Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Applicabilità in relazione al modello REDDITI 2026

da | Mag 22, 2026 | Senza categoria

Premessa

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o pro­­fessioni:

  • verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
  • esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contri­buente.

Applicazione degli ISA

L’applicazione degli ISA presuppone la compilazione di una spe­cifi­ca comunicazione approvata dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che:

  • costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello REDDITI nel termine previsto per lo stesso;
  • viene compilata mediante uno specifico software (“Il tuo ISA 2026 CPB”).

Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle ban­che dati dell’Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Modelli ISA

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale. Talvolta la compilazione del modello è richiesta anche quando è operativa per il periodo d’imposta una causa di esclusione.

Soggetti esclusi dagli ISA

La seguente tabella riepiloga le ipotesi di esclusione dagli ISA, operanti per il periodo d’imposta 2025.

Esclusioni Codice da riportare nei modelli REDDITI 2026 Compilazione del modello ISA
Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta 1 No
Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta 2 No
Ricavi (art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1 del TUIR)
superiori a 5.164.569 euro
3 No
Periodo di non normale svolgimento dell’attività 4 No
Determinazione del reddito (d’impresa o di lavoro
autonomo) con criteri forfetari
5 No
Classificazione in una categoria reddituale diversa da
quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata
6 No, salvo
alcuni casi
Esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo
specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. “multiattività”)
7
Società cooperative, società consortili e consorzi
che opera­no esclusivamente a favore delle imprese socie
o associa­te e società cooperative costituite da utenti
non imprenditori che operano esclusivamente a favore
degli utenti stessi
11 No

Codice da riportare nei modelli REDDITI 2026Compilazione del modello ISA

Società cooperative esercenti attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.33.10 e di “Trasporto mediante noleggio
di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.33.20, di cui all’ISA DG72U
12 No
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività
di cui all’ISA EG77U
13 No
Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA 14

Soggetti per i quali manca il quadro contabile nel modello ISA

Sono esclusi dagli indici i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata (codice di esclusione 6 nel modello REDDITI). Tale causa di esclusione può ricorrere, ad esempio, quando attività tipicamente professionali sono svolte in forma societaria; in tal caso, può verificarsi che i modelli ISA riportino solo il quadro contabile per il reddito di lavoro autonomo professionale (quadro H), e non anche quello per il reddito d’impresa (quadro F).

Rispetto a tale regola generale è prevista una deroga per coloro che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli ISA EK02U – Attività degli studi di ingegneria, EK04U – Attività degli studi legali, EK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, EK18U – Attività degli studi di architettura, EK22U – Servizi veterinari, i quali indicano nei mo­delli REDDITI 2026 la causa di esclusione di cui al n. 6, ma sono comunque tenuti alla presen­tazione del modello ISA ai fini statistici.

Contenuto del modello

I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:

  • i dati strutturali propri dell’attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B sui locali ove l’attività è svolta);
  • nonché i dati contabili (quadri F e H).

Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all’altro in re­­lazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.

Le imprese in regime di contabilità semplificata (c.d. “regime di cassa”) sono tenute ad indicare an­­che il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.

Allegato relativo al concordato preventivo biennale

Per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, può essere allegato al modello ISA il quadro P del modello CPB 2026-2027 nel quale viene espressa l’adesione al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

Il quadro P è diviso in quattro sezioni dedicate:

  • alla dichiarazione del possesso dei requisiti necessari all’accesso al concordato preventivo biennale 2026 e 2027;
  • all’indicazione dei dati richiesti ai fini dell’elaborazione della proposta;
  • agli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate, per i periodi d’imposta 2026 e 2027, relativamente al reddito ai fini delle imposte dirette e al valore della pro­du­zio­ne netta ai fini IRAP;
  • all’accettazione della proposta da parte del contribuente.

L’adesione al CPB 2026-2027 è esclusa in presenza di una causa di esclusione dagli ISA per il periodo d’imposta 2025.

Informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate

L’applicazione degli ISA necessita di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti.

Tali informazioni sono utilizzabili direttamente mediante il software applicativo degli ISA. Alcune di esse possono essere modificate e successivamente utilizzate per l’applicazione degli indici.

Reperimento dei dati da parte degli intermediari autorizzati

Gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (ad esempio, commercialisti e CAF) re­periscono il file contenente gli ulteriori dati rilevanti ai fini degli ISA e per la formulazione della proposta di reddito nel concordato preventivo biennale dal Cassetto fiscale dei con­tri­buenti secondo particolari modalità e sulla base di un’apposita delega rilasciata dal con­tribuente as­sistito.

Software applicativo degli isa

Il software per l’applicazione degli ISA (“Il tuo ISA 2026 CPB”) segnala il li­vel­lo di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10). Detto programma consente anche di indi­care l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle ban­che dati rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’inse­rimento dei dati ritenuti corretti.

Le condizioni economiche negative che hanno caratterizzato il 2025 hanno determinato l’introduzione di correttivi congiunturali al funzionamento degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia che operano mediante il software applicativo.

Concordato preventivo biennale

Come l’anno scorso, il software consente di effettuare il calcolo del reddito e del valore della produzione proposti in relazione al concordato preventivo biennale.

Indicazione di ulteriori componenti positivi nelle dichiarazioni fiscali

Per i periodi d’imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per miglio­ra­re il proprio profilo di affidabilità. Tali componenti:

  • rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
  • determinano un corrispondente maggior volume d’affari IVA.

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a con­dizione che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

In relazione alla generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026), i termini di ver­samento scadono quindi:

  • il 30.6.2026, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 30.7.2026 (30° giorno successivo al 30.6.2026), con la maggiorazione dello 0,4%.

Profili sanzionatori

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.

Regime premiale

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici rie­pilogati nella seguente tabella. I livelli di affidabilità indicati sono stati approvati dal provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2026 n. 123160, a decorrere dal periodo d’imposta 2025.

Si segnala che l’operatività di una causa di esclusione, anche con obbligo di compilazione del mo­dello ISA, non consente l’applicazione del regime premiale (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019,
§ 4, 16/2020, § 8.1 e 6/2021, § 1.1).

Beneficio Livello minimo di affidabilità riferito al periodo d’imposta 2025 (modello REDDITI 2026)
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:

  • 70.000 euro annui, relativamente all’IVA;
  •  50.000 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP.
9 (per il 2025)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 70.000 euro annui. 9 (per il 2025)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:

  • 50.000 euro annui, relativamente all’IVA;
  • 20.000 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP.
8 (per il 2025)
8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui. 8 (per il 2025)
8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)
Esclusione dalla disciplina delle società non operative. 9 (per il 2025)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. 8,5 (per il 2025)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo. 8 (per il 2025)
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a con­­­dizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il red­dito dichiarato. 9 (per il 2025)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)

I benefici relativi all’utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime pre­miale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2025 o alla media dei giudizi relativi al 2025 e al 2024, sono spendibili per i crediti maturati nell’anno 2026 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2027) e nei primi tre trimestri del 2027 (risultanti dai relativi modelli TR), come riepilogato nella se­guente tabella.

Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale o
sul modello TR o dalla prestazione della garanzia
Tipologia credito Periodo
di maturazione
del credito
Importo
massimo
Compensazione IVA annuale 2026 70.000 o 50.000 euro
IVA infrannuale Primi 3 trimestri 2027
IRPEF/IRES/IRAP 2025 50.000 o 20.000 euro
Rimborsi IVA annuale 2026 70.000 o 50.000 euro
IVA infrannuale Primi 3 trimestri 2027

 

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all’esclusione dalla disciplina delle so­cie­­tà di comodo e all’esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di vio­lazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

Concordato preventivo biennale

I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale mediante la compilazione del qua­dro P dei modelli ISA applicano i benefici del regime premiale, a prescindere dal punteggio di affi­da­­bilità fiscale.

Sospensione dell’atto impugnato

Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 co. 5 del DLgs. 31.12.92
n. 546 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari al­­meno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospen­sio­ne dell’atto impugnato.

Utilizzo del livello di affidabilità in sede di accertamento

Il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici, unitamente alle informazioni pre­­­senti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Ai fini della definizione di tali strategie di controllo, l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 (provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2026 n. 123160).

0 commenti