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Proroga ufficiale dei versamenti al 20 luglio

da | Lug 8, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno dell’atteso DPCM è stato ufficializzato il differimento dei termini di versamento delle imposte, in scadenza dal 30 giugno al 20 luglio 2020, risultanti dai modelli Redditi, Irap e Iva 2020 che interessa, oltre i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA, anche i contribuenti per i quali è prevista una causa di esclusione dagli stessi.

I medesimi soggetti potrebbero inoltre scegliere di effettuare tali versamenti nel maggior termine di 30 giorni, quindi entro il 20 agosto 2020, applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Inoltre, in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio, dovrebbe arrivare una seconda proroga al 30 settembre dei medesimi termini di versamento. Tuttavia, per portare a termine l’iter di conversione e, dunque, per adottare tale ulteriore proroga, il Governo avrà ancora tempo fino al 18 luglio 2020.

Proroga dei versamenti per i soggetti ISA

L’articolo 1, comma 1,  del D.p.c.m. 29.06.2020, n. 162 stabilisce che i soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale  e  che dichiarano ricavi o compensi di ammontare  non  superiore  al  limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti  risultanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi  e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori  componenti positivi dichiarati  per  migliorare  il  profilo  di  affidabilita’, nonche’ dalle dichiarazioni dell’imposta  regionale  sulle  attivita’ produttive, ove  non  sussistano  le  condizioni  per  l’applicazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

  • entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
  • dal 21 luglio al 20  agosto  2020,  maggiorando  le  somme  da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga dunque riguarda anzitutto i soggetti che svolgono una delle attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del Dl 24 aprile 2017, n. 50 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Pertanto, al fine di individuare se si rientra tra i soggetti che potranno effettuare i versamenti derivanti da Redditi 2020 al 20 luglio, senza alcuna maggiorazione, dovrà essere verificato:

  1. Se il contribuente esercita un’attività rientrate tra quelle per le quali è stato approvato un modello ISA (a tal proposito, torna utile consultare l’elencazione fornita con le istruzioni generali al modello ISA).
  2. Se l’ammontare di ricavi o compensi tipici dell’anno oggetto di dichiarazione (2019), poiché laddove questi siano superiori alla soglia massima prevista ai fini ISA, la proroga non spetta.

RICORDA – che tale soglia è fissata in euro 5.164.569, ma è bene verificare il singolo ISA interessato.

Ad esempio, come precisato dalle istruzioni parte generale, i soggetti rientranti negli ISA BG40U, BG50U, BG69U e BK23U dovranno determinare i ricavi considerando in aumento le rimanenze finali ed in diminuzione le esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR.

Se l’ISA risulta approvato, ed i ricavi/compensi sono sotto la soglia massima, spetta il differimento del versamento al 20 luglio 2020, e ciò sia per il contribuente direttamente interessato, che per gli eventuali soggetti correlati, quali soci e coadiuvanti familiari.

Gli altri contribuenti che possono beneficiare della proroga

Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 1 del D.p.c.m. in commento, rientrano altresì rientrare nella proroga

  • i contribuenti in regime forfettario e gli ex-minimi (regime di vantaggio), sempre se esercitino un’attività per la quale è stato approvato ISA, per quanto questi soggetti non devono mai compilare ISA;

Pertanto, risulterebbero interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:

  • applicano il regime forfettario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

Ancora, sono rinviati al 20 luglio i versamenti in oggetto dovuti dai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti per poter beneficiare della proroga.

Inoltre, possono beneficiare della proroga al 20 luglio tutti i soggetti per i quali l’ISA non sarà comunque compilato in quanto rientrante in una causa di esclusione o di inapplicabilità (es. inizio o cessazione attività nel periodo d’imposta, multiattività con attività secondarie superiori al 30%, periodo di non normale svolgimento, soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari).

OSSERVA – In altri termini, se l’attività esercitata rientra in quelle per le quali è stato approvato l’ISA, indipendentemente dal regime contabile adottato, i versamenti potranno essere effettuati entro il 20 luglio 2020, in assenza di maggiorazioni, e ciò vale anche se l’ISA, di fatto, non è applicabile o – come nel caso di minimi e forfettari – non sia nemmeno da compilare.

Quanto sopra, ribadiamo, con la sola esclusione dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569, che dovranno invece rispettare la scadenza ordinaria.

I soggetti che non usufruiranno della proroga

Non saranno ricompresi nella proroga dei versamenti in arrivo i soggetti che non sono interessati dagli ISA, o che resteranno espressamente fuori dalla proroga, quali ad esempio:

  • i “privati”, ovvero coloro che non hanno posizione IVA e non detengono partecipazioni in soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA;
  • persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività agricole previste dall’articolo 32 TUIR (agricoltori che determinano il reddito in base al reddito agrario);
  • i contribuenti che esercitano attività di impresa o professionale per le quali gli ISA non sono stati approvati;
  • i soggetti che, seppure esercitando attività il cui codice rientra negli ISA, ne sono esclusi per l’aver superato il limite dei ricavi di 5.164.569 euro.

OSSERVA – Per tali soggetti quindi i termini di versamento delle imposte, derivanti dai Modelli Redditi/ Iva/ Irap 2020 per l’anno 2019, rimarranno fissati nel termine ordinario, vale a dire entro il 30 giugno 2020, oppure entro il 31 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%.

Gli altri versamenti prorogati

Seguono i termini di versamento dei Redditi anche i versamenti IVA (se portata alla scadenza dei redditi), il diritto annuale CCIAA e l’IRAP, ma in questo caso ricordando che quest’anno entra anche in gioco la previsione di cui all’articolo 24 del D.L. 34/2020, che prevede che, salvo il possesso dei requisiti fissati dalla norma, non sia dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, né della prima rata di acconto 2020.

Nuovi termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

RICORDA – Ai sensi dell’articolo 4-bis della Legge n° 58 del 29 giugno 2019 il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi è stato fissato a regime entro il termine dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ossia entro il 30 novembre 2020.

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