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Il nuovo “sport bonus”

da | Feb 20, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

All’interno del Pacchetto sport della recente Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) è presente l’istituzione del cosiddetto “Sport bonus” (art. 1, commi 363 – 366).

Si tratta di un credito d’imposta in favore di tutte le imprese che intendano effettuare nel 2018 erogazioni liberali in denaro per finanziare interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (anche se destinati ai soggetti concessionari).

Il nuovo “sport bonus” è regolato su un modello ispirato al già noto “Artbonus” introdotto dall’art. 1 della Legge n. 106/2014.

Il nuovo “sport bonus”: in cosa consiste

Grazie a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, a tutte le imprese che nel 2018 effettuano erogazioni liberali finalizzate ad interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a € 40.000.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese nel limite del 3‰ dei ricavi annui da queste percepiti.

Modalità di utilizzo dello sport bonus

Lo sport bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, in 3 quote annuali di pari importo.

Si sottolinea che lo sport bonus non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Adempimenti dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali effettuate da parte delle imprese sono tenuti a comunicare all’Ufficio per lo sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

  • IMMEDIATAMENTE, l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici;
  • entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, saranno individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro.

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