Premessa
Con il DL 27.3.2026 n. 38, pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72 ed entrato in vigore il 28.3.2026, sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. “decreto Fiscale”).
Il DL 27.3.2026 n. 38 è stato convertito nella L. 22.5.2026 n. 88, pubblicata sulla G.U. 22.5.2026
n. 117 ed entrata in vigore il 23.5.2026, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del
DL 38/2026.
Modifiche al concordato preventivo biennale (CPB)
In sede di conversione in legge del DL 38/2026 sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Inclusione dell’iper-ammortamento tra le variazioni CPB
L’art. 7 co. 3-bis del DL 38/2026 convertito include, tra i valori da non considerare ai fini della formulazione della proposta CPB, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell’art. 1 co. 427 – 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (c.d. “iper-ammortamento”). La voce va considerata anche per la determinazione del reddito CPB rettificato durante i periodi in cui il concordato è efficace.
Poiché l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028, la modifica avrà effetto, per i soggetti “solari”, a partire dal periodo d’imposta 2026, con la presentazione del modello REDDITI 2027, fermo restando il soddisfacimento degli obblighi di comunicazione previsti dal DM attuativo dell’“iper-ammortamento” di prossima emanazione.
Limitazioni alla stima dei valori proposti per soggetti con bassi punteggi ISA
Con l’art. 7-bis co. 1 del DL 38/2026 convertito sono stati introdotti ulteriori limiti all’ammontare della proposta di CPB in favore dei soggetti meno affidabili in base al punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta.
Per tali contribuenti, gli incrementi sono contenuti nella misura:
- del 30%, con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- del 35%, con punteggio ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
Questi meccanismi di stima sono già applicabili con riguardo al CPB 2026-2027.
Termine di pubblicazione del software applicativo per il 2026
La proposta dei valori in base al concordato preventivo biennale viene formulata attraverso il
software applicativo degli ISA “Il tuo ISA 2026 CPB”.
L’art. 7-bis co. 2 del DL 38/2026 convertito differisce dal 15.4.2026 al 15.5.2026 il termine per il rilascio del software applicativo per il 2026 (software rilasciato il 13.5.2026 e aggiornato il 20.5.2026).
Termine per l’adesione al CPB 2026-2027
L’art. 7-bis co. 3 del DL 38/2026 convertito dispone che il contribuente può aderire alla proposta di CPB 2026-2027:
- entro il 31.10.2026;
- ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
In questo modo, il termine per l’adesione al CPB coincide con quello per la presentazione del modello REDDITI 2026. Atteso che il termine del 31.10.2026 cade di sabato, il termine per la presentazione dei modelli REDDITI 2026 è differito al 2.11.2026. Il differimento al primo giorno successivo non festivo dovrebbe applicarsi anche per l’adesione al concordato preventivo biennale, ma sul punto sarebbe preferibile una conferma espressa dell’Agenzia delle Entrate.
“Rottamazione-quinquies” dei ruoli – ESTENSIONE AI RUOLI DElle regioni e degli ENTI LOCALI
L’art. 10-quinquies del DL 38/2026, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto l’estensione della c.d. “rottamazione-quinquies” dei ruoli, di cui all’art. 1 co. 82 – 101 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ai carichi degli enti territoriali affidati agli agenti della riscossione.
Ambito applicativo
La definizione agevolata riguarda i debiti, tributari e non tributari, affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 dalle Regioni e dagli enti locali.
Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.
Sanzioni amministrative non tributarie
Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle del Codice della strada, la definizione agevolata elimina soltanto interessi e oneri accessori (maggiorazioni, interessi di mora e aggio), mentre resta integralmente dovuta la sanzione principale.
Adesione alla rottamazione da parte dell’ente creditore
Gli enti locali, per aderire alla rottamazione, devono approvare un’apposita delibera consiliare avente natura regolamentare, corredata dal parere dell’organo di revisione.
Entro il 15.6.2026 l’agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet le modalità tecniche con cui gli enti creditori possono comunicare la propria adesione.
Entro il 30.6.2026, gli enti creditori devono:
- pubblicare il provvedimento di adesione alla rottamazione, sul proprio sito istituzionale;
- comunicarlo all’agente della riscossione.
A partire dal 15.9.2026 l’agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.
Presentazione della domanda da parte del debitore
Il procedimento di ammissione alla rottamazione inizia con la domanda del debitore, da inviare in via telematica dal 16.9.2026 al 31.10.2026, con le modalità che verranno messe a disposizione dall’agente della riscossione. Entro il 31.10.2026 la domanda può essere integrata.
Comunicazione degli importi dovuti
Entro il 31.12.2026 il debitore che ha presentato la domanda di rottamazione riceverà dall’agente della riscossione la comunicazione degli importi dovuti e del piano di pagamento.
Versamento degli importi
Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione deve avvenire:
- in unica soluzione entro il 31.1.2027;
- oppure in maniera dilazionata in 54 rate bimestrali di pari ammontare (con un importo minimo pari a 100,00 euro), scadenti il 31.1, il 31.3, il 31.5, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027 e fino al 2035.
In caso di pagamento rateale si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal-l’1.2.2027.
Modifiche al contributo per impianti di autoproduzione di energia e certificazioni collegato al credito d’imposta transi-zione 5.0
In sede di conversione in legge del DL 38/2026 è stato modificato l’art. 8 co. 3-bis, che era stato introdotto dal DL 42/2026, il quale disciplina un apposito contributo collegato al credito d’imposta transizione 5.0.
Il contributo è riconosciuto:
- alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 co. 10, primo periodo, del DL 19/2024 e che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risulta tecnicamente ammissibile ai sensi del DM 24.7.2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili;
- in proporzione alle spese, risultanti dalle comunicazioni, sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH), nonché alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.
Tale contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.
Il contributo spetta comunque nel limite massimo di spesa di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028.
Irrilevanza fiscale del contributo
In sede di conversione in legge del DL 38/2026 è stato espressamente previsto che il contributo:
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Provvedimento attuativo
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all’erogazione di tali contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità che saranno individuate con un proprio successivo decreto.
Le disposizioni relative al contributo si applicano comunque nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole
In sede di conversione in legge del DL 38/2026 è stato modificato l’art. 8-ter, che era stato introdotto dal DL 42/2026, il quale, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, riconosce alle imprese agricole un credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole (compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole).
Il credito d’imposta, per effetto delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 2 co. 2 del DL 22.5.2026 n. 89, spetta:
- fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA;
- nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2026.
Provvedimento attuativo
Con un successivo decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- entro il 31.12.2026;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni
Il credito d’imposta in esame non è soggetto:
- al limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro, di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro, di cui all’art. 34 della L. 388/2000;
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali, in presenza di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500,00 euro, di cui all’art. 31 del DL 78/2010.
Irrilevanza fiscale dell’agevolazione
Il credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole 2026:
- non concorre alla formazione del reddito dell’impresa, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Aiuti di Stato
Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Ritenuta d’acconto sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo – Modifica dell’Ambito applicativo
Ai sensi dell’art. 1 co. 142 della L. 199/2025, dall’1.5.2026 la ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 (come modificato dallo stesso art. 1 co. 140 della L. 199/2025) deve essere operata anche sulle provvigioni percepite:
- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Relativamente a tali provvigioni, fino al 30.4.2026 ha operato il regime di esonero previsto dall’art. 25-bis co. 5 del DPR 600/73.
Esclusione della ritenuta per l’attività di biglietteria
Modificando l’art. 25-bis co. 5 del DPR 600/73, l’art. 6 co. 2-ter del DL 38/2026 (inserito in sede di conversione nella L. 88/2026) ha ripristinato il regime di esonero per le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, anche se limitatamente ai compensi, comunque denominati, percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.
In assenza di specifica decorrenza, dovrà essere chiarito il trattamento delle provvigioni per i documenti di viaggio corrisposte nel periodo intercorrente fra l’1.1.2026 e il 22.5.2026 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore della L. 88/2026), alle quali dovrebbe essere stata applicata la ritenuta.
Trattenimento diretto delle provvigioni da parte dei percipienti
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, le agenzie di viaggio e turismo (limitatamente alle provvigioni diverse dai compensi, comunque denominati, percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone), gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dall’1.6.2026.
Redditi dei lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera – Esenzione IRPEF
L’art. 2-bis del DL 38/2026, inserito in sede di conversione in legge, interviene sui redditi dei lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati su navi battenti bandiera estera, prevedendo:
- l’esclusione dalla base imponibile ai fini IRPEF;
- l’inapplicabilità del regime di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR, relativo alla determinazione del reddito imponibile mediante retribuzioni convenzionali.
Esclusione dalla base imponibile Irpef
In base alla nuova lett. d-quater) dell’art. 3 co. 3 del TUIR, sono esclusi dalla base imponibile IRPEF i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all’art. 6-ter co. 1 del DL 457/97, annotate nell’elenco di cui al precedente co. 2.
Trattasi, in sostanza, di navi diverse da quelle iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo:
- adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all’art. 1 co. 1 del DL 457/97;
- annotate nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Rilevanza ai fini di altri benefici
Tali redditi esclusi dalla base imponibile IRPEF dovranno comunque essere presi in considerazione quando le vigenti disposizioni fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Esclusione dalle retribuzioni convenzionali
Viene modificato l’art. 51 co. 8-bis del TUIR, prevedendo l’esclusione, per i redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi, del regime fiscale di vantaggio costituito dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali in luogo dell’effettivo reddito percepito.
Il regime delle retribuzioni convenzionali si applica pertanto ai lavoratori dipendenti che prestano l’attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, ma con esclusione dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi.
Abrogazione del vecchio regime di esenzione
Viene abrogato l’art. 5 co. 5 della L. 16.3.2001 n. 88, il quale prevedeva che:
- l’art. 51 co. 8-bis del TUIR doveva interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera – per i quali non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale (ai sensi degli artt. 4 co. 1 e 5 co. 3 del DL 317/87) – continuava ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi;
- i lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non potevano in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedevano prestazioni sociali agevolate alla Pubblica Amministrazione, erano comunque tenuti a dichiararlo all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
Regata “America’s Cup – Napoli 2027” – agevolazioni fiscali per enti e persone fisiche
Con i co. 4-novies e 4-decies dell’art. 8 del DL 38/2026, inseriti in sede di conversione in legge, sono state previste agevolazioni fiscali, sia per gli enti che per le persone fisiche, in relazione alla regata “America’s Cup – Napoli 2027”.
Esenzione IRES e IRAP per le persone giuridiche e le stabili organizzazioni
In considerazione dell’avvio della trentottesima edizione della “America’s Cup – Napoli 2027”, che ha avuto luogo a Cagliari dal 21 al 24.5.2026, è stata prevista l’esenzione IRES e IRAP per le persone giuridiche:
- aventi sede legale in Italia;
- costituite nel 2026 dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti;
- per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra l’1.1.2026 e il 31.12.2027;
- a condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all’evento.
Esenzione per le stabili organizzazioni
Le suddette disposizioni si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia nel 2026, in occasione dell’evento, dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.
Esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente e autonomo
In relazione alla regata “America’s Cup” sono state previste anche esenzioni ai fini IRPEF.
Lavoratori non residenti in Italia
I redditi di lavoro dipendente, i redditi ad essi assimilati e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti in Italia per le prestazioni rese all’ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della “America’s Cup – Napoli 2027” e direttamente correlate alla loro partecipazione all’evento, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a ritenute a titolo di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive.
Pertanto, l’esenzione spetta a prescindere dalla presentazione della documentazione che sarebbe invece richiesta per l’accesso all’esenzione convenzionale.
Lavoratori residenti in Italia
I redditi di lavoro dipendente, i redditi ad essi assimilati e i redditi di lavoro autonomo, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualità, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35% del loro ammontare.
Il beneficio non è cumulabile con:
- l’agevolazione relativa ai lavoratori impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023);
- gli incentivi per docenti e ricercatori (art. 44 del DL 78/2010);
- l’imposizione sostitutiva per i neo-residenti (art. 24-bis del TUIR).
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici
In sede di conversione in legge del DL 38/2026 è stato modificato l’art. 8-quater, che era stato introdotto dal DL 42/2026, il quale prevede un incentivo a favore delle imprese che abbiano subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico.
La misura, da erogare alle imprese che presenteranno domanda entro il 31.12.2026, consiste in un contributo a fondo perduto fino al 20% (30% per le PMI) dell’intervento complessivo concesso a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell’Unione europea, secondo la disciplina dei finanziamenti agevolati di cui al c.d. “Fondo 394”.
Disposizioni attuative
Con una o più deliberazioni, il Comitato agevolazioni per l’amministrazione del Fondo ha la possibilità di stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di accesso all’incentivo, nonché i termini e le modalità per l’applicazione della misura.
Imprese artigiane – agevolazioni per l’accesso al credito – istituzione di un apposito fondo
L’art. 8 co. 4-sexies e 4-septies del DL 38/2026, inseriti in sede di conversione in legge, istituiscono presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un apposito Fondo:
- per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane;
- finalizzato alla concessione di agevolazioni per l’accesso al credito in regime de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese;
- con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2027 e di 30 milioni di euro per l’anno 2028.
Decreto attuativo
Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy saranno stabilite le disposizioni attuative della disciplina in esame, in particolare:
- le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione da parte del Fondo;
- i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni.
Base imponibile iva delle operazioni permutative E DELLE DAZIONI IN PAGAMENTO – ulteriori modifiche
In sede di conversione in legge è stato modificato l’art. 1 del DL 38/2026, in relazione al criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72).
Superamento del valore normale
L’art. 1 co. 138 – 139 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) aveva previsto che, ai fini in esame, non si dovesse più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi.
La novità normativa si applicava per le operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (1.1.2026).
Criterio basato sul valore monetario determinato dal contratto
Il criterio introdotto dalla legge di bilancio 2026 ha comportato, tuttavia, alcune criticità di natura operativa legate, fra l’altro, all’individuazione dei costi riferibili alle operazioni contrattualmente previste.
Pertanto, si è intervenuti nuovamente sulla formulazione dell’art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72 prevedendo che, per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, i corrispettivi sono costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. Inoltre, si stabilisce che, in ogni caso, tale valore non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano le predette operazioni.
Decorrenza
La nuova formulazione dell’art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2026.
Salvezza dei comportamenti pregressi
Sono fatti salvi i comportamenti adottati:
- dall’1.1.2026 al 23.5.2026 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 38/2026), in conformità all’abrogato art. 1 co. 138 della L. 199/2025;
- in conformità alla disciplina vigente al 31.12.2025 fino al 23.5.2026 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione), per quanto riguarda le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima dell’1.1.2026.
In ogni caso, non sono previsti rimborsi o variazioni, rispetto all’imposta già liquidata.
Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ai professionisti – introduzione di un limite quantitativo
L’art. 2-ter del DL 38/2026, inserito in sede di conversione in legge, modifica l’art. 48-bis co. 1-ter del DPR 602/73, prevedendo che il blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta si attivi solamente nel caso in cui le cartelle di pagamento non onorate siano di ammontare complessivo pari almeno a 5.000,00 euro.
Meccanismo operativo
La specifica disciplina relativa al blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni per i compensi corrisposti ad esercenti arti e professioni è stata introdotta nell’art. 48-bis del DPR 602/73 dall’art. 1 co. 725 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
La disposizione prevedeva che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.
In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:
- dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito;
- del professionista, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.
Con la modifica del DL 38/2026 convertito, il suddetto “blocco” dei pagamenti al professionista da parte delle Pubbliche Amministrazioni non opera più nel caso in cui l’ammontare delle cartelle di pagamento non onorate sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro.
Decorrenza
L’art. 48-bis co. 1-ter del DPR 602/73 si applica a decorrere dal 15.6.2026.
Il riferimento va inteso ai pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni che saranno effettuati dal 15.6.2026, compresi i pagamenti dei compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidati successivamente al 15.6.2026 (circ. Min. Giustizia 17.3.2026).
Versamenti relativi alla “rottamazione-quinquies” dei ruoli – introduzione della tolleranza di 5 giorni
L’art. 10 co. 2-bis del DL 38/2026, inserito in sede di conversione in legge, introduce la tolleranza di 5 giorni per il pagamento in unica soluzione o dell’ultima rata delle somme dovute per la c.d. “rottamazione-quinquies” dei ruoli di cui all’art. 1 co. 82 ss. della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
Modifiche alla disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione
L’art. 10-bis del DL 38/2026, inserito in sede di conversione in legge, modifica la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT), contenuta nell’art. 56 del DLgs. 446/97.
Tra le principali novità si segnalano:
- l’estensione dell’ambito applicativo dell’IPT anche alle formalità di registrazione previste dall’art. 93-bis 2 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), cioè le formalità necessarie per la circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia;
- la previsione in base alla quale, per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli con sede legale distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell’attività della persona giuridica, che quest’ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell’imposta. Per le persone giuridiche con sede legale all’estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la Provincia o la città metropolitana destinataria dell’IPT è quella dove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell’attività;
- nel caso di deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell’IPT, l’aumento tariffario riguarda non più le immatricolazioni, ma le formalità effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la prevista notifica al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all’ente che provvede alla riscossione, opera dalla data della notifica stessa;
- in caso di parziale od omesso versamento, l’imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato;
- il rimborso delle somme versate e non dovute dell’IPT è richiesto dal soggetto passivo d’imposta entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza).
Obbligo di accettare pagamenti non in contanti – modifiche
L’art. 15-bis del DL 38/2026, inserito in sede di conversione in legge, modifica l’art. 15 co. 4 del
DL 179/2012, in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.
In particolare, il riferimento “alle carte prepagate” viene sostituito da quello “alla moneta elettronica” di cui all’art. 1 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 385/93 (Testo unico bancario).
Ai sensi della suddetta lett. h-ter), per “moneta elettronica” si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all’art. 1 co. 1 lett. c) del DLgs. 11/2010 (ossia, l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario), e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente.
Non costituisce moneta elettronica:
- il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall’art. 2 co. 2 lett. m) del DLgs. 11/2010;
- il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall’art. 2 co. 2 lett. n) del DLgs. 11/2010.


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