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Depositi Iva: le novità introdotte dal D.L. n. 193/2016

da | Feb 6, 2017 | Aggiornamenti

Introduzione

I depositi Iva sono stati introdotti dall’art. 50 bis del D.L. n. 331/1993 allo scopo di differire il pagamento dell’Iva.

Tali depositi fiscali, consentono di custodire e sottoporre ad eventuale lavorazione beni nazionali o comunitari, senza il pagamento dell’Iva a condizione che i beni non siano commercializzati all’interno degli stessi depositi e che quindi non siano posti in vendita.

L’Iva sarà assolta solamente dall’acquirente finale al momento dell’immissione in consumo in Italia (a seguito estrazione dei beni dal deposito stesso) e attraverso il meccanismo del reverse charge (inversione dell’obbligo di versamento dell’Iva che sarà a carico dell’acquirente e non del venditore) ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.P.R. 633/73.

Con riferimento ai beni extracomunitari, gli stessi potranno essere inseriti all’interno dei depositi Iva soltanto dopo che siano stati immessi in libera pratica e pagati i dazi doganali.

Il D.L. n. 193 del 22.10.2016, convertito con modificazioni dalla Legge n 225 del 01.12.2016, ha introdotto importanti novità in materia di depositi Iva.

Contenuto

L’art. 7 del D.L. n. 193 abroga il 4^ comma dell’articolo 50 bis lettera d del D.L. 331/1993.

Sono dunque eliminate qualsivoglia delimitazioni a specifiche categorie di beni per l’estrazione dal deposito di beni da parte di soggetti passivi di imposta che utilizzano o commercializzano gli stessi nel territorio nazionale.

Vengono quindi meno le limitazioni oggettive (con riguardo alla tipologia dei beni introdotti nei Depositi Iva) e soggettive in relazione ai soggetti destinatari dei beni estratti nel deposito.

In sintesi, a far data dal 01.04.2017 tutte le cessioni di beni potranno essere effettuate senza l’applicazione dell’Iva introducendo i beni in depositi Iva a prescindere dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario (Italia, altro Paese UE o Paese Extra UE) e dalla tipologia di beni oggetti dell’operazione ai sensi dell’art. 50 bis comma 4 del D.L. 331/1993.

Fino a quella data la possibilità di non applicare l’Iva sarà riservata esclusivamente alle cessioni a favore di soggetti passivi comunitari nonché alle cessioni di beni elencati nella Tabella “A bis” nei confronti di soggetti italiani ed extracomunitari.

Il D.L. n. 193 del 22.10.2016 riforma inoltre completamente il comma 6 del già citato art. 50 bis.

A decorrere, infatti, dal 01.04.2017 ai fini dell’estrazione dei bei dai Depositi Iva non sarà più necessaria l’iscrizione alla CCIAA da almeno un anno nonché il requisito dell’effettiva operatività e la dimostrazione della regolarità nei versamenti Iva.

Dall’01.04.2017 l’estrazione dei beni dai Depositi Iva potrà essere effettuata soltanto da soggetti passivi Iva identificati in Italia direttamente o per mezzo di rappresentanti fiscali, ovvero stabiliti per il tramite di una stabile organizzazione.

L’obiettivo delle novità introdotte dall’art. 4 del D.L. n. 193/2016 è quello di contrastare alcuni comportamenti fraudolenti.

Novità in materia di pagamento dell’imposta

Ulteriore modifica introdotta dal D.L. n. 193/2016 in materia di depositi Iva riguarda le modalità di applicazione dell’imposta dovuta per l’estrazione dei beni dai depositi.

Sono previste le seguenti fattispecie, in relazione alla modalità di introduzione dei beni nel deposito stesso:

Beni precedenti introdotti Applicazione imposta
Come acquisti intracomunitari Iva assolta dal proprietario dei beni che estrae gli stessi dal deposito ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. 633/72 – reverse charge.
In esecuzione di contratto interno Iva a carico di chi effettua l’estrazione dei beni da versarsi in nome e per conto di quest’ultimo dal gestore del deposito Iva, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione senza possibilità di procedere con la compensazione Iva orizzontale (Iva da Iva) di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997.
In esecuzione di acquisto extra UE Iva assolta con il meccanismo del reverse charge previa presentazione di idonea garanzia a favore dell’amministrazione finanziaria. In attesa della definizione dei contenuti della garanzia con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’imposta dovrà essere versata a cura del gestore dei depositi Iva in nome e per conto del debitore.

Anche in questo caso senza la possibilità di effettuare la compensazione orizzontale di cui al già citato decreto Legislativo n. 241/1997.

Compiuta da esportatore abituale L’estrazione potrà essere effettuata in regime di non imponibilità di cui all’art. 8 comma 1 lettera c) del D.P.R. 633/72 nei limiti del plafond.

Per effetto delle novità introdotte in materia di depositi Iva dal D.L. 193/2016, a decorrere dal 01.04.2017, per i beni provenienti da Paesi Extra Ue estratti dai depositi Iva, l’imposta non deve più essere assolta dal soggetto che estrae i beni con il meccanismo del reverse charge, ma dovrà essere versata in nome e per conto di quest’ultimo ma a carico del gestore del deposito Iva, con modello F24, fermo restando la responsabilità solidale per entrambi i soggetti, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i beni sono stati estratti e senza possibilità di avvalersi della compensazione orizzontale (Iva da Iva).

Conseguentemente, in virtù della nuova disciplina, a decorrere dal prossimo 01.4.2017, il debitore sarà tenuto ad annotare nel registro degli acquisti un’autofattura con i dati del versamento, al fine di esercitare l’eventuale diritto alla detrazione: il gestore del deposito sarà vincolato a specifici obblighi comunicativi, con riferimento ai beni estratti, le cui modalità dovranno essere definite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Nulla cambia, invece, per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva in forza di un acquisto intracomunitario: per tale fattispecie, come anticipato, continuerà ad applicarsi il meccanismo dell’inversione contabile.

Novità in materia di sanzioni

Con riferimento alle novità introdotte dal D.L. n. 193/2016 all’art. 50 bis comma 6 del D.L. n. 331/1993 si evidenzia che sono state riformulate anche le sanzioni applicate al gestore dei depositi Iva in caso di inadempimento così riassumibili:

  • sanzione del 30% con responsabilità solidale da parte del gestore del deposito Iva;
  • sanzione dal 100% al 200% dell’imposta nei confronti del soggetto che effettua il prelievo nel caso di esportatore abituale che ha presentato dichiarazione di intento in assenza dei presupposti.

Sintesi finale

Riepilogando, a decorrere dal 01.04.2017, per i soggetti che estraggono i beni dal deposito Iva non sarà più necessario:

  • essere in possesso di iscrizione alla camera di commercio da almeno un anno;
  • dimostrare una “effettiva operatività”;
  • attestare la regolarità dei versamenti Iva;
  • l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dal deposito dovrà essere assolta mediante versamento a carico del gestore del Iva senza possibilità di effettuare compensazioni orizzontali.

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