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Autotrasportatori: credito SSN

da | Lug 27, 2016 | Aggiornamenti

Premessa

La Legge n. 266/2005 ha introdotto, nel nostro ordinamento la possibilità, per le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – di poter recuperare, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nell’anno precedente come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Tale beneficio è stato oggetto di proroga negli anni successivi alla sua introduzione, e con il Comunicato Stampa del 5 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate, ha confermato l’agevolazione anche per l’anno 2016, con riferimento al contributo SSN versato nel 2015.

Credito SSN autotrasportatori

In cosa consiste?

E’ un credito d’imposta, utilizzabile nel 2016, rappresentato dalle somme versate nel 2015 come contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci

Su quali veicoli?

Fa riferimento ai veicoli di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Esiste un limite massimo?

Il limite massimo è pari a 300 euro per ciascun veicolo.

Modalità di fruizione
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel Modello F24. Dunque, nel 2016, è possibile utilizzare in compensazione il contributo versato nel periodo d’imposta 2015 e nel compilare il modello F24 (Sezione Erario), occorre seguire le seguenti regole di compilazione:

  • nel campo “codice tributo”, occorre indicare il codice “6793”;
  • nel campo “anno di riferimento” occorre indicare l’anno cui il credito si riferisce (es. 2016).

Esempio 
Si supponga, per un’impresa di autotrasporti, la seguente situazione:

  • Veicolo n. 1 adibito a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico di 12,5 tonnellate: importo versato 400 euro. Ha diritto al credito per un importo pari ad euro 300;
  • Veicolo n. 2 adibito a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico di 10,5 tonnellate: importo versato 250 euro. Non ha diritto al credito in quanto la massa complessiva a pieno carico è inferiore a 11,5 tonnellate;
  • Veicolo n. 3 adibito a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico di 13 tonnellate: importo versato 420 euro. Ha diritto al credito per un importo pari ad euro 300.

Dunque nel nostro caso il contribuente può, nel 2016, utilizzare in compensazione, nel modello F24, l’importo di 600 euro, riferito al contributo SSN versato nel 2015, per i propri veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

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