Premessa
Il 16 giugno scorso era l’ultimo giorno entro il quale, i soggetti passivi IMU e TASI erano chiamati a versare l’acconto riferito all’anno 2016.
È opportuno ricordare che, per il versamento dell’acconto, la disciplina legislativa prevede che questi sia liquidato sulla base delle aliquote deliberate dal comune per il periodo d’imposta precedente, ossia 2015 per poi conguagliare il tutto in sede di saldo (16 dicembre) applicando l’aliquota deliberata per il 2016.
A tal proposito, per il 2016, i comuni erano chiamati a deliberare le aliquote IMU e TASI, entro lo scorso 30 aprile ed eventuali delibere adottate oltre tale termine sarebbero inefficaci. Inoltre, una volta emanate le delibere entro il predetto termine, il comune non può più intervenire su di esse. Quanto appena affermato potrebbe, tuttavia, essere smentito da eventuali future sanatorie cui il governo italiano ci ha spesso abituato.
Si tenga, inoltre, presente, che per via delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, i comuni non possono aumentare, per il 2016, le aliquote (IMU e TASI), rispetto a quelle deliberate per il 2015. Qualsiasi aumento deliberato sarebbe inefficace. I comuni possono, invece, aver deliberato riduzioni di aliquote.
Alla luce di quanto affermato, dunque, qualora il comune avesse già deliberato le aliquote 2016 entro lo scorso 30 aprile, il contribuente potrebbe anche decidere di liquidare l’acconto applicando tali aliquote (e non quelle del 2015) visto che, da qui al saldo di dicembre, non potrebbero essere variate.
Ad ogni modo, per chi avesse saltato la scadenza del 16 giugno scorso o per chi in quella data avesse versato un importo insufficiente, è sempre in tempo per rimediare, applicando l’istituto del ravvedimento operoso, con sanzioni notevolmente ridotte.
Le sanzioni dovute in caso di ravvedimento
Chi ha deciso di versare o chi, per causa di forza maggiore, dovesse versare l’acconto IMU/TASI 2016 oltre il 16 giugno scorso, tenga presente che il Modello F24 in suo possesso non è più utile, ma occorre sostituirlo, poiché bisogna aggiungere all’imposta dovuta, anche la sanzione e gli interessi.
Sanzione ed interessi che variano a seconda del momento in cui il contribuente decide di ravvedersi.
Ravvedimento acconto IMU/TASI 2016 | ||
Tipologia | Sanzione | Intervallo temporale |
Ravvedimento sprint | 0,1% per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione è eseguita entro i primi 14 giorni dall’omissione. | 17 giugno – 30 giugno |
Ravvedimento breve | 1,5% se la regolarizzazione avviene oltre i 14 giorni ma entro i 30 giorni dalla violazione. | 1° luglio – 18 luglio (poiché il 16 luglio è sabato) |
Ravvedimento intermedio | 1,67% se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro i 90 giorni dalla violazione. | 19 luglio – 14 settembre |
Ravvedimento lungo | 3,75% se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui è stata commessa la violazione. | 15 settembre 2016 – 30 giugno 2017 |
Alla sanzione dovuta, occorre aggiungere gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorni di ritardo. Attualmente il tasso è pario allo 0,2%. Si tenga presente che qualora ci si dovesse avvalere del ravvedimento lungo e si finisse per eseguire il versamento nel 2017 (ad esempio in data 30 marzo 2017), occorre applicare due tassi di interesse ossia quello in vigore per il 2016 per i giorni che vanno dal 17 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 e quello in vigore per il 2017, da applicare sui giorni che vanno dal 1° gennaio 2017 alla data del versamento.
La compilazione del Modello F24
Nel compilare il Modello F24 per eseguire il versamento con ravvedimento, oltre ad indicare gli stessi dati già inseriti nel Modello F24 che doveva essere utilizzato qualora il versamento fosse stato eseguito il 16 giugno, non occorre dimenticare di barrare la casella “Ravvedimento” ed aggiungere all’importo dovuto, la sanzione e gli interessi.
In definitiva nel Modello F24 semplificato (sezione “IMU ed altri tributi locali” se si tratta di F24 ordinario) occorre:
- indicare nel campo “codice ente” il codice catastale del comune in cui è ubicato l’immobile;
- indicare nel campo “codice tributo” l’apposito codice;
- barrare la casella “Ravvedimento”;
- barrare la casella “Acconto”;
- indicare nel campo “num. immobili” il numero di immobili per i quali si sta eseguendo il versamento;
- indicare l’anno di riferimento (ossia 2016);
- indicare l’importo dovuto (comprensivo di sanzione ed interessi) nel campo “Importi a debito”;
- indicare nel campo “Importi a credito” eventuali crediti da compensare.
È utile ricordare i codici tributo da utilizzare per il versamento.
Codici tributo IMU | |
Codici tributo | Descrizione |
3912 | Abitazione principale e relative pertinenze |
3914 | Terreni |
3916 | Aree fabbricabili |
3918 | Altri fabbricati |
3925 | Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO” |
3930 | Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE |
Codici tributo TASI | |
Codici tributo | Descrizione |
3958
|
Abitazione principale e relative pertinenze
|
3959 | Fabbricati rurali a uso strumentale |
3960 | Aree fabbricabili |
3961 | Altri fabbricati |
Si consideri, ad esempio, che un soggetto abbia omesso il versamento dell’acconto IMU dovuta per il 2016 con riferimento ad una seconda abitazione di sua proprietà e che l’importo omesso ammonti ad euro 400. Egli decide di ravvedersi il giorno 29 luglio prossimo. In tal caso dovrà versare (ravvedimento intermedio):
- acconto IMU = 400 euro
- sanzione per ravvedimento IMU = 400 x 1,67% = 6,68
- interessi = [(400 x 0,2%) / 365] x 43 giorni = 0,09
- Totale da versare (codice tributo 3918) = (400 + 6,68 + 0,9) = 406,77
Attenzione
L’IMU e la TASI (sia acconto sia saldo) omesse o versate in maniera insufficiente nel 2015 possono essere ancora ravvedute entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita al periodo d’imposta 2015 ossia entro il 30 giugno 2016 (ravvedimento lungo).
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