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Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative imposte sostitutive – Ambito applicativo

da | Nov 29, 2024 | Aggiornamenti

Premessa

In presenza di determinate condizioni, è stato prorogato al 16.1.2025 il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Il Ddl. di conversione del DL 19.10.2024 n. 155 (approvato in prima lettura dal Senato il 28.11.2024 e ora in procinto di passare all’esame della Camera), ha infatti inserito l’art. 7-quater all’interno del medesimo DL, al fine di disporre tale differimento (anticipato dal comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27.11.2024 n. 136).

La disposizione ricalca l’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” alla legge di bilancio 2024), che aveva introdotto la stessa misura per lo scorso anno.

Nell’esame dell’attuale norma, si ritiene quindi di poter richiamare i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. 31, ove compatibili.

Ambito temporale

La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2024.

Soggetti interessati dalla proroga

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Possono beneficiare della proroga anche gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (con esclusione dei collaboratori familiari e del coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Acconto dovuto in un’unica soluzione

Nonostante la norma richiami la seconda rata di acconto, sulla scorta dei chiarimenti resi dalla citata circ. 31/2023 (§ 1.1), si ritiene che possano fruire della proroga anche i suddetti contribuenti tenuti a eseguire il pagamento in un’unica soluzione.

Soggetti esclusi

Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria par­tita IVA);
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 2.12.2024 (posto che il 30 no­vembre cade di sabato), se hanno il pe­rio­­do d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

Ambito oggettivo

In assenza di contrarie indicazioni, oltre all’IRPEF, si ritiene che rientrino nella proroga anche le im­poste sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):

  • l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/2011);
  • l’imposta sostitutiva per il regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
  • la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
  • l’IVIE;
  • l’IVAFE;
  • l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA);
  • l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.

L’acconto di tutte le citate imposte, infatti, è dovuto in base al modello REDDITI, come richiesto dall’art. 7-quater del DL 155/2024.

Maggiorazione dovuta dagli aderenti al concordato preventivo

Dovrebbe rientrare nella proroga anche la maggiorazione degli acconti d’imposta al cui pagamento sono tenuti gli aderenti al concordato preventivo (ex artt. 20 co. 2 lett. a) e 31 co. 2 lett. a) del DLgs. 13/2024), purché in possesso dei requisiti di cui al precedente § 3, essendo anch’essa dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

Modalità di computo del limite di 170.000,00 euro

In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000,00 euro, occorre fare riferimento:

  • ai compensi, per i lavoratori autonomi;
  • ai ricavi, per gli imprenditori.

Con riferimento al secondo punto, rilevano tutti i ricavi indicati nell’art. 85 del TUIR e, quindi:

  • sia i ricavi c.d. “tipici”, derivanti dalle cessioni di beni oggetto dell’attività dell’impresa, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, nonché dalle prestazioni di servizi oggetto dell’attività dell’impresa;
  • sia i ricavi c.d. “assimilati”, quali i contributi in conto esercizio o quelli spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto oppure i ricavi derivanti, tra l’altro, dalle cessioni di azioni o quote di partecipazione e di obbligazioni.

Imprese familiari e aziende coniugali

Per le imprese familiari e le aziende coniugali, occorre fare riferimento all’ammontare “complessivo” dei ricavi (e, quindi, considerando anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).

Esercizio di più attività

Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività.

Esercizio di attività agricole o attività ad esse connesse

Per le persone fisiche che, purché titolari nel 2023 di reddito d’impresa, esercitano attività agricole o attività ad esse connesse (ad esempio, agriturismo e allevamento), invece dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare il volume d’affari risultante dal rigo VE50 (“Volume d’affari”) del modello IVA 2024.

Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2023, tenendo conto:

  • sia delle operazioni certificate tramite fattura;
  • sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Infine, nel caso in cui il soggetto “agricolo” svolga altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare il volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Esclusione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL

Per espressa previsione dell’art. 7-quater del DL 155/2024, dalla proroga sono esclusi:

  • i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
  • i premi assicurativi INAIL.

Facoltà di rateizzare i versamenti

Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2025, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pa­gata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di cia­scun mese (quindi, entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

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