Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Dichiarazione IVA autonoma entro il 29 febbraio 2015: i vantaggi

da | Feb 3, 2016 | Aggiornamenti

Premessa: utilizzo credito IVA 2015

La compensazione orizzontale del credito Iva è soggetto a particolari limitazioni.

In particolare:

  •  la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui:
    • può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale;
  • per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

In sintesi:

Utilizzo pari o inferiore a € 5.000

In presenza di un credito IVA 2015 di importo pari o inferiore a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali.

 
Utilizzo superiore a € 5.000

Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2015 utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Utilizzo in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000. Dunque dal 01.01.2016 possibilità di compensazione orizzontale del credito IVA annuale fino all’ammontare di € 5.000.
Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015.
Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la Dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.

Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 29.02: i vantaggi

La presentazione della Dichiarazione IVA autonoma entro il 29.02.2016 (il 28.02 cade di Domenica) consente di ottenere numerosi vantaggi, con particolare riferimento alla possibilità:

  • di evitare l’obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA ed evitare possibili sanzioni in caso di comunicazione omessa o con dati incompleti o non veritieri;
  • anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore ad € 5.000,00 (per quelli superiori a 15.000,00 è necessaria l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione);
  • anticipare utilmente il momento di presentazione della Dichiarazione annuale IVA, per richiedere il rimborso del credito;
  • inoltre, in caso di “errori” nella Dichiarazione annuale, è possibile ravvedersi entro il 30 settembre 2016 presentando una dichiarazione correttiva nei termini.

Ciò che si vuole evidenziare è:

  • che mentre la presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma effettuata a partire dal 01.03.2016 non consente di evitare di presentare la Comunicazione annuale dati IVA e anticipare l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi eccedenti la soglia dei 5.000,00 euro al 16.03.2016;
  • presentando la Dichiarazione IVA entro il 29.02 si potrà utilizzare il credito IVA già a partire dal 16.03.

Per i soggetti “non a rischio” è altresì possibile anticipare l’ottenimento del rimborso del credito IVA per importi superiori ad euro 15.000,00. A tal fine, sarà necessario che la dichiarazione sia munita del visto di conformità e che vengano attestate nel rigo VX4 della Dichiarazione IVA la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma ed inoltre il tempestivo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Sarà altresì necessario attestare l’operatività della società.
L’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva. Si evidenzia inoltre che la soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi.

0 commenti