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Decreto Rilancio: nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

da | Mag 22, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

Tra le misure di sostegno ad imprese, famiglie e lavoratori piegati dall’emergenza sanitaria Covid-19 introdotte dal nuovo DL 19.05.2020, n. 34 (cd “Decreto Rilancio”), sono state estese ai mesi di aprile e di maggio 2020 le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Cura Italia 17.03.2020, n. 18, seppur in diversa misura e con diversi requisiti.

Indennità per il mese di aprile 

Una prima disposizione introdotta dall’art. 84 del Decreto riguarda l’estensione anche per il mese di aprile dell’indennità spettante ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo delle indennità di cui agli artt. 27 (comma 1), 28 (comma 4) e 29del Decreto-Legge 17 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, tale ulteriore indennità di 600 euro spetta:

  • Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co attivi alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata INPS;
  • Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO.

RICORDA – i predetti soggetti non dovranno essere titolari di pensione né essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.

OSSERVA – per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che abbiano già beneficiato dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo, il bonus spettante per il mese di aprile è fissato in misura pari a 500 euro.

Indennità per il mese di maggio

L’indennità riconosciuta per il mese di maggio è innalzata a euro 1.000 per

  • i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre marzo/aprile 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre marzo/aprile 2019;
  • ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto;
  • iscritti alla Gestione separa INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per quanto riguarda il requisito di riduzione del reddito di almeno il 33%, la norma chiarisce che tale reddito deve essere determinato secondo il “principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento”. Pertanto, oltre a dover aggiornare tempestivamente i dati relativi agli incassi/pagamenti, una delle principali complessità riguarda la determinazione delle quote di ammortamento 2020 che dovrà avvenire alla data di presentazione della domanda, anziché al 31.12.2020.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante apposita autocertificazione da presentare all’INPS, contestualmente all’invio della domanda da parte del soggetto richiedente. La correttezza dei dati sarà successivamente verificata dall’Agenzia delle Entrate.

Indennità per i professionisti iscritti alle Casse

L’art. 78 del Decreto ha esteso ai mesi di aprile e maggio 2020 l’accesso al Fondo di ultima istanza di cui all’art. 44 del Decreto Cura Italia quale misura di sostegno anche per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Per rendere attuabile la misura:

  • è stata innalzata la dotazione del Fondo da 300 milioni a 1.150 milioni;
  • occorrerà attendere il nuovo Decreto attuativo (che sostituirà il DM 28.03.2020, in cui, in particolare, tra i vari requisiti, erano state fissate le soglie reddituali di 35.000 euro e 50.000 euro).

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  1.  titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2.  titolari di pensione.

Indennità per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione, impiegati nel settore turismo e negli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto) sono altresì riconosciute:

  • l’indennità di 600 euro per il mese di aprile;
  • l’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio.

Indennità per altri lavoratori stagionali, intermittenti e privi di partita IVA

L’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, introdotta da ultimo con Decreto Interministeriale n. 10 del 04/05/2020 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene estesa anche per i mesi di aprile e maggio, nella misura di 600 euro per ciascun mese; trattasi dei seguenti soggetti beneficiari:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 ma che, alla medesima data, risultino iscritti alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile (i requisiti di iscrizione e di accredito risultano nuovi rispetto all’indennità erogata per il mese di marzo);
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I predetti soggetti non devono essere:

  • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  • da cui deriva quindi un reddito, per il medesimo anno, non superiore ai 35.000 euro (anziché la soglia di 50.000 per l’indennità del mese di marzo).

Indennità per i lavoratori domestici

Il successivo art. 85 del Decreto disciplina, inoltre, le indennità spettanti ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che non siano conviventi con il datore di lavoro. Per tali soggetti è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

Indennità per i lavoratori sportivi

Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione attivi alla data del 23 febbraio 2020 presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Divieto di cumulo

Le indennità sopra elencate non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili tra loro né con il Fondo di ultima istanza di cui all’art. 44 del Decreto Cura Italia.

NOTA BENE sarà possibile invece percepire le indennità anche in presenza di un assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Inoltre, i soggetti appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza in misura inferiore a quello delle indennità spettanti, il REC verrà incrementato fino a concorrenza dell’indennità medesima. Nel caso di percezione di REC in misura pari o superiore a quello delle suddette indennità, queste ultime non potranno essere erogate.

Procedura e modalità di erogazione

Le indennità in commento sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda.

Fanno eccezione:

  • i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, per i quali saranno queste ultime a provvedere alle rispettive erogazioni;
  • i collaboratori sportivi, per i quali la procedura sarà gestita direttamente dalla società Sport e Salute S.p.a..

INFORMA – per i soggetti già beneficiari delle indennità del mese di marzo, sarà resa operativa una procedura semplificata, posto che gli enti erogatori sono già in possesso di tutti i dati personali del soggetto richiedente.

Ulteriori disposizioni per le indennità del mese di marzo

I soggetti che ad oggi non abbiano ancora presentato domanda per le indennità spettanti per il mese di marzo (disciplinate dal Decreto Cura Italia), avranno ulteriori 15 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio per inoltrare le richieste ai rispettivi Enti. Pertanto, il termine ultimo è fissato alla data del 3 giugno 2020.

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