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La comunicazione telematica di fatture e corrispettivi

da | Dic 12, 2016 | Aggiornamenti

Introduzione e contenuto

Entro il 31.12.2016 c’è la possibilità di aderire  ad un regime particolare. Comunicando, infatti telematicamente i dati delle fatture e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, si può accedere ad alcuni benefici che ora si vedranno.

Disposizioni previste dagli artt. 1 e 2 D.Lgs. 127/2015
Ambito oggettivo e soggettivo In caso di attività che prevedono l’emissione di fatture di vendita:

  • è possibile la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni;
  • l’opzione è vincolante per 5 anni;
  • l’opzione va effettuata entro il 31.12.2016 attraverso l’apposita funzione messa a disposizione nel sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso un intermediario abilitato.
Per chi emette scontrini o ricevute fiscali

  • È possibile la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi;
  • tale seconda opzione prevede l’ausilio del c.d. nuovo registratore di cassa telematico, progettato ad hoc per tale uso;
  • l’opzione è vincolante per 5 anni;
  • l’opzione va effettuata entro il 31.12.2016 attraverso l’apposita funzione messa a disposizione nel sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso un intermediario abilitato.
Vantaggi del regime premiale I vantaggi sono i seguenti:

1. per tutti i contribuenti che optano per tale regime (sia fatture emesse che corrispettivi):

  • viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni sostitutive del nuovo spesometro come da DL 193/2016;
  • viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni INTRASTAT limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, nonché viene meno l’obbligo della comunicazione black list;
  • i rimborsi IVA di cui all’art. 30, DPR 633/72 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
  • il termine di decadenza per gli accertamenti sia IVA che a fini d’imposte sui redditi sono ridotti di due anni (inizialmente la riduzione era pari ad un anno, aumentata a due con l’approvazione degli emendamenti del DL 193/2016 in fase di conversione in legge).

2. Per i soggetti che esercitano l’opzione per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi sono previsti ANCHE i seguenti esoneri:

  • esonero dalla certificazione del corrispettivo;
  • esonero dalla compilazione del registro dei corrispettivi ex art. 24, DPR 633/72.
Sanzioni in caso di mancate comunicazioni telematiche
  • Per la comunicazione telematica di fatture emesse e ricevute: in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione va da 250 a 2.000 euro;
  • per la comunicazione dei corrispettivi: in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste sono le seguenti:
    • sanzione da 250 a 2.000, in aggiunta;
    • sospensione dell’esercizio o chiusura per 3 giorni in caso di 4 violazioni rilevate nell’arco del quinquennio, con l’aggravante della chiusura da 1 a sei mesi se la contestazione ha un valore superiore ad euro 50.000.

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