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Verificare la permanenza nell’archivio VIES

da | Dic 29, 2015 | Aggiornamenti

Dal 13.12.2015 può avvenire l’esclusione dall’archivio VIES se il soggetto non ha presentato gli Elenchi Intrastat per quattro trimestri successivi all’inclusione nell’archivio VIES a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, ovvero il 13.12.2014

VIES: la procedura operativa per evitare l’esclusione
Se il soggetto non presenta gli Elenchi Intrastat, per quattro trimestri successivi all’inclusione nell’archivio VIES, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, ovvero il 13.12.2014 (sintomo di non effettuazione di operazioni intracomunitarie), verrà automaticamente cancellato dall’archivio.

NOTA BENE – Di conseguenza, la cancellazione dall’archivio VIES è disposta a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto, cioè dal 13 dicembre 2015.

L’esclusione dall’archivio Vies dovrà essere preceduta da una comunicazione delle Entrate, con l’obiettivo di instaurare un contradditorio con il contribuente che potrà giustificare le eventuali ragioni della mancata presentazione degli elenchi, evitando così l’estromissione dalla banca dati.

La verifica sui quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra opera dal momento di entrata in vigore della disposizione in argomento, essendo ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del decreto.

L’esclusione ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell’Ufficio competente.
Il riferimento dell’Amministrazione Finanziaria alla data di spedizione pare non corretta. Infatti, nel paragrafo 3.2. del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15.12.2014 si afferma che “l’esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un’apposita comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione”.
Il provvedimento fa riferimento alla data della comunicazione che pare corretto leggersi come data di ricevimento della comunicazione.
Visto che l’esclusione ha efficacia decorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione da parte dell’Ufficio competente, le operazioni intracomunitarie effettuate nel suddetto periodo potranno seguire le regole proprie del regime intraUe.
Ulteriore criticità riguarda il momento a partire dal quale è possibile presentare la domanda per la re-inclusione nell’archivio VIES, ovvero se questa è possibile una volta ricevuta la comunicazione o invece sarà possibile una volta trascorsi i 60 giorni tra l’invio della comunicazione e l’esclusione dalla banca dati.

NOTA BENE – La Circolare n. 31/E/2014 (paragrafo 13) ha precisato che, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l’iscrizione potrà rivolgersi all’Ufficio competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornendo adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare.

In alternativa, precisa l’Agenzia, il contribuente potrà manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie (in particolare, anche prima che sia decorso il termine di 60 giorni), restando inteso che i soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l’esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, potranno nuovamente richiedere l’iscrizione nella banca dati.

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