Premessa
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2026 n. 15707, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2026 (CU 2026), relativi all’anno 2025, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 5.2.2026) e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2026, oppure entro il 30.4.2026 se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale oppure provvigioni, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2026);
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 16.3.2026 , utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2026 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2026.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla Certificazione Unica 2026.
Ambito applicativo della certificazione unica 2026
La Certificazione Unica 2026 riguarda:
- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2025;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;
- le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2025 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
- alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività dilettantistica di cori e bande musicali, ecc.), corrisposti nel 2025;
- i compensi corrisposti nel 2025 ai lavoratori sportivi;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2025 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni d’imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
- i dati assicurativi INAIL.
Redditi esenti
La Certificazione Unica 2026 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2025 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Esonero dalla certificazione per i Compensi erogati ai “contribuenti forfettari” e ai “contribuenti minimi”
Per effetto dell’art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. “Adempimenti”), che ha inserito il co. 6-septies nell’art. 4 del DPR 322/98, a decorrere dall’anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
La novità è collegata al fatto che, dall’1.1.2024, tutti i contribuenti che beneficiano dei suddetti regimi fiscali agevolati sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico.
Tali esoneri si applicano quindi anche in relazione alle Certificazioni Uniche 2026 relative ai compensi erogati nel 2025.
Secondo quanto previsto dalle istruzioni alla Certificazione Unica 2026, non rientrano però nel regime di esonero:
- le indennità, ad esempio quelle di maternità, non assoggettate a ritenuta d’acconto;
- i compensi erogati dalle Aziende sanitarie ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in quanto non si applica la fatturazione elettronica.
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall’1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).
In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2025, i “contribuenti forfettari” devono quindi compilare la Certificazione Unica 2026, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.
Altri redditi
Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfettario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfettario (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).
Se tali ritenute rientrano nell’ambito applicativo della Certificazione Unica, il “contribuente forfettario” deve quindi compilare la Certificazione Unica 2026, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai contribuenti-sostituiti.
Opzione per il regime delle registrazioni IVA
Le Certificazioni Uniche 2026 riguardano le somme corrisposte nel 2025, indipendentemente dal regime contabile e fiscale applicato dal sostituto d’imposta che potrebbe, invece, determinare il concorso al reddito delle medesime somme in un periodo d’imposta diverso da quello di effettivo pagamento.
Ad esempio, si consideri l’impresa Alfa in regime di contabilità semplificata con opzione per il regime delle registrazioni IVA (art. 18 co. 5 del DPR 600/73) che abbia ricevuto e registrato nel 2025 una fattura per prestazioni professionali rese da un commercialista, provvedendo al pagamento del compenso nel 2026. In tale ipotesi, l’impresa Alfa dovrà certificare il compenso utilizzando la Certificazione Unica 2027, riferita alle somme erogate nel 2026. Ciò vale indipendentemente dal fatto che, per il regime contabile e fiscale applicato dall’impresa, il compenso professionale concorra quale componente negativo di reddito dell’annualità 2025.
Datori di lavoro non sostituti d’imposta
La Certificazione Unica 2026 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta e che erano tenuti:
- alla compilazione del modello 01/M, anteriormente al DLgs. 314/97 che ha introdotto il modello CUD;
- ovvero alla presentazione del modello DAP/12, in relazione ai dirigenti di aziende industriali.
Si ricorda che non sono sostituti d’imposta, ma devono rilasciare la Certificazione Unica a fini contributivi, ad esempio:
- le Ambasciate;
- gli Organismi internazionali (es. FAO e NATO);
- lo Stato Città del Vaticano;
- le aziende straniere che assicurano i lavoratori italiani occupati all’estero in Paesi non convenzionati, ai sensi del DL 31.7.87 n. 317, conv. L. 3.10.87 n. 398.
Lavoratori domestici
La Certificazione Unica 2026 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, badanti), ai quali va consegnata una “dichiarazione sostitutiva” semplificata.
Certificazione dei dividendi, dei capital gain e degli altri redditi di capitale
La Certificazione Unica 2026 non riguarda invece la certificazione:
- dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l’apposito modello CUPE (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663; le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023);
- dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, che deve contenere:
- le generalità e il codice fiscale del contribuente;
- la natura, l’oggetto e la data dell’operazione;
- la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
- gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
- degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, purché attesti l’ammontare:
- delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
- delle ritenute operate.
Trasmissione telematica della certificazione unica 2026 all’agenzia delle entrate
Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d’imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti:
- all’Agenzia delle Entrate;
- in via telematica:
- direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
- oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).
Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2026, il sostituto d’imposta deve utilizzare il modello “ordinario”:
- che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione “sintetica” da consegnare al contribuente, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2026);
- da compilare secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello “ordinario” di Certificazione Unica 2026 è infatti costituito:
- dal frontespizio;
- dal quadro CT, relativo alla comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli;
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assistenza fiscale, suddivisa tra:
- dati fiscali;
- dati previdenziali e assistenziali;
- dati assicurativi INAIL;
- annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.
Nel caso in cui la Certificazione Unica 2026 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.
Dati relativi al contribuente
Tra i dati relativi al contribuente, deve essere indicato, nel campo 8, il codice della “categoria particolare”, secondo quanto previsto nella “Tabella G” posta in appendice alle istruzioni della Certificazione Unica 2026, che è stata ampliata rispetto allo scorso anno.
La novità consiste nell’introduzione dei nuovi codici “AA”, “AB”, “AC” e “AD” per indicare le diverse categorie di pensionati (privati, pubblici, in cumulo o totalizzazione o da lavoro autonomo), mentre è confermato il codice “B” relativo ai “pensionati da casellario pensionistico”.
Fusione di Comuni
Nella sezione dei dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme della Certificazione Unica 2026 sono stati eliminati i punti 23 e 27, nei quali, in relazione all’addizionale comunale IRPEF, occorreva indicare appositi codici identificativi in caso di fusione di Comuni.
Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026 devono essere indicati:
- i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2025;
- i dati del rapporto di lavoro;
- le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
- i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2025 (modelli 730/2025), sia in relazione al dichiarante che al coniuge (in caso di modello 730/2025 congiunto);
- gli oneri detraibili e deducibili;
- le detrazioni e i crediti d’imposta;
- i dati relativi al “trattamento integrativo”;
- i dati relativi alla previdenza complementare;
- i dati relativi ai lavoratori “frontalieri”, ai redditi esenti, ai bonus e stock option soggetti all’addizionale del 10%;
- i dati relativi alle erogazioni in natura e ai rimborsi di determinate spese, nell’ambito dei c.d. fringe benefit;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di operazioni straordinarie);
- i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni precedenti, ecc.); deve essere indicata anche l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell’impresa, soggette all’imposta sostitutiva del 5%;
- i dati relativi alle mance dei dipendenti delle strutture ricettive e della ristorazione, assoggettate ad imposta sostitutiva;
- i dati relativi alle prestazioni aggiuntive o ai compensi per straordinari del personale sanitario, assoggettati ad imposta sostitutiva;
- i dati relativi ad operazioni straordinarie;
- i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche qualora non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia (es. figli a carico con meno di 21 anni o con più di 30 anni non disabili) o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico; l’indicazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico è facoltativa; per “coniuge” si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- i dati relativi ai rimborsi di alcuni beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 51 co. 2 del TUIR, nell’ambito del c.d. “welfare aziendale”;
- i dati relativi alla somma che non concorre alla formazione del reddito, introdotta dalla legge di bilancio 2025;
- i dati relativi all’indicazione della specifica tipologia reddituale;
- i dati relativi ai contribuenti residenti a Campione d’Italia;
- i dati relativi ai lavoratori dipendenti o assimilati del settore sportivo;
- i dati relativi all’assegno unico e universale per i figli.
Principali novità
Nuovo bonus e ulteriore detrazione d’imposta per i lavoratori dipendenti
Ai fini della riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, l’art. 1 co. 4 – 9 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto, a partire dal 2025, in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione dei redditi da pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati):
- una somma (o bonus), per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro, che non concorre alla formazione del reddito;
- un’ulteriore detrazione d’imposta in caso di reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro.
Il bonus si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro.
L’ulteriore detrazione d’imposta (da rapportare al periodo di lavoro) spetta per un importo pari:
- a 1.000,00 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000,00 euro ma non a 32.000,00 euro;
- al prodotto tra 1.000,00 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000,00 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro.
In caso di spettanza del bonus o dell’ulteriore detrazione, deve essere compilata la nuova sezione “SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO”, composta dai punti da 718 a 741, inserita nella Certificazione Unica 2026.
L’importo dell’ulteriore detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti deve invece essere indicato nella sezione “DETRAZIONI E CREDITI”, nel nuovo punto 368.
Incremento del limite di esenzione dei fringe benefit
Ai sensi dell’art. 1 co. 390 – 391 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), per il periodo d’imposta 2025 non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, entro il limite complessivo di:
- 1.000,00 euro;
- ovvero 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR).
Analogamente alla Certificazione Unica 2025, nella Certificazione Unica 2026 sono quindi previste due specifiche caselle per distinguere le due soglie di non imponibilità dei fringe benefit in vigore per il 2025:
- la 474, relativa ai dipendenti senza figli fiscalmente a carico, per i quali si applica il suddetto limite di 1.000,00 euro;
- la 475, che riguarda invece i dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico, che beneficiano dell’incremento del limite a 2.000,00 euro.
Nei suddetti campi 474 e 475 va indicato l’intero ammontare dei fringe benefit:
- a prescindere dal superamento o meno della rispettiva soglia di esenzione;
- comprendendo anche l’eventuale importo erogato in sostituzione del premio di risultato.
Se le suddette soglie di 1.000,00 euro o 2.000,00 euro vengono superate, l’intero importo deve essere assoggettato a tassazione ordinaria (quindi non solo l’eccedenza).
Se i fringe benefit sono erogati in sostituzione del premio di risultato devono essere compilati anche i punti:
- 573, 580, 593 e 600 della Certificazione Unica 2026, in relazione ai dipendenti senza figli fiscalmente a carico;
- 573, 581, 593 e 601 della Certificazione Unica 2026, in relazione ai dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico.
Esclusione dal reddito dei rimborsi dei canoni di locazione dei dipendenti neoassunti trasferiti
L’art. 1 co. 386 – 389 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto un regime temporaneo di non concorrenza al reddito in favore dei lavoratori dipendenti:
- assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025;
- che abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 chilometri da quello di precedente residenza;
- che abbiano percepito reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato.
Al ricorrere di tali requisiti, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai suddetti dipendenti non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000,00 euro annui.
Qualora si superi il suddetto limite, solo la parte eccedente concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel nuovo punto 476 (“Welfare aziendale canoni e spese manutenzione”) della Certificazione Unica 2026 occorre riportare l’importo erogato o rimborsato dal datore di lavoro, nel limite di 5.000,00 euro.
L’agevolazione in esame e la suddetta soglia di non imponibilità dei fringe benefit di cui all’art. 1 co. 390 e 391 della L. 207/2024 sono autonome e cumulabili, ancorché possano riguardare spese della medesima natura.
Trattamento integrativo per il comparto del turismo
Ai sensi dell’art. 1 co. 395 – 398 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte:
- in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi, effettuato dall’1.1.2025 al 30.9.2025;
- ai lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro nel periodo d’imposta 2024.
L’importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore deve essere indicato nella casella 479 della Certificazione Unica 2026, come avvenuto nella Certificazione Unica 2025 in relazione all’analoga disciplina di cui all’art. 1 co. 21 – 25 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024).
Mance dei dipendenti delle strutture ricettive e della ristorazione
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% alle mance dei dipendenti delle strutture ricettive e della ristorazione, di cui all’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 co. 520 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025):
- è stato incrementato da 50.000,00 a 75.000,00 euro il limite di reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente che consente di accedere all’agevolazione;
- è stato elevato dal 25% al 30% il limite di applicazione dell’imposta sostitutiva sulle mance (che costituisce una franchigia), con riferimento al reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro nelle strutture ricettive e della ristorazione.
Compensi percepiti dagli addetti alle corse ippiche
A decorrere dall’1.1.2025, per effetto dell’art. 1 co. 552 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:
- costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (nuova lett. l-bis) dell’art. 50 co. 1 del TUIR);
- sono imponibili per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta 15.000,00 euro (nuova lett. d-bis.1) dell’art. 52 co. 1 del TUIR).
Conseguentemente, nella Certificazione Unica 2026:
- nel nuovo punto 13 va indicata la quota imponibile dei suddetti compensi corrisposti nel 2025;
- nel nuovo punto 480 va indicato l’ammontare di tali compensi corrisposti nel 2025 al lordo della quota che non concorre alla formazione del reddito;
- nei punti 536 e 544 vanno indicati i redditi erogati da altri soggetti e oggetto di conguaglio;
- nel nuovo punto 767 va indicato l’ammontare dei compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia; tale importo deve essere considerato al lordo dell’abbattimento effettuato ai sensi dell’art. 188-bis del TUIR;
- nel nuovo punto 776 devono invece essere indicati i redditi, già riportati nel precedente punto 13, percepiti dal contribuente in periodi dell’anno in cui non è stato iscritto nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia;
- nelle annotazioni (codice CA) occorre riportare gli importi delle agevolazioni riconosciute sui compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche residenti a Campione d’Italia.
Lavoratori del settore sportivo
In relazione ai compensi corrisposti ai lavoratori del settore sportivo, di cui al DLgs. 36/2021, che rientrano tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati:
- nell’apposita sezione “REDDITI LAVORO SPORTIVO”, nei nuovi punti 787, 788, 789 e 790 devono essere indicati i dati relativi al rapporto di lavoro (data di inizio e cessazione, giorni di durata); tali punti devono essere compilati se gli importi riportati ai campi 781, 782, 784 e 785 sono di importo inferiore alla franchigia di 15.000,00 euro;
- nella sezione “DATI RELATIVI AI CONGUAGLI” sono stati inseriti i nuovi punti da 557 a 564, per evidenziare i redditi di lavoro sportivo erogati da altri soggetti rispettivamente per il lavoro sportivo dilettantistico e per il lavoro sportivo professionistico under 23, sia con riferimento a contratti di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, al lordo della franchigia di 15.000,00 euro; con riferimento a tali redditi devono essere indicati anche i dati relativi al rapporto di lavoro (data di inizio e cessazione, giorni di durata).
Modifica delle detrazioni d’imposta per i familiari fiscalmente a carico
L’art. 1 co. 11 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha modificato la disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, a partire dal periodo d’imposta 2025.
Le novità riguardano:
- l’abolizione della detrazione per i figli fiscalmente a carico di età pari o superiore a 30 anni, se non sono disabili;
- la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite;
- l’abolizione delle detrazioni per gli altri familiari a carico (cioè quelli diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli), diversi dagli ascendenti (cioè genitori, nonni o bisnonni) che convivano con il contribuente;
- l’abolizione delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), in relazione ai familiari residenti all’estero.
Conseguentemente, nella Certificazione Unica 2026 è stato modificato il prospetto dei “DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO”, in cui devono essere indicati i dati relativi ai familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, anche qualora non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni d’imposta per familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR o di oneri e spese sostenuti nell’interesse degli stessi familiari.
In particolare, gli “altri familiari” (cioè quelli diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli), che venivano indicati con la lettera “A”, sono stati suddivisi tra:
- “ascendenti” (cioè genitori, nonni o bisnonni), individuati dalla nuova lettera “G”;
- “altri familiari non ascendenti” (es. fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore), individuati dalla nuova lettera “P”.
Reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali
Nel nuovo campo 449 della Certificazione Unica 2026 occorre indicare il “reddito di riferimento” per la determinazione delle agevolazioni fiscali.
Nell’ambito della Certificazione Unica 2026, il “reddito di riferimento” è costituito dalla sommatoria:
- dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13, dei redditi indicati al punto 8 della certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi, se soggetti a tassazione ordinaria, nonché dei redditi da locazioni brevi indicati ai punti 19, 119, 219, 319 e 419 della relativa certificazione;
- delle mance al personale dei settori alberghiero e ristorazione assoggettate a imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022, indicate nel punto 652.
Compensi per straordinari del comparto sanitario
Nella sezione “SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA” è stata inserita una nuova parte, composta dalle caselle 674, 675 e 676, relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, introdotta dall’art. 1 co. 354 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).
Tale parte si aggiunge a quella relativa all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi per prestazioni aggiuntive del personale sanitario, di cui all’art. 7 del DL 7.6.2024 n. 73 (conv. L. 29.7.2024 n. 107), composta dalle caselle 671, 672 e 673, introdotta a partire dalla Certificazione Unica 2025.
Pensioni corrisposte alle vittime del dovere e loro familiari
Con la ris. 4.12.2025 n. 68, l’Agenzia delle Entrate si è adeguata alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione all’ambito applicativo dell’esenzione IRPEF prevista per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, introdotta dall’art. 1 co. 211 della L. 11.12.2016 n. 232 a decorrere dall’1.1.2017.
L’INPS ha infatti adottato una interpretazione restrittiva volta a riconoscere l’esenzione limitatamente ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato (cfr. messaggi 29.3.2017 n. 1412 e 10.8.2017 n. 3274), mentre la Corte di Cassazione, a seguito del notevole contenzioso creatosi sul rifiuto degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di rimborsare le ritenute operate sugli altri trattamenti, ha invece ripetutamente affermato che l’esenzione in esame deve riguardare tutti i trattamenti pensionistici, compresi quelli di reversibilità, corrisposti alle vittime del dovere e ai relativi familiari.
Ai fini della compilazione dei campi 464 e 465 della Certificazione Unica 2026, relativi ai redditi esenti, le pensioni erogate sia dall’INPS che da qualsiasi altro ente differente dall’INPS, nei confronti delle vittime del dovere, esenti in base alla L. 232/2016, devono essere indicate con il codice “28”.
Compilazione della sezione “TIPOLOGIE REDDITUALI”
La sezione “TIPOLOGIE REDDITUALI” deve essere compilata per dare distinta indicazione dei redditi certificati nei campi 1, 2 e 4 della sezione “DATI FISCALI”, sempreché nel campo 8 dei dati anagrafici non sia indicato il codice “Z – Eredi” (in quest’ultimo caso non deve essere compilata).
Le informazioni riportate nella presente sezione sono di ausilio anche per la gestione dei predetti redditi nel caso di un inquadramento fiscale non coincidente con quello previdenziale.
La compilazione della sezione “TIPOLOGIE REDDITUALI” è quindi obbligatoria per tutti i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e per tutte le diverse casistiche di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 co. 1 del TUIR.
In relazione alle pensioni, infatti, sono stati previsti nuovi codici da indicare nel suddetto campo 8 dei dati anagrafici, per individuare le diverse categorie di pensionati (si veda il precedente § 3).
Le istruzioni della Certificazione Unica 2026 prevedono 17 codici relativi alle diverse fattispecie (rispetto ai 13 codici della Certificazione Unica 2025), da indicare nei punti 751, 753 e 755.
Infatti, alcune fattispecie che lo scorso anno erano indicate con un unico codice ora sono suddivise su più codici. Ad esempio, in relazione ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lett. c-bis) dell’art. 50 co. 1 del TUIR, che lo scorso anno dovevano essere tutti indicati con il codice “5”, ora devono essere distinti tra:
- redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili o da partecipazione a collegi e commissioni, da indicare con il codice “5”;
- redditi derivanti dagli altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, da indicare con il codice “6”.
Nei punti 752, 754 e 756 occorre indicare l’ammontare corrispondente al codice esposto nei precedenti punti 751, 753 e 755.
Indennità tredicesima mensilità (c.d. “bonus Natale”)
Si segnala infine che nella Certificazione Unica 2026 è stata eliminata la sezione denominata “INDENNITÀ TREDICESIMA MENSILITÀ” (c.d. “bonus Natale”) che era stata inserita nella Certificazione Unica 2025, in quanto si tratta di un’indennità una tantum applicabile solo per l’anno 2024.
Comunicazione all’INPS dei dati dei fringe benefit e delle stock option del personale cessato nel 2025
Ai fini del rilascio delle Certificazioni Uniche 2026, i datori di lavoro devono comunicare all’INPS:
- i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2025 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2025 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta;
- mediante l’apposita applicazione telematica disponibile sul relativo sito internet;
- entro il termine che sarà stabilito dall’INPS.
Compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane
Si ricorda che l’art. 1 co. 114 della L. 208/2015 ha disposto l’inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipendente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’art. 1 co. 3 della L. 142/2001. Tale qualificazione fiscale non influisce però sul relativo regime previdenziale.
In relazione a tali compensi è necessario anche indicare, nella sezione dati anagrafici relativi al percettore delle somme, nel campo 8, il codice “Z3”, rilevabile dalla “Tabella G”.
Dati contributivi INPS
In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026 devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta all’INPS, suddivisi tra:
- lavoratori subordinati del settore privato (sezione 1);
- dipendenti pubblici delle gestioni ex INPDAP (sezione 2);
- collaboratori coordinati e continuativi, altri lavoratori “parasubordinati” e lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata ex 335/95 (sezione 3);
- parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate, iscritti alla Gestione separata ex 335/95 (sezione 3-bis);
- magistrati onorari confermati non esclusivisti, iscritti alla Gestione separata ex 335/95 (sezione 3-ter);
- soci di cooperative artigiane (sezione 4).
Lavoratori agricoli
La parte relativa ai dati contributivi INPS non deve essere compilata in relazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
L’obbligo di certificazione viene infatti assolto dall’INPS, in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni periodiche della manodopera occupata.
Lavoratori del settore sportivo dilettantistico
In relazione ai lavoratori del settore sportivo dilettantistico titolari di contratti di collaborazione e figure assimilate, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 ai sensi del DLgs. 36/2021, la Certificazione Unica 2026 prevede l’indicazione, nell’apposita sezione 3-bis, anche dei dati relativi:
- alla “Franchigia previdenziale” (punto 54): occorre indicare la quota di franchigia utilizzata ai fini previdenziali, che non può essere superiore a 5.000,00 euro;
- ai “Rimborsi spese forfettarie” (punto 55): occorre indicare gli importi dei rimborsi spese forfettarie, i quali, anche se non costituiscono reddito, concorrono al raggiungimento sia della franchigia previdenziale di 5.000,00 euro sia di quella fiscale di 15.000,00 euro.
Soci di cooperative artigiane
Nell’apposita sezione 4 dei dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS devono essere indicati i redditi ai fini previdenziali corrisposti ai soci di cooperative artigiane (codice “Z3” nel punto 8 della sezione dati anagrafici relativi al percettore delle somme), da riportare nel modello REDDITI PF 2026 (quadro RR, sezione I) del lavoratore.
Come sopra indicato, l’art. 1 co. 114 della L. 208/2015 ha disposto l’inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipendente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’art. 1 co. 3 della L. 142/2001, ma tale qualificazione fiscale non influisce sul relativo regime previdenziale.
Dati contributivi di enti diversi dall’INPS
Nella sezione 5 “ALTRI ENTI” dei dati previdenziali e assistenziali della Certificazione Unica 2026 devono essere indicati i dati relativi alla contribuzione afferente ad Enti diversi dall’INPS (es. Casse di previdenza e assistenza di medici, infermieri, psicologi, biologi, veterinari e giornalisti).
Dati ASSICURATIVI INAIL
Nella Certificazione Unica 2026 devono essere indicati anche i dati assicurativi INAIL, riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, già oggetto della denuncia nominativa di cui all’art. 4 del DL 338/89, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi
Nella parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:
- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l’ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l’imponibile;
- le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’imposta oppure sospese);
- le spese rimborsate;
- le somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall’art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili;
- il codice del tipo di rapporto;
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- l’importo della franchigia detratta dalle somme erogate;
- le somme corrisposte in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa;
- i redditi erogati da altri soggetti;
- i dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie;
- le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.
Compensi e indennità erogati ai “contribuenti forfettari” e ai “contribuenti minimi”
Per effetto dell’art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. “Adempimenti”), che ha inserito il co. 6-septies nell’art. 4 del DPR 322/98, a decorrere dall’anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Tali esoneri si applicano quindi anche in relazione alle Certificazioni Uniche 2026 relative ai compensi erogati nel 2025.
Secondo quanto previsto dalle istruzioni alla Certificazione Unica 2026, così come quelle relative alla Certificazione Unica 2025, non rientrano nel regime di esonero le indennità, ad esempio quelle di maternità, non assoggettate a ritenuta d’acconto, le quali devono essere indicate nei punti 4 e 7 della certificazione relativa al lavoro autonomo, inserendo nel punto 6 il codice “25” (per i contribuenti forfettari) o il codice “26” (per i contribuenti in regime di vantaggio).
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.5.2025 n. 132, ha chiarito che le Aziende sanitarie che corrispondono compensi ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in regime forfetario o di vantaggio, con emissione degli appositi “cedolini” ai sensi dell’art. 2 del DM 31.10.74, devono continuare a rilasciare le Certificazioni Uniche ai percettori e a trasmetterle alla stessa Agenzia, in quanto non si applica la fatturazione elettronica.
Al riguardo, le istruzioni alla Certificazione Unica 2026 prevedono il nuovo codice “24”, da utilizzare per indicare i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai suddetti soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1 della L. 190/2014.
Lavoratori del settore sportivo
In relazione ai lavoratori del settore sportivo, ai fini della compilazione del punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2026, sono stati eliminati i codici “N2” e “N3”, che riguardavano i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del DLgs. 36/2021, come previsto dall’art. 53 co. 2 lett. a) del TUIR prima della sua abrogazione ad opera dell’art. 3 co. 2 del DL 31.5.2024 n. 71, conv. L. 29.7.2024 n. 106.
Categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente previdenziale
Nella parte relativa ai dati previdenziali della Certificazione Unica 2026 è stato implementato il punto 33, denominato “Categoria”, in cui va indicata la categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente previdenziale, sulla base della classificazione di seguito riportata.
| Ente | Categoria | Codice |
| ENPAM | Medico di assistenza primaria | N |
| Pediatra di libera scelta | O | |
| Medico specialista esterno | P | |
| Medico della continuità assistenziale a tempo determinato | Q | |
| Medico del ruolo unico dell’assistenza primaria | R | |
| Medico fiscale INPS | S | |
| Medico convenzionato esterno INPS | T | |
| Medico operante presso struttura accreditata SSN | U | |
| Medico operante presso altri enti | V | |
| ENPAPI | Infermieri prestatori d’opera occasionali | W |
| INPS | Gestione separata INPS (art. 2 co. 26 della L. 335/95) | X |
| INPS | Gestione ex ENPALS | Z |
Rispetto alla Certificazione Unica 2025, è stata inserita la nuova categoria del “Medico del ruolo unico dell’assistenza primaria”, con conseguente anticipazione dei successivi codici e l’inserimento del nuovo codice “X”.
Dati relativi alle “locazioni brevi”
Nel modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026 è inoltre presente il prospetto per indicare i dati dei contratti di “locazione breve” e le ritenute operate sui relativi corrispettivi.
L’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), attuato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, ha infatti introdotto una ritenuta sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
L’obbligo di applicazione della ritenuta riguarda gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi relativi ai suddetti contratti o intervengano nel loro pagamento (si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24).
Tuttavia, in base a quanto previsto dall’art. 1 co. 595 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), a decorrere dal periodo d’imposta 2021 e fino al 2025, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta (limite che dal 2026 scende a due, per effetto delle modifiche apportate dalla L. 199/2025). Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2082 c.c. Le disposizioni del predetto comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Nel prospetto in esame devono quindi essere indicati:
- i dati relativi all’immobile (indirizzo);
- la durata del contratto nell’anno di riferimento;
- l’importo del corrispettivo;
- la ritenuta operata;
- il codice identificativo nazionale (CIN).
Se il corrispettivo è stato percepito da un soggetto non proprietario, in caso di sublocazione o di concessione in godimento da parte del comodatario, occorre barrare l’apposita casella.
Abolizione dell’indicazione dei dati catastali dell’immobile locato
Nel prospetto relativo alle locazioni brevi del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026 sono stati eliminati i punti 14, 15, 16, 17 e 18, relativi ai dati catastali dell’immobile locato (sezione urbana o Comune catastale, foglio, particella, subalterno).
Indicazione del codice CIN
Al fine dell’obbligo di indicare nel punto 22 della Certificazione Unica 2026 il codice identificativo nazionale (CIN) delle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, di cui all’art. 13-ter del DL 145/2023, le relative istruzioni precisano che è opportuno che i sostituti d’imposta verifichino che tale dato sia corretto, consultando i CIN presenti nella banca dati strutture ricettive (BDSR) accessibile dal sito del Ministero del Turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/).
Comunicazione in forma aggregata
I dati riferiti ai contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dal medesimo soggetto locatore possono essere comunicati anche in forma aggregata, indicando nell’apposita casella il numero complessivo dei contratti stipulati.
Per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, cioè in forma aggregata o in forma analitica.
Termine di trasmissione
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2026 deve avvenire, di regola, entro il 16.3.2026.
Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni
Le Certificazioni Uniche 2026 contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2026 (art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98, come modificato dall’art. 4 co. 1 del DLgs. 12.6.2025 n. 81).
In relazione alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, il termine per la trasmissione telematica si allunga quindi di un mese rispetto alla scadenza del 31 marzo applicabile nel 2025.
Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la
dichiarazione precompilata
Le Certificazioni Uniche 2026 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono invece essere inviate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2026, quindi entro il 2.11.2026 (poiché il 31.10.2026 cade di sabato).
Come indicato nella ris. Agenzia delle Entrate 4.3.2024 n. 13, a partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d’imposta 2024, le informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF sono ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
L’invio entro il 2.11.2026 può quindi riguardare, ad esempio, le Certificazioni Uniche 2026 relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
Le Certificazioni Uniche 2026 riguardanti le provvigioni erogate a persone fisiche devono invece essere trasmesse entro la nuova scadenza del 30.4.2026.
Devono invece essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, entro l’ordinaria scadenza del 16.3.2026, le Certificazioni Uniche 2026 riguardanti, ad esempio:
- i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inventore);
- gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- i corrispettivi erogati dal condominio a persone fisiche per prestazioni relative a contratti di appalto;
- le “locazioni brevi”.
Modalità di trasmissione telematica
Il sostituto d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli “ordinari” delle Certificazioni Uniche 2026:
- in via telematica;
- direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato (è ammesso il c.d. “impegno cumulativo” all’invio di più dichiarazioni e comunicazioni, ai sensi dell’art. 3 co. 6-bis del DPR 322/98);
- nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
Nell’ambito del flusso telematico (c.d. “fornitura”) è possibile:
- da parte dello stesso sostituto d’imposta, inviare più certificazioni relative a singoli dipendenti e lavoratori autonomi;
- da parte dell’intermediario, inviare le certificazioni relative a diversi sostituti d’imposta.
Suddivisione del flusso telematico
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT:
- le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.
Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. consulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.
Inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
Tipologie di invii telematici
Gli invii possono essere:
- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti;
- sostitutivi, con i quali si opera la sostituzione di una certificazione già inviata e acquisita dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una certificazione precedentemente trasmessa e acquisita dal sistema telematico.
Separazione degli invii sostitutivi e/o da annullamento
Qualora il sostituto d’imposta o l’intermediario debba procedere alla sostituzione e/o all’annullamento di certificazioni validamente accolte, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.
Se il flusso contiene sia invii ordinari che sostitutivi o di annullamento, tale anomalia comporta lo scarto dell’intera comunicazione.
Software
Per compilare e inviare in via telematica le Certificazioni Uniche 2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito un apposito software.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche il software di controllo della Certificazione Unica 2026, che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.
Ricevuta di presentazione
Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate:
- attestante l’avvenuto ricevimento dei dati;
- rilasciata per via telematica all’utente che ha effettuato l’invio.
Comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei dati dei conguagli dei modelli 730
Unitamente alle Certificazioni Uniche 2026, i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate anche la “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato):
- per la ricezione dall’Agenzia stessa delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4);
- compilando il “quadro CT” del modello “ordinario”.
Il “quadro CT” deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali.
Deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO” (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168) nel periodo dal 9 aprile al 31 gennaio dell’anno successivo, in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il “quadro CT” (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 22.5.2024).
Comunicazione delle variazioni
In ogni caso, il modello “CSO” deve essere utilizzato per comunicare le successive variazioni, ad esempio la variazione della sede Entratel, l’indicazione dell’intermediario o la modifica dello stesso (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2017 n. 51 e circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4).
Regime sanzionatorio
L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, infatti, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza del 16.3.2026 o del 30.4.2026, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Ambito applicativo
Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. provvigioni erogate a soggetti diversi dalle persone fisiche).
Correzione entro 5 giorni
Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Pertanto, per evitare l’applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve avvenire entro il 21.3.2026 (5 giorni dal 16.3.2026).
Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni
Le Certificazioni Uniche 2026 contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero da provvigioni, che de-vono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2026, potranno invece essere corrette entro il 5.5.2026 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2026 n. 15707, punto 7.3).
Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata
A seguito dell’intervento della L. 205/2017, che ha disposto a livello normativo la possibilità di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, deve ancora essere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in esame.
Da un punto di vista letterale, infatti, tale disposizione è riferita solo alla scadenza “ordinaria” del 16 marzo.
Scarto dei file
Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2026 n. 15707 stabilisce inoltre che, nel caso di:
- scarto dell’intero file contenente le Certificazioni Uniche 2026, inviato entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 marzo o 30 aprile;
- scarto di singole Certificazioni Uniche 2026, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 marzo o 30 aprile (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).
Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la
dichiarazione precompilata
Da un punto di vista letterale, le suddette disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2026 n. 15707 sono riferite solo alle scadenze del 16 marzo o 30 aprile, anche se lo stesso provvedimento evidenzia che, a seguito dell’intervento della L. 205/2017, le Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre).
Sul punto è quindi necessario un chiarimento ufficiale.
Ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), aveva affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti, di regola, entro il 30 aprile.
Tale posizione dell’Agenzia delle Entrate appariva tuttavia discutibile, in quanto l’esclusione del ravvedimento non è prevista a livello normativo.
Con la successiva circ. 31.5.2024 n. 12 (§ 6), l’Agenzia delle Entrate ha espressamente superato il suddetto orientamento, chiarendo che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso, qualora l’invio telematico della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.
Consegna della certificazione unica 2026 al contribuente-sostituito
Il sostituto d’imposta deve:
- compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2026, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate;
- rilasciarla al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni approvate dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2026, da rilasciare al contribuente-sostituito, è costituito:
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assistenza fiscale, suddivisa tra:
- dati fiscali;
- dati previdenziali e assistenziali;
- dati assicurativi INAIL;
- annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
- dalla scheda (non presente nel modello “ordinario”) per la scelta della destinazione:
- dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- del 5 per mille dell’IRPEF per il sostegno del settore no profit, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti gestori delle aree protette, degli enti di tutela dei beni culturali e paesaggistici, delle Università e della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
- del 2 per mille dell’IRPEF al finanziamento di un partito politico iscritto nell’apposito Registro nazionale.
Nel caso in cui la Certificazione Unica 2026 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, il sostituto d’imposta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
In questa parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026 devono essere indicati:
- i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2025;
- i dati del rapporto di lavoro;
- le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
- gli acconti 2025 versati a seguito della presentazione del modello 730/2025, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
- gli importi non trattenuti o i crediti non rimborsati a seguito della presentazione del modello 730/2025, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
- gli oneri detraibili e deducibili;
- le detrazioni e i crediti d’imposta;
- i dati relativi al “trattamento integrativo”;
- i dati relativi alla previdenza complementare;
- i dati relativi ai lavoratori “frontalieri” e ai redditi esenti;
- i dati relativi alle erogazioni in natura e ai rimborsi di determinate spese, nell’ambito dei c.d. fringe benefit;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di operazioni straordinarie);
- i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni precedenti, ecc.); deve essere indicata anche l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell’impresa, soggette all’imposta sostitutiva del 5%;
- i dati relativi alle mance dei dipendenti delle strutture ricettive e della ristorazione, assoggettate ad imposta sostitutiva;
- i dati relativi alle prestazioni aggiuntive o ai compensi per straordinari del personale sanitario, assoggettati ad imposta sostitutiva;
- i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche qualora non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia (es. figli a carico con meno di 21 anni o con più di 30 anni non disabili) o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico; l’indicazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico è facoltativa; per “coniuge” si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- i dati relativi ai rimborsi di alcuni beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 51 co. 2 del TUIR, nell’ambito del c.d. “welfare aziendale”;
- i dati relativi ai contribuenti residenti a Campione d’Italia;
- i dati relativi ai lavoratori dipendenti o assimilati del settore sportivo.
Dati contributivi INPS ed altri enti e dati assicurativi INAIL
La parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026 riguardante i dati relativi alla contribuzione dovuta all’INPS e ad altri Enti e i dati assicurativi INAIL, invece, è identica a quella del modello “ordinario” (si vedano quindi i precedenti § 3.2, 3.3 e 3.4).
Dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi
Nella parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati, in maniera analoga al modello “ordinario” (si veda quindi il precedente § 3.5):
- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l’ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l’imponibile;
- le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’imposta oppure sospese);
- le spese rimborsate;
- le somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall’art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili;
- il codice del tipo di rapporto;
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- l’importo della franchigia detratta dalle somme erogate;
- le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.
A differenza del modello “ordinario”, non sono invece previsti i riquadri relativi all’indicazione:
- delle somme corrisposte in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa;
- dei redditi erogati da altri soggetti;
- dei dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie.
Dati relativi alle “locazioni brevi”
Nel modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026 è presente anche il prospetto per indicare i dati dei contratti di locazione breve e le ritenute operate sui relativi corrispettivi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017, identico a quello contenuto nel modello “ordinario” (si veda quindi il precedente § 3.6).
Sottoscrizione del sostituto d’imposta
Il sostituto d’imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2026 anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Termine di consegna
I sostituti d’imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2026 entro il 16.3.2026.
Modalità di consegna
I sostituti d’imposta, in luogo della consegna della Certificazione Unica 2026 in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:
- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
L’utilizzo di tale modalità è comunque escluso qualora:
- la certificazione debba essere rilasciata agli eredi del soggetto deceduto;
- il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.
Rilascio di una nuova Certificazione relativa al 2025
Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2025, prima dell’approvazione della Certificazione Unica 2026, ad esempio la Certificazione Unica 2025 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare:
- la nuova Certificazione Unica 2026, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
- entro il suddetto termine del 16.3.2026.
Rilascio di una certificazione diversa dopo la trasmissione all’Agenzia delle Entrate
Nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci una Certificazione Unica 2026 diversa da quella trasmessa all’Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contribuente che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà:
- verificare i dati forniti dalla Certificazione Unica rilasciata;
- procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.
Rilascio della Certificazione relativa al 2026
La Certificazione Unica 2026, relativa al 2025, può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026, fino all’approvazione di una nuova certificazione.
In tal caso, i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica 2026 e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.
È il caso, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente nel 2026, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore cessato.
Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna della certificazione
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97).
Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile.


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