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Modello IVA/2019: opzioni quadro VO

da | Apr 18, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

E’ in scadenza il 30 aprile 2019 la presentazione del Modello IVA/2019 (anno d’imposta 2018) e di fondamentale importanza è tener conto delle principali regole per la compilazione del quadro VO dedicato ad opzioni e revoche.

Se il Modello IVA/2019 (anno d’imposta 2018) non viene presentato entro il 30/04/2019, ma entro il 29/07/2019, si configura un invio “tardivo“.

La presentazione del Modello IVA/2019 “tardivo” comporta il versamento di una sanzione pari a 25 euro per sanare la tardività (codice tributo 8911).

Il quadro VO deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio. Comprende cinque sezioni:

Quadro VO

Sezione

Contenuto

Sezione I

Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA;

Sezione II

Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;

Sezione III

Opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi;

Sezione IV

Opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti;

Sezione V

Opzione e revoca agli effetti dell’IRAP.

Comportamento concludente

Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA (art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442).

OSSERVA: l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività (art. 1 D.P.R. n. 442/1997). In caso di omessa comunicazione resterà ferma la validità dell’opzione, ma ciò costituirà una violazione sanzionabile (da 250 euro a 2.000 euro) che si potrà sanare attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

Costituisce comportamento concludente, ad esempio:

  • la liquidazione dell’IVA con cadenza trimestrale invece che mensile;
  • l’emissione della fattura con IVA e ritenuta d’acconto da parte di un contribuente che ha i requisiti per il forfettario (con questo comportamento egli sta optando per il regime ordinario);
  • la determinazione del reddito delle imprese minori in base alle regole dell’art. 18 comma 5 DPR 600/1973 (ai sensi del quale il ricavo si intende incassato ed il pagamento si intende effettuato alla data di registrazione della fattura);

La durata dell’opzione

L’opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno:

  • per un triennio nel caso in cui la scelta riguardi sistemi speciali di determinazione dell’imposta;
  • per un anno nel caso di regimi contabili.

OSSERVA: restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell’imposta (art. 3 DPR 442/1997). Si ricorda, inoltre, che l’art. 18 DPR 600/1973 dispone che, con riferimento ai contribuenti “imprese minori” (contabilità semplificata) questi hanno facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale e’ esercitata fino a quando non e’ revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata (ossia fino a revoca).

OSSERVA: è comunque consentita la variazione dell’opzione (senza attendere il decorso del periodo minimo della permanenza) nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative (comma 1 art. 1 DPR 442/1997). Ad esempio, con la Circolare n. 11/E/2017, in conseguenza delle modifiche apportate al regime semplificato (Legge n. 232/2016) è stata ammessa la possibilità di disattendere il vincolo triennale per coloro che nel 2016 pur avendo i requisiti per la contabilità semplificata avevano optato per la contabilità ordinaria.

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