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Recupero iperammortamento da Decreto Dignità

da | Set 7, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

L’iper ammortamento è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2017 e consiste in una maggiorazione “fiscale” del 150% del costo di acquisizione relativo ad investimenti eseguiti in beni ricompresi nell’allegato A della citata legge. Nell’edizione introduttiva, il beneficio risultava applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 ed entro il 31/12/2017 oppure entro il 30/09/2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017, il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con la stessa manovra 2017, è stato previsto, per coloro che avessero beneficiato dell’iper ammortamento, anche una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione per investimenti eseguiti in beni ricompresi nell’allegato B della Legge di Stabilità 2017. In tal caso il beneficio risulta applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 ed entro il 31/12/2017 oppure entro il 30/06/2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017, il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

OSSERVA: Sono esclusi dalle agevolazioni:

  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni (si veda la Circolare n. 4/E/2017);
  • beni ricompresi in specifici gruppi (gruppo V – specie 19; gruppo XVII – specie 2/b e 4/b, gruppo XVIII – pecie 1, 2, 3, 4 e 5).

La Legge di Stabilità 2018 ha prorogato entrambe le agevolazioni, prevedendo che spettino per investimenti effettuati:

  • entro il 31/12/2018;
  • oppure entro il 31/12/2019 a condizione che entro il 31/12/2018 sia accettato il relativo ordine e vengano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Riepilogando:

Quadro generale
Edizione Iper ammortamento Superammortamento
2017 Maggiorazione 150% del costo per investimenti, in beni di cui allegato A della Legge di Stabilità 2017, effettuati dal 1° gennaio 2017 ed entro il 31/12/2017 oppure entro il 30/09/2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017, il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Maggiorazione 40% per investimenti, in beni di cui allegato B della Legge di Stabilità 2017, effettuati dal 1° gennaio 2017 ed entro il 31/12/2017 oppure entro il 30/06/2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017, il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
2018 Maggiorazione 150% del costo per investimenti in beni di cui allegato A della Legge di Stabilità 2017, effettuati dal 1° gennaio 2018 ed entro il 31/12/2018 oppure entro il 31/12/2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018, il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Maggiorazione 40% per investimenti, in beni di cui allegato B della Legge di Stabilità 2017, effettuati dal 1° gennaio 2018 ed entro il 31/12/2018 oppure entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018, il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La stessa Legge di Stabilità 2018 ha ampliato la categoria di beni agevolabili di cui all’allegato B (superammortamento), aggiungendovi le seguenti voci:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on- field).

Il momento dal quale è possibile beneficiare dell’agevolazione non dipende da quello di effettuazione dell’investimento ma è legato al momento di entrata in funzione del bene acquistato e dal momento “dell’interconnessione”. L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità. In particolare, la documentazione si differenzia a seconda del costo unitario del bene.

In particolare:

Documentazione da acquisire:

  • Costo unitario superiore a 500.000 euro:
    • Perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali;
    • Oppure attestato di conformità di un Ente di certificazione accreditato.
  • Costo unitario pari o inferiore a 500.000 euro:
    • Dichiarazione del legale rappresentate della società (nulla vieta di poter presentare la perizia/attestazione).

I benefici in commento sono stati oggetto di chiarimenti con diversi documenti di prassi, quali:

  • Circolare n. 4/E/2017;
  • Risoluzione n. 152/E/2017;
  • Circolare MISE n. 547750/2017;
  • Risoluzione n. 27/E/2018;
  • Circolare MISE n. 177355/2018.

Decreto Dignità

Il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, come convertito in Legge n. 96/2018) contiene un’importante misura riguardante il recupero dell’iperammortamento in caso di delocalizzazione del bene che ha dato diritto all’agevolazione. In particolare, il Legislatore ha deciso di subordinare l’applicazione dell’iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l’agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

E’ poi stabilito che se nel periodo di fruizione del beneficio i beni sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iperammortamento senza applicazione di sanzioni ed interessi.

OSSERVA: Le disposizioni precedenti il DL 87/2018 prevedevano unicamente che la dismissione dell’investimento portasse conseguenze solo sul prosieguo del beneficio senza prevedere alcun recupero per quote già beneficiate fino a quel momento (commi 35 e 36 Legge n. 205/2017).

Decorrenza novità: investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, ovvero successivamente al 14 luglio 2018.

INFORMA: Come detto, la Legge n. 2015/2017 ha prorogato al 2018 anche la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica a chi usufruisce dell’iperammortamento. La misura di recupero in esame contenuta nel Decreto Dignità sembra, quindi includere, anche tale tipologia di beni (ciò è specificato anche nel dossier al decreto stesso).

Le nuove disposizioni non interessano, invece, gli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell’articolo 1, dei commi 35 e 36, della Legge di Bilancio 2018 (le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati). In particolare, ciò significa che il recuperò non ci sarà a condizione che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione. Nel caso poi in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le due anzidette condizioni la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

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