Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

La marca da bollo sulle fatture

da | Giu 14, 2016 | Aggiornamenti

Premessa

La regola generale è che l’imposta di bollo, del valore di 2 euro, va assolta su tutte quelle fatture (sia cartacee sia elettroniche) in cui non è assolta l’IVA e ciò, in quanto i due tributi sono tra loro alternativi (art. 6 dell’allegato B del DPR n. 633/1972). Dunque, sulle fatture su cui è assolta l’IVA non sarà dovuta imposta di bollo. Viceversa, sulle fatture su cui l’IVA non è assolta, sarà dovuta l’imposta di bollo.

L’imposta deve essere assolta solo qualora, l’importo della fattura emessa sia di importo superiore a 77,47 euro.

Imposta di bollo su fatture
Importo Fattura (senza IVA) Imposta di bollo

SI/NO

Superiore a 77,47 euro Si
Pari o inferiore a 77,47 euro No

Documenti soggetti a marca da bollo

La tabella che segue, fornisce un riepilogo delle operazioni la cui fatturazione è assoggettata all’assolvimento dell’imposta di bollo, sempreché l’importo della fattura da emettere sia superiore a 77,47 euro. La tabella richiama il tipo di operazione e la norma di riferimento.

Fatture soggette a imposta di bollo
Tipologia di operazione Fattura e riferimento normativo
Operazioni fuori campo Iva Fatture emesse ai sensi degli artt.2, 3, 4, 5, e artt. da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/72
Operazioni non imponibili IVA per cessioni ad esportatori abituali Fatture emesse ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72
Operazioni non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi) Fatture emesse ai sensi dell’art. 8-bis D.P.R. 533/1972
Operazioni esenti IVA Fatture emesse ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972
Operazioni escluse IVA Fatture emesse ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 633/1972
Operazioni non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali fatta eccezione per le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci. Fatture emesse ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 633/1972
Operazioni poste in essere da soggetti che operano in regime di vantaggio (ex minimi) o in regime forfettario Fatture emesse da soggetti che operano in regime di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex minimi) o da soggetti che operano in regime forfettario (introdotto dalla Legge di Stabilità 2015). La necessità di assolvimento dell’imposta di bollo è precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E/2008 ed ha trovato conferma nella recente Circolare n. 10/E/2016

A volte, tuttavia, potrebbe capitare che su una stessa fattura siano indicati sia importi soggetti ad IVA sia importi non soggetti. In tal caso l’imposta di bollo va, comunque, assolta ma solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano di importo superiore a 77,47 euro.

 

Documenti non soggetti ad imposta di bollo

La tabella che segue, riepiloga, invece, le fatture non soggette ad imposta di bollo, anche se di importo superiore a 77,47 euro.

Fatture soggette a imposta di bollo
Tipologia di operazione Note
Operazioni in reverse charge Lo chiarisce la Circolare n. 37/E/2006
Operazioni con IVA assolta all’origine Es. tabacchi e prodotti editoriali
Fatture relative ad esportazioni di merce (Art. 8 lett. a)

e b) DPR 633/1972) e cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993)

Con riferimento alle cessioni intracomunitarie eseguite dai soggetti che operano in regime forfettario, poiché per tali soggetti le cessioni intracomunitarie di beni, sono considerate “cessioni interne”, l’imposta di bollo va comunque assolta (Circolare n. 10/E/2016). Con riferimento, invece, alle cessioni di servizi intraUE, se la cessione è eseguita verso altro operatore IVA, l’operazione è considerata eseguita in reverse cherge e l’imposta di bollo non è da applicarsi (per contro se la cessione è eseguita ad altro soggetto UE non operatore IVA, la cessione è considerata interna e quindi l’imposta di bollo va assolta)

 

Modalità di pagamento

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diverse a seconda che si tratti di fattura cartacea o fattura elettronica.

Fatture soggette a imposta di bollo  
Tipologia di operazione Fattura e riferimento normativo Note
Fattura cartacea

 

Contrassegno telematico (acquistabile nelle ricevitorie autorizzate) attaccato poi alla fattura originale e consegnata al cliente. Il contrassegno è dotato di un identificativo Sulla copia della fattura che resta all’emittente deve essere riportata la seguente dicitura

Imposta di bollo assolta sull’originale. ID………….

Modo virtuale. Si tratta di una modalità che consente, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate (da richiedere telematicamente con compilazione dell’apposito modello disponibile sul sito della stessa Agenzia), ai contribuenti di assolvere l’imposta in anticipo tramite acconti bimestrali, da versare con F24 (codice tributo 2506). Entro la fine di gennaio, dell’anno successivo il contribuente presenta la dichiarazione annuale in cui riepiloga il totale dei documenti emessi soggetti a imposta di bollo ed esegue l’eventuale saldo (che può essere anche a credito). Il saldo è versato con codice tributo 2505 ed è rateizzabile in sei rate bimestrali Sulla fattura emessa occorre riportare la seguente dicitura

imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.

Fattura elettronica Modalità virtuale senza necessità di autorizzazione preventiva dell’Agenzia Entrate Il versamento è cumulativo e deve essere eseguito con F24 (codice tributo 2501) entro il 30 aprile dell’anno successivo (ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

 

Soggetto obbligato: debitore o creditore

L’obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce ma il costo deve essere sostenuto dal cliente.

Vale dunque, lo stesso meccanismo di rivalsa dell’IVA: il costo dell’imposta grava sul consumatore finale.

In definitiva, chi emette la fattura ha l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo, ma egli si rivale poi sul cliente addebitandola in fattura.

Tuttavia, anche se il costo della marca è a carico del debitore, vige la responsabilità solidale con il creditore. Il cliente (debitore) che riceve la fattura senza bollo, è esente da responsabilità qualora, entro 15 giorni, la presenta all’Agenzia delle Entrate pagando l’imposta (in tal caso, dunque, la responsabilità ricade solo su chi ha emesso la fattura).

In caso di contrassegno telematico, questo deve avere la stessa data della fattura oppure data antecedente. La sanzione per omessa imposta di bollo o per apposizione di un contrassegno telematico con data posteriore a quella della fattura è prevista dall’art. 25 D.P.R. n. 642/1972 (importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta per ogni singolo documento considerato irregolare).

 

0 commenti