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Professionisti: gestione dei valori bollati

da | Ott 11, 2016 | Aggiornamenti

Introduzione

Dal punto di vista fiscale e contabile, i valori bollati (francobollo, marca da bollo, fogli bollati, ecc.), al momento dell’acquisto non si considerano beni ma “valori di cassa” (ossia sono assimilati alla cassa).

A livello contabile, dunque, indipendentemente dal regime in cui si opera (di competenza economica o di cassa), al momento dell’acquisto si registra una doppia movimentazione finanziaria.

Da un lato sarà movimentato il conto “Valori bollati” e dall’altro il conto Cassa o Banca (a seconda del mezzo di pagamento utilizzato per l’acquisto). Il conto “Valori bollati” (o altra denominazione che potrebbe ad esempio essere “Cassa bollati”) troverà epilogo alla voce “Denaro e valori in cassa” dell’attivo patrimoniale (C.IV.3).

Ai fini IVA, l’acquisto di valori bollati è considerata un’operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. i) DPR 633/72.

L’utilizzo dei valori bollati da parte del professionista

Il professionista, come si sa, agisce in regime di cassa, ossia il suo reddito professionale è dato dalla differenza tra compensi effettivamente percepiti e spese “effettivamente” sostenute “sborsate” nel periodo d’imposta.

Premesso che, dunque, al momento dell’acquisto (sia che si operi in regime di competenza economica sia di cassa), contabilmente si esegue la predetta registrazione, occorre successivamente distinguere a seconda che i valori bollati acquistati siano utilizzati dal professionista:

  • per se stesso;
  • oppure, anticipati per conto del cliente e poi a questi addebitati.

Iniziamo ad analizzare il caso in cui l’utilizzo avviene per se. È il caso, ad esempio, di valori utilizzati per affrancare lettere indirizzate ai propri clienti e poi non addebitati a questi, oppure il caso di fogli bollati utilizzati per atti riguardanti la propria attività e non quella dei clienti.

Contabilmente, nel momento in cui si utilizza il valore bollato per se stesso, dovrà rilevare il relativo costo, con una scrittura del tipo:

       Bolli e marche (Conto economico B.14)      a      Valori bollati (SP C.IV.3)

A livello fiscale, il costo sostenuto è interamente deducibile dal reddito professionale (sempreché il valore bollato sia effettivamente utilizzato per scopo inerente l’attività stessa).

Tuttavia, poiché, come anticipato, il professionista opera in regime di cassa, la deduzione deve avvenire nel rispetto dello stesso principio.

Quindi, il professionista deduce dal proprio reddito professionale i valori bollati inerenti la sua attività nello stesso periodo d’imposta in cui li ha acquistati e non in quello in cui li ha utilizzati.

Ad esempio i valori bollati acquistati nel 2015 ma utilizzati nel 2016, potranno essere dedotti (interamente) con riferimento al 2015  (Modello Unico/2016).

Nell’esercizio dell’attività professionale (avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.), la prassi più frequente è quella in cui i valori bollati siano acquistati ed utilizzati per conto dei propri clienti (e quindi, poi a questi addebitati).

In tal caso, fermo restando che al momento dell’acquisto, il professionista esegue la registrazione contabile di cui in premessa, nel momento in cui egli utilizzerà il valore bollato per conto del cliente, (ad esempio utilizza fogli bollati per la stesura di atti riguardanti un cliente), contabilmente occorrerà non più rilevare un costo, bensì un’anticipazione verso clienti.

Pertanto si eseguirà una registrazione di questo tipo:

      Cliente c/anticipazione      a      Valori bollati

Nel momento in cui è emessa fattura, il professionista addebita anche le spese anticipate per i valori bollati (“Rimborso spese escluso ex art. 15 DPR n. 633/1972”) e nel momento in cui la fattura è saldata, questi contabilmente eseguirà una registrazione di questo tipo:

      Crediti v/clienti      a      diversi

                                                 Compensi per prestazione

                                                 Debiti v/cassa previdenziale

                                                 IVA ns/debito

                                                 Cliente c/anticipazioni

Il conto “Debiti v/ cassa previdenziale” rileva la rivalsa in fattura del contributo previdenziale alla cassa di appartenenza del professionista (cassa forense, inarcassa, ecc.).

Si tenga presente che i valori bollati non concorrono alla formazione della base imponibile IVA (cui concorre, invece, la cassa previdenziale).

L’anzidetta rilevazione contabile avviene qualora il professionista si trovi in contabilità ordinaria. Qualora, invece, questi si trovi in contabilità semplificata, dovrà solo rilevare nel libro incassi e pagamenti la somma complessiva percepita dal cliente al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso spese. Non avrà l’obbligo di rilevare, invece, la spesa anticipata in quanto (come vedremo) questa non costituisce un costo deducibile dal reddito professionale.

Potrebbe, tuttavia, capitare che il professionista si faccia rimborsare dal cliente i valori bollati anticipati per suo conto, prima che emetta fattura.

In tal caso contabilmente, il professionista rileverà una doppia movimentazione finanziaria. Dunque:

       Cassa      a      Cliente c/anticipazioni

Ai fini fiscali, i valori bollati anticipati dal professionista per conto del cliente e poi a questi addebitati non rientrano nel reddito del professionista, quindi:

  • non sono deducibili dal suo reddito professionale;
  • non concorrono all’applicazione dell’eventuale ritenuta d’acconto;
  • non concorrono alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale;
  • e, come già anticipato, non concorrono alla formazione della base imponibile IVA (art. 15 DPR 633/1972).

Esempio: fatturazione in presenza di rimborso spese (come valori bollati)

          Fattura n. …….del ………….

              Onorario Euro 2.000,00

              Contributo Cassa di Previdenza Gestione Separata (4% di 2.000) Euro 80,00

              SUBTOTALE Euro 2.080,00

              IVA (22% su 2.080) Euro 457,60

              Rimborso spese escluse ex art. 15 DPR 633/72 Euro 200,00

              TOTALE FATTURA Euro 2.737,60

              RITENUTA D’ACCONTO (20% su 2.080) Euro (-) 416,00

              Netto a pagare (2.736,60- 416,00) = Euro 2.321,60

Quanto detto fin qui vale anche per i soggetti (professionisti) che operano in regime di vantaggio e per chi opera in regime forfettario (entrambi determinano il reddito secondo il principio di cassa come i professionisti in regime ordinario), tenendo però in considerazione che tali soggetti di per se non applicano la ritenuta d’acconto e l’IVA e che chi opera in regime forfettario (a differenza del regime di vantaggio) non potrà beneficiare dell’eventuale deduzione fiscale dei valori bollati acquistati per se (chi agisce in regime forfettario non deduce i costi inerenti l’attività salvo i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per disposizione di legge).

L’utilizzo dei valori bollati da parte del professionista: punto di vista del cliente

Mettendosi dal lato del cliente che vede anticiparsi dal professionista le spese per valori bollati, per questi, certamente il rimborso si traduce in un costo fiscalmente deducibile.

La deduzione avviene secondo lo stesso principio in cui il cliente stesso agisce (competenza economia o di cassa).

Contabilmente, se il cliente rimborsa al professionista i valori bollati anticipati e ciò avviene prima che il professionista emette la fattura (quindi non li addebita in fattura), a livello contabile il cliente già può rilevare il costo sostenuto, e quindi:

       Rimborso spese ex art. 15      a      Cassa o banca

Qualora, invece, il rimborso del cliente avviene in fattura, la registrazione contabile sarà del tipo:

      Diversi                                         a      Debiti

      Rimborsi spese ex art.15

      Consulenze professionali

      Iva ns/credito

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