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Modello 730: tutte le novità 2017

da | Mar 24, 2017 | Aggiornamenti

Introduzione

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 16.01.2017 ha approvato e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale i modelli ministeriali del modello 730/2017 con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Il Modello 730 è uno strumento facile e soprattutto ideale per i lavoratori dipendenti ed i pensionati che attraverso questo strumento, direttamente o attraverso gli intermediari, potranno adempiere agli obblighi dichiarativi, con i seguenti vantaggi:

  • assenza di calcoli con conseguente riduzione delle possibilità di errore;
  • accesso al rimborso dell’eccedenza a credito in tempi brevi (entro il mese di agosto per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di settembre per i pensionati);
  • possibilità di pagare le imposte eventualmente a debito, anche rateizzando, senza ulteriori adempimenti, attraverso il metodo della trattenuta in busta paga o del cedolino della pensione;
  • assenza di controllo se si accetta e di trasmette il Modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del contribuente.

Di seguito prenderemo in esame le novità introdotte in materia di 730/2017 (ordinario o precompilato) per l’anno d’imposta 2016.

Novità 730/2017

Vediamo di seguito le novità rispetto introdotte con riferimento al periodo d’imposta 2016.

NOVITÀ 2017

Premi di risultato: da quest’anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a € 2.000,00 lordi o nel limite di € 2.500,00 lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva all’Irpef e alle sue addizionali, pari al 10% delle somme percepite (vedi Quadro “C – redditi di lavoro dipendente ed assimilati”, rigo C4).

Regime speciale per i lavoratori impatriati: introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016, è riconosciuto ai lavoratori all’estero che rientrano in Italia una detassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese nella misura del 70%.

Assicurazioni a tutela delle persone con grave disabilità: a decorrere dal periodo d’imposta 2016, oggetto quindi di dichiarazione nel Modello 730/2017, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a € 750 l’importo massimo dei primi per cui è possibile usufruire la detrazione del 19%.

Erogazioni liberali a tutele delle persone con disabilità grave: a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000,00, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.

School bonus: per le erogazioni liberali di ammontare fino a € 100.000 effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Credito d’imposta per videosorveglianza: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza diretta alla prevenzione di attività criminali.

Detrazioni spese arredo immobili giovani coppie: alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di € 16.000,00 per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale.

Dichiarazione Integrativa a favore: sono fissati nuovi termini per la presentazione della Dichiarazione Integrativa a favore, la quale potrà essere presentata entro il 5^ anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione dei Redditi oggetto d’integrazione. Il termine viene quindi allineato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore.

Blocco rimborsi crediti superiori a € 4.000,00: viene eliminato il “blocco preventivo” per accertamenti da parte dell’Agenzia nel caso di somme erogate direttamente dal datore di lavoro. Per le richieste di rimborso di credito fiscale maturato con Modello 730/2017 da parte d’intermediari abilitati che si avvarranno della presentazione in modalità cartacea sarà avviato un controllo preventivo in caso di credito maggiore di € 4.000,00.

Novità introdotte dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 42414 del 01.03.2017

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con proprio Provvedimento n. 42414 del 01.03.2017 al fine di adeguare le istruzioni alle importanti novità introdotte dalla Legge n. 76 del 20.05.2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 21.05.2016 ed entrata in vigore il 05.06.2016, più nota come Legge Cirinnà.

In particolare l’articolo 1 comma 20 della suddetta Legge introduce l’equiparazione del concetto di “coniuge” a quello di “unito civilmente”, ovvero con riferimento a coloro che hanno sottoscritto un contratto di “unione civile” tra appartenenti allo stesso sesso.

Tale equiparazione produce effetti ai fini fiscali con riferimento a detrazioni per “uniti civilmente a carico”, a detrazioni per spese eventualmente sostenute per conto dell’”unito civilmente a carico” e soprattutto in relazione alla possibilità di presentare il Modello 730 congiunto.

L’estensione con riferimento al partner “unito civilmente” rileva solo in capo al partner dello stesso sesso e non già né ai fini delle “convivenze civili” di cui comunque si occupa la Legge n. 76/2016 né soprattutto in relazione al figlio eventualmente a carico di uno dei due partner; la Legge infatti non prevede in alcun modo la possibilità che uno dei due partner “unito civilmente” possa procedere con l’adozione del figlio dell’altro partner il quale pertanto da un punto di vista fiscale rimarrà esclusivamente a carico del genitore biologico o adottivo.

Conferme e proroghe

Non solo novità per la campagna fiscale 2017 ma anche conferme e proroghe in relazione soprattutto a detrazioni di imposta; vediamo nel dettaglio:

Detrazione 50%:

  • spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un limite massimo di spesa di € 96.000,00;
  • spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+, finalizzati all’arredo dell’immobile, purché oggetto di ristrutturazione, per un importo complessivo non superiore a € 10.000,00. La detrazione sarà ripartita in 10 rate di uguale importo.

Detrazione 65%:

  • spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
  • spese relative agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche e ad alta pericolosità;
  • per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, anche se gli interventi hanno per oggetto le parti comuni di un condominio o interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Da ricordare

L’assistenza fiscale può essere richiesta:

  • al proprio datore di lavoro;
  • ad un Caf, conferendo delega per l’acquisizione ed il prelevamento del Modello 730 precompilato;
  • ad un professionista abilitato, conferendo analogamente al Caf, delega.

Il 730 precompilato sarà reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it a partire dal 15.04.2017.

Il termine per la presentazione del 730 precompilato, confermato o modificato/integrato rispetto a quello reso disponibile sul cassetto fiscale è il 23.07.2017 per il contribuente, mentre per il Caf o per il professionista il termine ordinario rimane fissato al 07.07.2017 con possibilità di proroga al 23.07.2017 nel caso in cui alla data del 07.07.2017 l’intermediario abbia trasmesso almeno il 70% delle dichiarazioni.

Ricordiamo infine che l’utilizzo del 730 precompilato non è un obbligo; vuole essere solo un’agevolazione per il contribuente; l’invio del 730 precompilato così come reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, quindi senza modifiche o integrazioni, renderà immune il contribuente dai controlli.

Importante

Dichiarazione “redditi”

Nel caso in cui non fossero rispettate le scadenze per richiedere l’assistenza fiscale o per avvalersi dell’invio a propria cura del Modello 730 precompilato attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate il contribuente, al fine di dichiarare i propri redditi, beneficiare di deduzioni e di detrazioni, liquidare le imposte, rilevare l’eventuale credito, dovrà provvedere nei termini ordinari alla trasmissione del Modello Dichiarazioni Redditi 2017 (non più modello Unico).

Responsabilità dell’intermediario

Significativamente rinnovata, negli ultimi tre anni, risulta la responsabilità attribuita all’intermediario che presta l’assistenza fiscale.

Nel caso in cui il contribuente voglia integrare o modificare i dati prelevati dalla dichiarazione precompilata messa a disposizione sul cassetto fiscale dall’Agenzia delle Entrate e per farlo si sia rivolto ad un intermediario, professionista abilitato o Caf, questi ultimi diventano responsabili dei nuovi dati integrati o corretti e dovranno apporre il così detto “visto di conformità Modello 730”.

Con l’apposizione del visto l’intermediario dichiara (assumendosene quindi la responsabilità) che i dati integrati sono corretti, veritieri e verificati con il contribuente dal quale ha ricevuto mandato.

In caso di eventuali errori, omissioni o incongruenze rilevate in sede di controllo formale da parte dell’Ufficio, l’Agenzia delle Entrate comunicherà il risultato della verifica direttamente all’intermediario e non più al contribuente, anche nel caso in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti.

L’intermediario infatti attraverso il visto si è assunto la responsabilità della correttezza dei dati dichiarati e a suo carico saranno poste:

  • maggiori imposte liquidate;
  • sanzioni;
  • interessi moratori.

Ciò a differenza di quanto avveniva fino ad un paio di anni fa per cui tutte le comunicazioni erano dirette al contribuente e a suo carico venivano richiesti gli eventuali versamenti dovuti (sia in termini di maggiori imposte, sanzioni e interessi) fermo restando il suo diritto di rivalsa nei confronti del professionista limitatamente alla sanzione.

Al fine di calmierare la responsabilità amministrativa, l’intermediario stipulerà un’apposita polizza assicurativa secondo i contenuti minimi previsti dal Ministero.

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