiologica in corso, essendo già prevista nel nostro ordinamento.

 

 

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