Premessa
Il D.L. 119/2018 ha reso obbligatorie le previsioni di opzione afferenti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti passivi iva che effettuano operazioni di cui all’art.22 del D.P.R. 633/1972 ossia commercio al minuto e attività assimilate.
- Per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 € annui: obbligo a partire dal 1° luglio 2019;
- Per gli altri soggetti con volume d’affari inferiore alla suddetta soglia: obbligo a partire dal 1° gennaio 2020.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al suddetto obbligo in ragione della tipologia di attività esercitata.
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
L’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 così come modificato dal D.L. 119/2018, prevede che: «A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata».
Nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi giornalieri D.L. 119/2018 |
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SOGGETTI INTERESSATI |
DECORRENZA OBBLIGO/ESONERO |
NORMATIVA E PRASSI |
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Contribuenti con volume d’affari 2018 complessivamente superiore a 400.000 € |
Obbligo a partire dal 1° luglio 2019 |
D.L. 119/2018-PROVVEDIMENTO A.D.E. DEL 18 APRILE 2019 |
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Contribuenti con volume d’affari 2018 < o pari a 400.000 |
Obbligo dal 1° gennaio 2020 |
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Contribuenti che iniziano l’attività nel 2019 |
Escluse dall’obbligo per il 2019, non per il 2020 |
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Contribuenti individuati dal Decreto ministeriale di cui all’art.2, comma 1 D.Lgs 127/2015 (vedi D.M. MEF 10 maggio) |
Esonero in funzione della tipologia di attività esercitata |
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Contribuenti individuati dal Decreto ministeriale di cui all’art.2, comma 6-ter D.Lgs 127/2015 (non ancora emanato) |
Ipotesi di esonero in funzione delle zone geografiche di appartenenza; in tale caso le operazioni potranno possano essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale. |
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PRIMA DELL’INTERVENTO DEL D.L 119/2018 |
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SOGGETTI OBBLIGATI/IN OPZIONE |
A PARTIRE DAL |
NORMATIVA E PRASSI |
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VENDING MACHINE |
1° APRILE 2017 |
D.LGS 127/2015.PROVVEDIMENTO A.D.E. 30 GIUGNO 2016 |
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VENDING MACHINE SENZA PORTA DI COMUNICAZIONE |
1° GENNAIO 2018 |
PROVVEDIMENTO A.D.E. 30 MARZO 2017 |
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CESSIONE CARBURANTI-IMPIANTI AD ELEVATA AUTOMAZIONE (IMPIANTI GHOST) |
1° LUGLIO 2019 |
Comma 909 Legge 205/2017-PROVVEDIMEMNTO A.D.E.DEL 28 MAGGIO ADE/AGENZIA DOGANE E DEI MONOPOLI |
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OPZIONE-CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO COMMERCIO AL MINUTO E ATTIVITÀ ASSIMILATE |
1° GENNAIO 2017 |
D.LGS 127/2015-PROVVEDIMENTO 28 OTTOBRE 2016-18 APRILE 2019 |
Gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici (c.d. registratori telematici) che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi.
Si osserva che in merito all’opzione per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate datato 28 ottobre 2016.
In data 18 aprile 2019, è stato adottato apposito provvedimento di modifica volto a recepire le novità introdotte dal D.Lgs. 119/2018 che ha reso obbligatorio l’adempimento in commento.
Il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ha effetti diretti su alcuni adempimenti operativi.
Gli effetti sugli adempimenti operativi |
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Registrazione corrispettivi, art.24 decreto Iva |
Non più obbligatoria, ma solo esperibile su base volontaria |
Certificazione fiscale, D.P.R. 696/96 |
Viene meno e sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, precedentemente attuato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. |
Il D.M. MEF del 10 maggio
Il D.M. MEF del 10 maggio 2019 ha individuato le operazioni per le quali, in fase di prima applicazione, non è tassativo l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
ATTIVITA’ ESONERATE |
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A. |
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, del D.M. 13 febbraio 2015 e del D.M. 27 ottobre 2015.
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B. |
Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale. |
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C. |
Fino al 31 dicembre per le operazioni collegate e connesse a quelle di cui alla lettera a) e b) nonché alle operazioni di cui all’art.22 del D.P.R. 633/1972 effettuate in via marginale rispetto a quelle della lettera a) e b) o a quelle soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art.21 dello stesso decreto.
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D. |
Alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale (ad esempio crociere internazionali). |
Le operazioni di cui sopra per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi, art 24 Decreto Iva.
Per le operazioni di cui alla lettera c) e d), oltre all’annotazione nel registro dei corrispettivi, resta fermo l’obbligo di certificazione fiscale dell’operazione mediante ricevuta fiscale ovvero scontrino fiscale.
È comunque ammessa, in via facoltativa, la possibilità di procedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anche per le operazioni sopra elencate.
Il decreto in commento contiene disposizioni ad hoc anche in riferimento alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle operazioni marginali per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
Indicazioni ad hoc per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante |
Fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri in riferimento a quelle operazioni di cui all’art.22 del decreto Iva (commercio al dettaglio e attività assimilate) diverse dalla cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno 2018; tali operazioni continuano ad essere documentate mediante ricevuta fiscale ovvero scontrino fiscale (si pensi ad esempio alla vendita al dettaglio di prodotti per la pulizia delle autovetture, occhiali, cd, ecc.). |
Anche in tale caso, ossia per le operazioni esonerate, rimane ferma la facoltà di provvedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Con successivi decreti del MEF, sentite le associazioni di categoria, saranno individuate le date in cui verranno meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri fissati dallo stesso decreto qui in commento.
Indicazioni operative
Caso 1: individuazione del volume di affari
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n°47/e 2019, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del D.lgs. n. 127 del 2015 e ss.mm.ii, per “volume d’affari” si prende come riferimento l’articolo 20 del decreto IVA secondo cui: «Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. […]».
Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).
Caso 2: trasmissione telematica corrispettivi in presenza di più attività. E’ sufficiente un unico registratore di cassa
L’art 36 del Decreto Iva, al comma 1, fissa un principio generale, seppur con successive previsioni di deroga, secondo il quale i soggetti che esercitano più attività applicano l’imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.
In base a quanto appena affermato sarà sufficiente un unico registratore telematico, salvo le previsioni di deroga sopra citate.
Caso 3: eventuale obbligo invio corrispettivi per il commercio elettronico indiretto
La memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri non riguarda il commercio elettronico indiretto in quanto assimilato alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non soggetto all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del decreto IVA, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.
I corrispettivi delle vendite dovranno, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del decreto IVA, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse (vedi risposta Agenzia delle entrate, n°9/2019).
Caso 4: eventuale obbligo invio corrispettivi per i contribuenti forfettari
I contribuenti che operano in regime forfettario, Legge 190/2014 e ss.mm.ii non sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi laddove svolgano attività di cui all’art.22 del DPR 633/1972; dal 1° gennaio 2020 saranno dunque tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
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