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Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno – Disciplina e presentazione della comunicazione integrativa

da | Nov 13, 2024 | Aggiornamenti

Premessa

L’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, conv. L. 13.11.2023 n. 162, prevede il riconoscimento, per il 2024, di un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.

Con il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17.5.2024 (pubblicato sulla G.U. 21.5.2024 n. 117) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 11.6.2024 n. 262747, ha approvato il modello per la comunicazione “originaria” per l’utilizzo del credito d’imposta, con le relative istruzioni per la compilazione, definendo altresì le modalità di trasmissione.

Per effetto dell’art. 1 del DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. DL “Omnibus”), conv. L. 7.10.2024 n. 143, i soggetti che hanno già presentato la comunicazione “originaria” devono presentare una comunicazione integrativa attestante gli investimenti effettuati entro il 15.11.2024.

L’art. 8 del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. “DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025), intervenendo sull’art. 1 del DL 113/2024 convertito, ha previsto la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti, realizzati dall’1.1.2024 al 15.11.2024, ulteriori o di importo superiore rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione “originaria”.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 6.11.2024 n. 406943 sono state, pertanto, disposte le modifiche al modello di comunicazione integrativa inizialmente approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 9.9.2024 n. 350036.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese:

  • indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
  • che effettuano gli investimenti agevolabili, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica.

Soggetti esclusi

L’agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei seguenti settori:

  • industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
  • fibre sintetiche;
  • trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture;
  • produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • banda larga;
  • creditizio, finanziario e assicurativo.

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza, occorre fare riferimento al codice ATECO indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in commento, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richie­sta.

Il credito d’imposta non spetta, inoltre, alle:

  • imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento;
  • imprese in difficoltà, vale a dire a quelle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a bre­ve o a medio termine.

Ambito territoriale

Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

  • nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
  • nelle zone assistite della Regione Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE.

Tali zone sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Mantenimento dell’attività per 5 anni

Pena la revoca dei benefici concessi e goduti, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle suddette zone assistite, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimen­to medesimo.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti:

  • facenti parte di un progetto di investimento iniziale;
  • relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato;
  • relativi all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Progetto di investimento iniziale

Sono agevolabili gli investimenti relativi:

  • alla creazione di un nuovo stabilimento;
  • all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei pro­dotti interessati dall’investimento nello stabilimento;
  • ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione.

Requisiti di macchinari, impianti e attrezzature

I beni agevolabili devono essere:

  • strumentali all’attività d’impresa;
  • nuovi;
  • destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.

Strumentalità

Il riferimento normativo ai “beni strumentali” comporta che i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’im­presa.

Sono, quindi, esclusi i beni “merce” e i materiali di consumo.

Novità

Poiché gli investimenti devono riguardare beni strumentali “nuovi”, sono esclusi i beni a qualunque titolo già utilizzati.

Destinazione a strutture produttive nella ZES unica

Ulteriore condizione affinché l’investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture produttive, nuove o già esistenti, situate nel territorio agevolato.

In linea generale, per struttura produttiva si intende ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei suddetti territori, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.

Requisiti di terreni e immobili

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Limitazioni al valore agevolabile

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei suddetti beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Investimento minimo

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro.

Periodo di riferimento degli investimenti

Il credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1.2024 al 15.11.2024.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, in linea generale occorre fare rife­rimento:

  • per l’acquisto dei beni mobili alla data di consegna o spedizione dei beni o a quella di stipulazione dell’atto per gli immobili;
  • ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Certificazione delle spese

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 27.1.2010 n. 39.

Determinazione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è differenziato per Regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

In particolare, il credito d’imposta è determinato:

  • nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
  • nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna;
  • nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i suddetti massimali sono aumentati di:

  • 10 punti percentuali per le medie imprese;
  • 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.

Comunicazione integrativa per l’utilizzo del credito d’im­posta

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta in esame, come anticipato, devono presentare, a pena di decadenza dall’agevolazione, un’apposita comunica­zio­ne integrativa all’Agenzia delle Entrate attestante gli investimenti realizzati entro il 15.11.2024:

  • utilizzando il modello aggiornato approvato dal provv. 6.11.2024 n. 406943, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione;
  • secondo le modalità stabilite dal suddetto provvedimento.

Modello di comunicazione

Il modello di comunicazione integrativa è composto dal:

  • frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito d’imposta richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • quadro A, contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
  • quadro B, contenente i dati della struttura produttiva;
  • quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
  • quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis;
  • quadro E, contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione.

Con particolare riferimento al quadro B, in cui è stata inserita la nuova sezione II-A per l’indicazione degli investimenti ulteriori o di importo superiore e del relativo credito d’imposta, nell’allegato 2 alle istruzioni sono riportati alcuni esempi di compilazione.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 18.11.2024 al 2.12.2024;
  • direttamente da parte dei soggetti beneficiari o tramite i soggetti incaricati;
  • esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito software “ZES UNICA INTEGRATIVA” disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa; tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione.

Ammontare effettivamente spettante

Ai fini del rispetto del limite massimo di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’A­gen­zia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Tale provvedimento sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (quindi entro il 12.12.2024).

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione ai sensi dell’ 17del DLgs. 241/97;
  • presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito d’imposta effettivamente spettante, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

La quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere la certificazione:

  • entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito d’imposta spettante;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo creditoimposta­zes@­pec.a­genziaentrate.it

Verifica antimafia

Qualora l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto sia superiore a 150.000,00 euro, il credito sarà utilizzabile solo a seguito delle verifiche relative ai controlli antimafia.

L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Inapplicabilità dei limiti annuali alle compensazioni

Al credito d’imposta in esame non si applica:

  • il limite annuale alle compensazioni per i crediti d’imposta agevolativi previsto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro);
  • il limite generale annuale alle compensazioni nel modello F24 di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro).

Assenza di un termine finale per l’utilizzo

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è previsto un termine finale per l’utilizzo del credito d’imposta (FAQ 11.7.2024).

Rideterminazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è rideterminato:

  • se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’im­po­sta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
  • se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ov­vero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione dell’agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto.

Versamento del credito d’imposta indebitamente utilizzato

Il credito d’imposta indebitamente utilizzato per effetto delle descritte ipotesi di rideterminazione deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi.

Cumulabilità

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14 § 14 del Regolamento UE n. 651/2014.

Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misu­re agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, ferma restando l’esclusione prevista dall’art. 38 co. 18 del DL 19/2024 con riferimento al credito d’imposta investimenti transizione 5.0.

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