Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Remissione in bonis – Termini – Perimetro di applicazione

da | Ott 21, 2026 | Senza categoria | 0 commenti

Premessa

Il 2.11.2026 scade il termine per la presentazione del modello REDDITI 2026, relativo al periodo d’imposta 2025 (il 31 ottobre, termine di presentazione a regime, quest’anno cade di sabato).

In tale sede è possibile rimediare all’eventuale dimenticanza relativa a mancate opzioni o comunicazioni necessarie per poter fruire di regimi o benefici fiscali specifici.

Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 9.2.2024 n. 42 e nella circ. 20.12.2012 n. 47, la remissione in bonis non è utilizzabile per modificare a posteriori una scelta già effettuata.

Caratteristiche dell’istituto

Preliminarmente è necessario precisare che gli istituti della remissione in bonis e del ravvedimento operoso sono differenti tra di loro.

Quest’ultimo, infatti, permette al contribuente nonché al coobbligato, di sanare eventuali violazioni commesse in sede di applicazione di norme fiscali pagando le sanzioni ridotte e gli interessi legali. Tale facoltà è concessa a condizione che il ravvedimento intervenga entro i termini di accertamento o di recupero specifici previsti dall’istituto.

La remissione in bonis, al contrario, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 stabilisce che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”, quando il contribuente proceda alla relativa mancata comunicazione od adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 28.9.2012 n. 38 ha precisato che l’ultimo termine utile per la regolarizzazione coincide con quello per la prima dichiarazione utile che deve essere intesa come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e non quella relativa al periodo d’imposta in cui andava esercitata l’opzione.

Inoltre, ai fini dell’individuazione del termine ultimo non rileva il periodo di 90 giorni di cui all’art. 2 co. 7 del DPR 322/98, entro cui la dichiarazione, sebbene tardiva, non si considera omessa.

Per quanto concerne eventuali accessi o contestazioni, la circ. Agenzia delle Entrate 28.9.2012
n. 38 ha precisato che l’istituto della remissione in bonis non è precluso quando riguardano comparti impositivi differenti da quelli relativi ai benefici fiscali o regimi fiscali.

Requisiti per la regolarizzazione

Per poter azionare la remissione in bonis, sempre l’art. 2 co. 1 del DL 12/2016 richiede che il contribuente, oltre ad effettuare la comunicazione od eseguire l’adempimento richiesto nel termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile deve:

  • possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • versare contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la compensazione ivi prevista.

Le possibili regolarizzazioni

Di seguito si segnalano alcuni possibili utilizzi della remissione in bonis:

  • mancata espressione dell’opzione per il regime della cedolare secca previsto per le locazioni immobiliari, a condizione che non sia stata già assolta la relativa imposta di registro e purché si sia proceduto all’invio della raccomandata al locatario; nonché tardiva comunicazione della revoca dell’opzione per la cedolare secca per annualità successive, purché il contribuente sia in grado di dimostrare di aver tenuto un comportamento coerente con tale scelta, avendo tempestivamente comunicato al conduttore la propria decisione di revocare l’opzione e non avendo corrisposto l’imposta sostitutiva con riferimento al successivo anno di locazione;
  • mancata comunicazione del modello EAS da parte degli enti non commerciali di tipo associativo per poter fruire della non imponibilità ai fini IRES e IVA dei corrispettivi, delle quote e dei contributi fiscalmente rilevanti;
  • mancata opzione per l’applicazione del consolidato fiscale di cui all’art. 117 ss. del TUIR;
  • mancata opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR;
  • mancata opzione per il regime della c.d. “Tonnage tax” di cui all’art. 155 del TUIR;
  • mancata opzione, da parte di società di persone in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione), per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP in base al bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del DLgs. 446/97;
  • mancato esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7-quater 29 del DL 193/2016.

Le esclusioni

Il regime della remissione in bonis non può essere mai esercitato:

  • per tutte quelle comunicazioni nonché adempimenti formali la cui omissione/irregolarità determina la comminazione di sanzioni;
  • per i regimi opzionali per i quali vige, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 co. 1 del DPR 442/97, il comportamento concludente, a prescindere dalla circostanza che sia prevista la comunicazione nella dichiarazione IVA;
  • per l’adesione al concordato preventivo biennale;
  • per gli adempimenti nei confronti di soggetti non riconducibili all’Amministrazione finanziaria.

Pagamento della sanzione

Come previsto dall’art. 2 co.1 del DL 12/2016 il contribuente è soggetto a una sanzione che deve essere versata utilizzando il modello F24.

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 1.6.2018 n. 42 ha ricordato che con la precedente ris. 11.5.2012 n. 46 sono stati istituiti, tra l’altro, i seguenti codici tributo:

  • 8114 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”;
  • 8115 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.

A decorrere dall’11.6.2018 tali codici tributo sono utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Per quanto riguarda lo specifico codice tributo 8115, si ricorda che l’eventuale sanatoria per la mancata iscrizione nei termini nell’elenco per il 5 per mille, limitatamente all’esercizio finanziario è scaduta lo scorso 30.9.2026.

Ai fini della corretta compilazione nella sezione “CONTRIBUENTE”, devono essere indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, devono essere indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, il codice tributo;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

0 commenti

Invia un commento