Introduzione
La Legge di Bilancio per il 2017 prevede che i contribuenti in contabilità semplificata vengano, dall’1.1.2017 tassati secondo il c.d. criterio di cassa e non secondo il c.d. criterio di competenza.
Di seguito illustriamo brevemente la differenza fra i due criteri.
Criteri determinazione base imponibile fino al 31.12.2016
TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE | CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE |
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Applicazione del criterio di cassa
Regola che resta inalterata |
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Applicazione del criterio di competenza, indipendentemente dall’adozione del regime contabile ordinario o semplificato.
Regola che viene modificata dal 2017 |
Criteri dterminazione base imponibile dal 01.01.2017
TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE | CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE |
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Applicazione del criterio di cassa
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Se in contabilità semplificata: criterio di cassa
Se in contabilità ordinaria: criterio di competenza |
Differenze tra criterio di cassa e criterio di competenza
In che cosa consiste la differenza fra principio di cassa e principio di competenza?
Lo chiariamo con un esempio.
Criterio di competenza Il sig. Mauri è un piccolo artigiano e adotta la contabilità semplificata. Per semplicità immaginiamo la seguente situazione. Unica fattura nell’anno 2016, di euro 21.000 oltre ad IVA. Nessun costo. Incasso della fattura a mezzo riba in data 31.01.2017. Il reddito imponibile sarà formato da euro 21.000 su cui calcolare le relative imposte. Regola generale principio di competenza: il reddito viene calcolato indipendentemente dall’incasso o pagamento ma basandosi sull’insorgere dell’operazione. Criterio di cassa Spostiamoci nel 2017 e immaginiamo una identica situazione. Unica fattura nell’anno 2017, di euro 21.000 oltre ad IVA. Nessun costo. Incasso della fattura a mezzo riba in data 31.01.2018. Il reddito imponibile 2017 sarà formato da euro ZERO su cui non calcolare le relative imposte. Il reddito imponibile 2018 sarà formato da euro 18.000 (o su altri eventuali incassi) su cui calcolare le relative imposte. Regola generale del principio di cassa: è basilare il momento dell’incasso o del pagamento, al fine della formazione del reddito imponibile. Lo stesso criterio si applica per competenza/cassa alle spese e costi sostenuti rispettivamente nel 2016 (competenza) e 2017 e seguenti (cassa). |
Applicazione criterio di cassa: il problema delle rimanenze finali del 2016
Dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni, quindi 2017 (Unico 2018) viene sottratto l’importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell’esercizio precedente.
Nella pratica nell’anno 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione automatica di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio 2016, anno di ultima applicazione del criterio di competenza.
In questo modo, molti contribuenti potrebbero trovarsi a sorpresa un anno 2017 in perdita, non potendo contare sul magazzino finale che non verrà più considerato come componente positivo di reddito, al pari dei ricavi.
Applicazione criterio di cassa: calcolo della base imponibile IRAP
Il criterio di cassa per i soggetti semplificati è esteso anche ai fini della determinazione della base imponibile a titolo di IRAP.
Applicazione criterio di cassa: i registri da adottare
Fino al 31.12.2016, i sui registri contabili erano costituiti da:
- Registro IVA vendite;
- Registro IVA acquisti;
- Registro cespiti ammortizzabili.
Vigendo il principio di competenza non avevamo infatti la necessità di dover indicare, a fini contabili e fiscali, alcun elemento ulteriore.
Dall’1.1.2017, subentrando il principio di cassa, ai registri di cui sopra si aggiunge il registro degli incassi e dei pagamenti, ciò perché venendo Lei tassato solo su “quanta parte incassa meno quanta parte paga” occorre dare evidenza di ciò.
I registri da adottare saranno i seguenti:
- Registro IVA vendite;
- Registro IVA acquisti;
- Registro cronologico (in mancanza di questo si presume che l’incasso e pagamento siano avvenuti nella data di registrazione sui registri IVA).
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