Pagamenti tracciati per la detrazione
Il comma 679 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, n. 160/2019 dispone che la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 %, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
A titolo di esempio si ricorda che il richiamato articolo 15 del TUIR dispone la detraibilità dall’imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per:
Gli strumenti tracciabili
Per strumenti tracciabili sono da intendersi:
Pagamenti che è ancora possibile effettuare in contanti
Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione:
Pagamenti effettuati con il bancomat del figlio
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che una contribuente può utilizzare il bancomat del figlio per pagare le prestazioni da lei fruite, erogata nei suoi confronti presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il Ssn per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, se vi è corrispondenza tra la prestazione e l’intestatario della fattura.
Inoltre, nel caso sottoposto all’Agenzia, la spesa effettiva è stata sostenuta proprio dalla contribuente, avendo la stessa provveduto a rimborsare in contanti le somme al figlio.