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Tax credit locazioni commerciali

da | Set 21, 2020 | Aggiornamenti

Il nuovo credito di imposta per le locazioni

Nel nuovo Decreto Rilancio (DL 19.05.2020 n. 34, pubblicato in GU Serie Generale n. 128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21) tra le misure di sostegno ad imprese, famiglie e lavoratori piegati dall’emergenza sanitaria Covid-19, riappare con una nuova e diversa formulazione il credito d’imposta del 60% sulle locazioni non commerciali.

I soggetti beneficiari: soglia del 5 milioni e calo del fatturato

Il nuovo credito di imposta si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i soggetti solari – occorre fare riferimento all’esercizio chiuso al 31.12.2019.

Per i soggetti non solari – occorre fare riferimento all’esercizio precedente già chiuso (es: 01.06.2018 – 31.05.2019)

In caso di superamento della predetta soglia non sarà possibile accedere al beneficio in commento.

Dalla verifica della predetta soglia sono tuttavia esonerate le strutture alberghiere e agrituristiche (codice ATECO 55), che potranno beneficiare del credito indipendentemente dalla soglia di ricavi o compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

NOVITA’ – Per effetto delle modifiche apportate dal Dl di Agosto, l’esenzione è estesa anche alle strutture termali.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 14/2020, potranno accedere al beneficio anche gli imprenditori individuali, le snc e le sas, indipendentemente dal regime contabile adottato e le persone fisiche e le associazioni che producono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. Saranno ammessi quindi i soggetti in regime forfettario (L.190/2014) e gli imprenditori e le imprese agricole (anche qualora abbiano esercitato l’opzione per la tassazione su base catastale).

Ai sensi del comma 4), la misura si applica anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Rimangono invece esclusi tutti i soggetti che producono redditi diversi in quanto l’attività non è svolta abitualmente.

Inoltre, condizione necessaria per i soggetti esercenti attività economica è quella di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese in cui si intende usufruire del credito d’imposta rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, non è richiesta la verifica del calo del fatturato per:

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31 gennaio 2020).

È possibile che il calo del fatturato si verifichi con riferimento anche ad uno solo dei mesi agevolabili: in tal caso, il credito spetterà solo per tale mese e non per gli altri in cui non è stata superata la soglia del 50%.

L’oggetto del contratto

Saranno agevolati i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico ovvero utilizzati per l’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. La misura si applica inoltre ai contratti:

  • di leasing “operativo”; devono ritenersi invece esclusi i contratti di leasing “finanziario” in quanto i rischi relativi al bene rimangono in capo al conduttore;
  • di concessione;
  • di servizi a prestazioni complesse, in cui altre alla gestione passiva di percezione di canoni di locazione/affitto relativi a una pluralità di immobili, vengono forniti servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare; esempio: spazi di coworking;
  • di affitto d’azienda;
  • aventi ad oggetto immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale del soggetto esercente attività di lavoro autonomo;
  • aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo ma strumentali all’attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditoriale.

Misura del credito d’imposta

NOVITA’ – Il DL di Agosto ha esteso il periodo oggetto di agevolazione, inizialmente previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio ovvero di aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive, rispettivamente ai mesi di giugno, per la generalità dei soggetti ammessi al beneficio, e di luglio per le predette strutture.

Pertanto, il credito d’imposta spetta in misura pari al 60% dell’ammontare mensile di canoni di locazione, di leasing o di concessione, versato nel periodo di imposta 2020:

  • con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
  • per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Il credito è ridotto al 20% dei predetti canoni nel caso di imprese esercenti attività al dettaglio che abbiano superato la soglia di 5 milioni nel periodo di imposta precedente.

Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, invece, l’importo agevolabile scende al 30%.

 Anche in questo caso, trova applicazione la misura ridotta pari al 10% dei canoni corrisposti, per le imprese esercenti attività al dettaglio che abbiano superato la soglia di 5 milioni nel periodo di imposta precedente.

NOTA BENE – Rileveranno tutti i versamenti effettuati sino al 31.12.2020 e relativi alle predette mensilità. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Nel caso di versamenti anticipati, sarà necessario invece individuare e riparametrare i pagamenti riferibili alle sole mensilità oggetto di agevolazione.

Con riferimento alla documentazione da produrre e conservare ai fini della fruizione e di una successiva eventuale verifica, in assenza di un’espressa previsione normativa sul tema, occorre rifarsi alle proprie regole generali di determinazione del reddito, avendo riguardo di conservare il documento contabile (contratto, ricevuta, fattura, etc…) insieme alla relativa quietanza di pagamento.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  1. direttamente dal conduttore:
    • in diminuzione dall’imposta lorda dovuta, mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (quindi nel modello Redditi 2021 per l’anno 2020).
    • in compensazione orizzontale in delega F24, utilizzando il codice tributo “6920” della sezione Erario, compilando l’anno di riferimento nel formato “AAAA” ed indicando le somme in corrispondenza della colonna la colonna “Importo a credito compensati” ( 32/E/2020).
  2. dal cessionario del credito (incluso il locatore) entro e non oltre il 31.12.2021:
    • in compensazione orizzontale in delega F24, utilizzando il codice tributo “6931” della sezione Erario, compilando l’anno di riferimento nel formato “AAAA” (anno della prima cessione del credito) ed indicando le somme in corrispondenza della colonna la colonna “Importo a credito compensati” (Ris. 39/E/2020).

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