Premessa
Durante la conversione in legge del DL Rilancio sono state apportate delle modifiche agli articoli 119 e 121 che regolano gli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
In particolare L’articolo 119 del DL Rilancio stabilisce una detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute al 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Altra importante novità contenuta nel DL Rilancio, introdotta in via sperimentale per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, è la possibilità per i contribuenti destinatari di alcune detrazioni fiscali, di optare, alternativamente, per uno sconto sul corrispettivo dovuto o per la trasformazione in credito d’imposta.
NOTA BENE – le disposizioni in esame non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Soggetti beneficiari
La detrazione nella misura del 110% spetta per gli interventi effettuati:
NOTA BENE – le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare delle detrazioni in esame per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Quindi è possibile beneficiare del bonus anche sulle seconde case.
Gli interventi agevolabili
La detrazione nella misura del 110% è applicabile per le spese sostenute al 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per i seguenti interventi:
1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. [CAPPOTTO TERMICO]
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
3) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
NOTA BENE – l’agevolazione al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del DL n.63/2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei predetti interventi trainanti.
Beneficiano della detrazione al 110% anche l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e gli interventi antisismici.
Sconto sul corrispettivo o cessione del credito
I contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinate tipologie di interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
ATTENZIONE! – È possibile esercitare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Sconto sul corrispettivo o cessione del credito
I contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinate tipologie di interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
ATTENZIONE! – È possibile esercitare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Tali disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di:
Requisiti da rispettare per l’accesso all’agevolazione
Per l’accesso all’agevolazione è necessario che gli interventi effettuati rispettino i requisiti minimi previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del DL 63/2013 e nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici o all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrate mediante l’attestato di prestazione energetica [APE] ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Visto di conformità – asseverazione
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto di conformità è rilasciato dai dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e dai CAF.
I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto:
Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. Le modalità di trasmissione dell’asseverazione e le relative modalità attuative saranno stabilite con decreto del MISE.
Sanzioni
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
I professionisti dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.