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Limiti uso del contante: novità

da | Mar 5, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

Il limite all’utilizzo del contante, per gli acquisti effettuati, nel nostro Paese, da cittadini extra UE, è attualmente fissato a 3.000 euro come per gli acquisti effettuati da cittadini italiani. Lo stesso limite è previsto per gli acquisti effettuati dai cittadini UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Tuttavia, per specifiche categorie di acquisti effettuati da persone fisiche non residenti, di cittadinanza diversa da quella italiana, il citato limite per il trasferimento di denaro contante, fissato a 3.000 euro (art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231 del 2007), era stato elevato a 15.000 euro e poi ridotto a 10.000 nel rispetto di specifici adempimenti amministrativi posti a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio.

Limite uso contante

Limite utilizzo contanti

Deroga

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

3.000 euro

10.000

Persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella italiana

Specifici acquisti di beni e servizi effettuati in Italia

OSSERVA: La possibilità di derogare al limite di 3.000 euro e fruire, quindi, di quello di 10.000 euro era subordinata al compimento di specifici adempimenti.

In particolare:

  • il venditore (o il prestatore del servizio), contestualmente all’effettuazione dell’operazione, doveva acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versa il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso intestato presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione con la quale è stato indicato all’Agenzia delle Entrate il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per potersi avvalere della deroga al limite ordinario di utilizzo del contante.

Novita’

Il comma 245 della Legge di Bilancio 2019, interviene sul citato art. 49 comma 1 D.Lgs. 231/2007, innalzando il limite dei 10.000 euro a 15.000 euro ed estendendolo anche agli acquisti effettuati da cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.

SI INFORMA: Il limite, già in precedenza fissato a 15.000 euro, era stato ridotto a 10.000 euro per effetto del Decreto Legislativo n. 90 del 2017 recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Sintetizzando:

NOVITA’:

  1. Per l’acquisto di determinati beni e servizi effettuati in Italia da soggetti Extra Ue è possibile derogare al limite di 3.000 euro, e fruire del limite di 15.000 euro (in precedenza 10.000);
  2. Il tutto è esteso anche agli anche agli acquisti effettuati da cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.

Restano fermi gli adempimenti che il venditore è chiamato ad eseguire.

Scheda pratica

Caso 1

Sono un commerciante al minuto, ed un soggetto residente in Germania, deve effettuare un acquisto di beni presso il mio negozio, per complessivi 20.000 euro. Chiedo di sapere se il nuovo limite di 15.000 euro per l’uso del contante fissato dalla Manovra 2019 per tali soggetti vale anche per noi commercianti al minuto.

La risposta è affermativa. Il limite citato si applica per l’acquisto di beni e servizi per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.

In particolare, il limite è applicabile per:

  • acquisti presso commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  • prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; per alcune delle operazioni esentate dall’IVA ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 633 del 1972, tra cui la prestazione di servizi connessi alla concessione, gestione e negoziazione di crediti, operazioni di assicurazione, relative a valute e a strumenti finanziari;
  • attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Caso 2

Sono un commerciante al minuto, ed un soggetto residente in Germania, deve effettuare un acquisto di beni presso il mio negozio, per complessivi 18.000 euro. Chiedo di sapere se per fruire de nuovo limite di 15.000 per l’uso del contante fissato dalla Manovra 2019, dovrò porre in essere degli adempimenti oppure posso tranquillamente accettare il pagamento in contanti?

Il comma 245 modifica le vigenti disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti per specifiche categorie di acquisti di beni e servizi effettuati da parte di stranieri non residenti. In particolare, viene elevato da 10.000 a 15.000 euro l’importo massimo dei pagamenti effettuabili in contanti e viene estesa la possibilità di effettuare tali operazioni anche ai cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.

In altre parole chi acquista nel nostro paese determinati beni e servizi (si tratta di quelli di cui all’art. 22 e 74-ter DPR 633/1972), può derogare al limite di uso del contante di 3.000 euro (di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007). Tuttavia, a tal fine è necessario che siano posti in essere i seguenti adempimenti:

  1. Contestualmente all’effettuazione dell’operazione, deve acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché, apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
  2. Nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve versare il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso intestato presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione con la quale è stato indicato all’Agenzia delle Entrate il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per potersi avvalere della deroga al limite ordinario di utilizzo del contante.

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