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Decreto Rilancio: le principali misure economiche e fiscali per le imprese

da | Mag 26, 2020 | Aggiornamenti

Il Decreto Rilancio: misure economiche e fiscali per le imprese

Cancellazione versamenti IRAP di giugno

Il Decreto Rilancio ha cancellato i versamenti IRAP dovuti a titolo di:

  • Saldo per il periodo di imposta 2019 (per i soggetti non solari, periodo di imposta in corso al 31.12.2019);
  • I Acconto 2020 (per i soggetti non solari per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019) che non dovrà essere versato né in sede di II acconto, né in sede di determinazione del relativo saldo.

Rimangono confermati invece:

  • gli acconti 2019, che per i soggetti solari si sarebbero dovuti versare al 30.06.2019 e 02.12.2019;
  • il II acconto 2020 e il saldo 2020, in scadenza, per i soggetti solari, il 30.11.2020 e il 30.06.2021.

Contributo a Fondo perduto

Soggetti beneficiari

Titolari di partita IVA attiva alla data di presentazione della domanda:

  • esercenti attività d’impresa;
  • esercenti attività di lavoro autonomo;
  • che conseguono reddito agrario.
  • con ricavi o compensi 2019 fino a 5 milioni, ad esclusione di
  • lavoratori dipendenti;
  • professionisti e co.co.co iscritti alla Gestione Separata e lavoratori dello spettacolo, che abbiano diritto all’indennità di 600 euro;
  • professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (es: commercialisti, avvocati, notai, farmacisti, medici, architetti, ingegneri, etc…);
  • istituti bancari, enti crediti e holding (sia “pure” che “miste”);

Condizioni

  • attività non cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 < 2/3 del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 (in sostanza, deve essersi verificato uno scostamento di almeno 1/3 tra i due periodi). Il requisito non si applica ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 2019 e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni più “colpiti” dall’emergenza Covid-19.

Importo

  • nel caso di ricavi non superiori a euro 400.000, il contributo sarà pari al 20% dei ricavi 2019;
  • nel caso di ricavi superiori a euro 400.000 e fino a 1 mln, il contributo sarà pari al 15% dei ricavi 2019;
  • nel caso di ricavi superiori a euro 1 mln e fino a 5 mln, il contributo sarà pari al 10% dei ricavi 2019;

con un minimo di 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (1.000 euro per le PF).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Procedura

Presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Si attende l’apposito Provvedimento.

Credito di imposta per conferimenti in denaro

Requisiti e limiti

Per i conferimenti in denaro effettuati per gli aumenti di capitale delle società (S.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s., società cooperative, etc…) residenti in Italia,

  • con ricavi o compensi superiori a 5 milioni;
  • che abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
  • abbia deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato non inferiore a 250.000 euro nell’arco temporale tra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020;
  • che non sia classificata quale impresa in “difficoltà”, che non abbia ricevuto aiuti illegali, che sia in stato di regolarità contributiva;
  • i cui amministratori, soci o titolari effettivi non abbiano subito una condanna definitiva;

spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di euro 2.000.000 (cui corrisponderebbe un credito d’imposta pari a euro 400.000).

Utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e riportabile, illimitatamente, in quelle successive fino ad esaurimento, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, oppure in compensazione in delega F24.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso

Il “ristoro” spetta ai soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (per le sole attività istituzionali);
  • con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (il limite non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche);
  • che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (per i soli conduttori esercenti attività economica).

Misura dell’agevolazione

Il credito spetta in misura pari:

  • al 60% dei canoni corrisposti entro il 31.12.2020 relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività stagionale) nel caso di contratti di locazione, leasing o concessione;
  • al 30% dei canoni corrisposti entro il 31.12.2020 relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività stagionale) nel caso di contratti a prestazioni complesse o nel caso di affitto d’azienda.

Utilizzo
Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento ovvero in compensazione nei modelli F24 successivamente all’avvenuto pagamento del canone. Il credito può anche essere ceduto a terzi.

Ulteriori disposizioni

La misura non è cumulabile con il credito di imposta del 60% per i canoni relativi al mese di marzo disciplinati dal Dl Cura Italia, qualora il conduttore abbia già usufruito di tale beneficio.

Il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, né ai limiti di utilizzo dei crediti in dichiarazione e in compensazione.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

E’ prevista una riduzione per le spese sostenute per le utenze elettriche non domestiche connesse in bassa tensione, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

Si attende apposito Provvedimento da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione dei benefici spettanti ai singoli utenti, nei limiti di spesa fissati dalla norma.

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, fino a un importo di 800.000 euro per impresa.

Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Soggetti beneficiari

  • soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con locali aperti al pubblico le cui attività sono specificate nell’allegato 1 del decreto (bar, gelateria, ristoranti, cinema, teatri, alberghi); l’elenco delle attività può essere aggiornato con apposito Decreto interministeriale;
  • associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Misura dell’agevolazione

E’ riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a concorrenza di 80.000 euro per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus, compresi:

  • il rifacimento di spogliatoi e mense;
  • la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • attività innovative (sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Procedura e utilizzo

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 a partire dal 2021 per il versamento degli importi a debito dovuti oppure essere  ceduto a terzi.

Esso non concorre ai limiti di utilizzo dei crediti in compensazione (700.000 euro per l’anno 2021).

Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione

Soggetti beneficiari

  • soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Misura dell’agevolazione

E’ riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 nel limite massimo di 60.000 euro per il sostenimento di spese relative a:

  • la sanificazione degli ambienti in cui viene esercitata l’attività economica o istituzionale;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termo scanner, ecc.);
  • l’acquisto di dispositivi per garantire la distanza interpersonale (pannelli, barriere protettive, ecc.

Procedura e utilizzo

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi 2021 per i redditi 2020 o in compensazione F24 o, ancora, può essere ceduto a terzi. Per i criteri e le modalità di utilizzo occorrerà comunque attende l’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 18 giugno 2020 (30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio).

Al credito non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti in dichiarazione e in compensazione.

Nuova misura dell’IVAFE

La Legge di Bilancio 2020 aveva esteso, a partire dall’anno in corso, la disciplina IVAFE anche:

  • agli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni, residenti nel territorio dello Stato;
  • alle società semplici e agli enti equiparati.

Il Decreto rilancio fissa quindi la misura dell’imposta dovuta dai predetti soggetti:

  • nella misura fissa di 100 euro sui conti correnti e sui libretti di risparmio;

fino ad un massimo di 14.000 euro.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Per il solo anno 2020, il limite annuo alle compensazioni “orizzontali” esposti nelle deleghe F24 è stato innalzato da 700.000 euro ad 1 milione di euro.

Esenzione IMU per il settore turistico

Il decreto stabilisce che per l’anno 2020 non è dovuto l’acconto IMU relativo a:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili classificati con categoria catastale D/2;
  • immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Cancellazione TOSAP per bar e ristoranti

La misura in commento prevede la cancellazione del versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico

  • per le imprese di pubblico esercizio;

per il periodo compreso tra il 1 maggio 2021 e il 31 ottobre 2020

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

Il limite massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta per sostenere gli investimenti pubblicitari, sempre per il solo anno 2020, viene innalzato dal 30% al 50%. Continua a non trovare applicazione invece il limite di spesa incrementale.

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