Indennità una tantum
È riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.
NOTA BENE – le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Le indennità sono erogate dall’INPS previa presentazione di apposita domanda. |
Indennità liberi professioni e collaboratori e continuativi
A tale indennità possono accedere:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata;
- i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata. I collaboratori coordinati e continuativi devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.
OSSERVA – il MEF ha confermato che l’iscrizione alla Gestione separata è condizione necessaria per fruire della indennità non soltanto nel caso di lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ma anche nel caso di professionisti con posizione IVA attiva.
Ai fini dell’accesso all’indennità le categorie di liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.
NOTA BENE – L’indennità per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.
L’indennità in questione è erogata dall’INPS ed è riconosciuta in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
- Artigiani;
- Commercianti;
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
NOTA BENE – Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
Ai fini dell’accesso all’indennità i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’indennità in questione è erogata dall’INPS ed è riconosciuta in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di pensione o altre forme di previdenza obbligatoria, e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
NOTA BENE – L’indennità per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è compatibile e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle presenti indennità.
L’indennità in questione è erogata dall’INPS ed è riconosciuta in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
OSSERVA – trattandosi di una disposizione applicabile esclusivamente ad una specifica categoria di lavoratori, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.
Attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti balneari |
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TURISMO |
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CSC 70501 | Alberghi (ATECO 55.10.00):
Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20). Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):
Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40). Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
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CSC 50102 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52) |
CSC 70501 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10). Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):
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CSC 70502
70709 |
Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
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CSC 50102 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12) |
CSC 70502 | Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
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CSC 70502
70709 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
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CSC 41601
70503 |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
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CSC 70504
40405 40407 |
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). |
70504 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41). |
CSC 70401 | Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20). Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). |
CSC 40404
70705 |
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO
56.10.20):
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CSC 70708 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
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STABILIMENTI BALNEARI |
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CSC 11807 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
CSC 70708 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione.
OSSERVA – nell’ambito di applicazione rientrano anche le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).
L’indennità ai lavoratori agricoli è erogata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro.
I lavoratori dello spettacolo possono accedere alla presente indennità a patto che non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
NOTA BENE – L’indennità per i lavoratori dello spettacolo è compatibile e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle presenti indennità.
L’indennità in questione è erogata dall’INPS ed è riconosciuta in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
Come fare domanda
I lavoratori potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di loro interesse, dovranno presentare la domanda in via telematica all’INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati sul portale dell’Istituto.
Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Nel caso in cui i fruitori delle indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Cumulabilità
Le predette indennità non sono tra esse cumulabili e le stesse non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.
Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).
Le indennità sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Le indennità sono invece compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. |
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