Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Modello dichiarazione sostitutiva canone RAI

da | Apr 6, 2016 | Aggiornamenti

Premessa

Il 24 marzo 2016 è stato emanato da parte dell’Agenzia delle Entrate il modello necessario a rendere all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione sostitutiva da parte dei contribuenti titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale e ciò alla luce del fatto che dal 1° luglio 2016 l’abbonamento del canone RAI sarà addebitato sulla bolletta dell’energia elettrica. Il modello è necessario per comunicare quelle situazioni in cui il contribuente si ritrova e che non rendono addebitabile il costo del canone RAI.

In particolare, nel modello il contribuente titolare di utenza di fornitura elettrica è chiamato a comunicare, alternativamente:

  1. la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (tale dichiarazione, per espressa previsione di legge ha validità annuale);
  2. la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246;
  3. che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
  4. il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui ai numeri 1), 2), 3) precedentemente resa.

La dichiarazione sostitutiva è da presentarsi solo qualora il contribuente debba comunicare le condizioni di cui ai punti precedenti e può essere resa anche dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.La dichiarazione di cui al punto 4. deve essere tempestivamente effettuata qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo.

L’Amministrazione Finanziaria nelle istruzioni fornite per la compilazione del modello ricorda che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).

Il modello e le relative istruzioni sono disponibili al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+Rai/Modelli+e+istruzioni+canone+Rai/

Il Modello: dati Generali

La prima parte del modello si riferisce ai dati generali.

DATI GENERALI
Sezione Contenuto
Dati dichiarante Cognome, Nome, data e luogo di nascita, codice

fiscale del soggetto dichiarante che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva.

Dichiarazione in qualità di erede

Se la dichiarazione sostitutiva è resa dall’erede, in questa sezione vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del de cuius.

Impegno alla presentazione telematica

Da compilarsi solo se la dichiarazione sostitutiva è trasmessa

tramite un intermediario abilitato, che inserirà il proprio codice fiscale e la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere e la propria firma.

Quadri compilati A seconda del quadro compilato, va barrata la relativa casella.
Firma La firma del dichiarante.

 

I quadri del Modello

La pagina successiva ai dati generali, si compone, invece, di due quadri: A e B, in cui occorre rendere la relativa dichiarazione sostitutiva, e ciascuno dei quali si compone di due sezioni: “Dichiarazione” e “Dichiarazione di variazione dei presupposti”.

I QUDRI DEL MODELLO
Quadro e sezione Dichiarazione resa
Quadro A

Sezione “Dichiarazione”

Va barrata la relativa casella, a seconda della dichiarazione sostitutiva da rendere. In particolare tale sezione del quadro A va utilizzato per comunicare alternativamente che:

  • in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica;
  • in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.

Con queste dichiarazioni, l’intestatario dell’utenza elettrica sta chiedendo non addebitargli il canone RAI, poiché non possiede (né lui, né altro componente della famiglia anagrafica) un apparecchio TV.

Quadro A

Sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti

Da compilare per comunicare una variazione di quanto dichiarato nella sezione “Dichiarazione” del quadro A di una precedente dichiarazione resa (ad esempio è stato acquistato un televisore da parte del dichiarante o di altro componente della famiglia anagrafica). In tal caso occorre riportare la data della precedente dichiarazione.

Quadro B

Sezione “Dichiarazione”

Va barrata la relativa casella per comunicare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante poiché il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (esempio due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica ma intestatari di due utenze separate).  Va indicato il codice fiscale del componente della famiglia anagrafica intestatario dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato.

 

Esempio: padre titolare dell’utenza elettrica dell’abitazione in cui vive e non detentore di apparecchio TV. Figlio (componente della famiglia anagrafica del padre) titolare dell’utenza elettrica della casa di proprietà del padre in montagna e in cui è presente l’apparecchio TV. In tal caso il genitore compila la dichiarazione sostitutiva barrando la casella del quadro B “sezione dichiarazione” e inserendo il codice fiscale del figlio. In questo modo il padre non avrà addebito di canone nell’utenza intestata a lui.

 

Quadro B

Sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti”

Da compilare per comunicare una variazione di quanto dichiarato nella sezione “Dichiarazione” del quadro B di una precedente dichiarazione resa (esempio l’utenza della casa in montagna che prima era intestata al figlio è passata al padre). In tal caso occorre riportare la data della precedente dichiarazione.

Termini e modalità di presentazione

La presentazione deve avvenire telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. La modalità di trasmissione cartacea è consentita solo qualora non sia possibile la trasmissione telematica. In tal caso, il modello unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante è spedito a mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. Il modello si considera presentato nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

In caso di presentazione telematica questa può essere fatta direttamente dal contribuente (o erede) oppure anche tramite intermediario abilitato il quale come da prassi dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso e alla delega alla sua trasmissione. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.

Non è fissato un termine di presentazione ma il modello può essere presentato in ogni giorno dell’anno e produce effetti in base alla data di presentazione ed in base alla tipologia di dichiarazione sostitutiva resa.

Effetti della presentazione
QUADRO A

(per il 2016)

A mezzo servizio postale
  • Se presentata entro il 30/04/2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016;
  • Se presentata dall’1/05/2016 ed entro il 30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.
Telematicamente
  • Se presentata entro il 10/05/2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016;
  • Se presentata dall’11/5/2016 ed entro il 30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.
La dichiarazione sostitutiva presentata (sia a mezzo posta sia telematicamente) dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
QUADRO A

 (per il 2017 e anni successivi)

A decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso.

Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017.

QUADRO B
La dichiarazione sostitutiva di cui al “Quadro B” ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione indipendentemente dalla data di presentazione.

 

ATTENZIONE

I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, presentano la dichiarazione di cui ai punti a) e b) esposti in premessa (e da dichiarare nel quadro A del modello) entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.

Si ricorda che la dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio TV, entro i termini in precedenza indicati. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento.

La “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.

Come da istruzioni ministeriali del modello, per apparecchio TV deve intendersi un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (articolo 1 del R.D.L. n. 246 del 1938). In particolare, secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012:

  • un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici;
  • un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.

 

0 commenti