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Modello Redditi PF 2017: le novità

da | Apr 27, 2017 | Aggiornamenti

Premessa

Come ogni anno sta per arrivare anche il tempo per la compilazione del modello Redditi PF 2017.

Nel seguente articolo riporteremo brevemente quali sono le novità intervenute nel modello ed illustriamo, inoltre le particolarità dei principali oneri detraibili e deducibili da inserire nel Quadro RP.

Nella lista che segue troverà tutte le informazioni relative alle novità intervenute nel Modello Redditi PF/2017, relativo all’anno d’imposta 2016 nonché la consueta ed aggiornata elencazione delle spese detraibili e deducibili.

Le novità del Modello Unico PF/2016 e della tassazione/detrazione/deduzione

Frontespizio

Nel recepire le novità introdotte dall’articolo 5 del DL n. 193/2016 (così come convertito in Legge n. 225/2016), in tema di “dichiarazioni integrative”, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio del modello dichiarativo riferito al periodo d’imposta 2016 (Modello Redditi/2017, Modello IRAP/2017, ecc.) è eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, poiché, in virtù dell’allineamento dei termini di presentazione (sia di quella a favore sia di quella a sfavore), nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non occorre più segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore. Dunque, nel frontespizio dei modelli dichiarativi da presentare quest’anno saranno presenti le seguenti caselle (si veda anche figura in seguito):

  • Correttiva nei termini (dichiarazione inviata entro i termini ordinari di presentazione e con cui se ne corregge una già inviata in precedenza);
  • Dichiarazione integrativa;
  • Dichiarazione integrativa art. 2 co. 8 ter DPR 322/98 (da potersi presentare entro 120 giorni dal termine ordinario al fine di modificare l’originaria scelta, fatta nel Quadro RX o IR se trattasi di IRAP, riferita all’uso del credito modificata da richiesta di rimborso ad utilizzo in compensazione).

Si ricorda che con il citato articolo 5 del DL n. 193/2016, il Legislatore ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero:

  • entro i termini per l’accertamento stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973 (se trattasi di dichiarazione redditi, IRAP e 770);
  • ed entro i termini per l’accertamento stabiliti dall’articolo 57 del DPR n. 633/1972 (se trattasi di dichiarazione IVA).

La novità è applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza per l’accertamento.

Tuttavia, poiché con l’art. 5 del D.L. 193/2016 il Legislatore ha voluto allineare i termini di presentazione di una dichiarazione integrativa (sia a favore sia a sfavore) ai termini per l’accertamento, e poiché anche questi ultimi sono stati oggetti di modifiche a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2016 (prima delle modifiche il termine per l’accertamento era fissato al 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione della dichiarazione, mentre con le modifiche è termine è stato fissato al 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione della dichiarazione), ne conseguirebbe che:

Nuovi termini presentazione Dichiarazione integrativa
Cosa Regola Esempio

Dichiarazione integrativa (a favore o sfavore) riferita al periodo d’imposta 2015 e precedenti (Modello Unico/2016 e precedenti)

Può essere presentata entro il 31/12 del 4° anno successivo quello di presentazione del modello da correggere (ossia entro i vecchi termini per l’accertamento)

Modello Unico/2014 integrativo (a favore o sfavore) potrà essere presentato entro il 31/12/2018

Dichiarazione integrativa (a favore o sfavore) riferita al periodo d’imposta 2016 e successivi (Modello Redditi/2017 e successivi)

Potrà essere presentata entro il 31/12 del 5° anno successivo quello di presentazione del modello da correggere (ossia entro i nuovi termini per l’accertamento)

Un Modello Redditi/2017 integrativo (a favore o sfavore) potrà essere presentato entro il 31/12/2022

Si osserva che prima delle predette novità, il Legislatore prevedeva termini di presentazione di disparati per l’integrativa. In particolare:

  • la dichiarazione integrativa a favore poteva essere presentata entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;
  • la dichiarazione integrativa a sfavore poteva essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo da correggere.

Inoltre, nulla cambia in merito ai termini di presentazione della Dichiarazione integrativa art. 2 co. 8 ter DPR 322/98 (da potersi presentare al fine di modificare l’originaria scelta, fatta nel Quadro RX o IR se trattasi di IRAP, riferita all’uso del credito cambiandola da richiesta di rimborso ad utilizzo in compensazione), per la quale il termine resta:

  • entro 120 giorni dal termine ordinario (ossia entro 120 giorni dal 30/09).

Come anticipato, cambia il riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio del modello dichiarativo, scomparendo la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. Ad esempio, con riferimento al Modello Redditi PF/2017:

Regole di compilazione
Cosa Regola
Codice da indicare
  • “1” se trattasi di dichiarazione integrativa a favore o sfavore da presentarsi entro i termini per l’accertamento (ossia entro il 31/12 del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo da correggere);
  • “2” nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 – 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

8 x mille all’istituto IBISG

A decorrere dal periodo d’imposta 2016 è possibile destinare l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG).

Il Quadro DI

Da quest’anno è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo. A tal proposito è stato inserito il nuovo Quadro DI.

Regole di compilazione Quadro RI

Cosa

Regola

Chi deve utilizzarlo

  • Soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Unico 2013 relativa al 2012 presentata nel 2016).

Compilazione

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa (quindi nel Modello Redditi/2017 riferito al periodo d’imposta 2016) è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, va indicato:

  • in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
  • in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa UNICO 2014, indicare 2013);
  • in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Tale importo è ricompreso nel credito da indicare in colonna 4;
  • in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del Quadro RX. Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del Quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del Quadro RX.

Credito video sorveglianza

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese di videosorveglianza sostenute nel periodo d’imposta 2016.

In particolare, trattasi, di un credito d’imposta riconosciuto a fronte di spese sostenute, nel 2016, dalle persone fisiche, NON nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Credito videosorveglianza

Cosa

Regola

Ambito oggettivo

Il credito spetta per le spese sostenute nel 2016, per:

  • installazione di sistemi di videosorveglianza digitale;
  • installazione di sistemi di allarme;
  • contratti stipulati con istituti di vigilanza.
Ambito soggettivo

Le predette spese devono riferirsi ad immobili NON utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo.

L’agevolazione spetta anche per immobili utilizzati promiscuamente, ma in tal caso il credito spetta nella misura del 50%.

Modalità di accesso

L’attribuzione del credito non era automatica, ma occorreva presentare apposita istanza attraverso il software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate (al seguente link).

Con l’istanza, si comunicavano:

  • il codice fiscale del contribuente/beneficiario;
  • il codice fiscale del fornitore del bene o servizio la cui spesa da diritto al credito;
  • il numero, la data e l’importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’IVA.
Modalità e termini di presentazione dell’istanza

L’invio poteva avvenire nel periodo compreso tra il 20 febbraio 2017 ed il 20 marzo 2017.

La presentazione andava effettuata, esclusivamente in via telematica, direttamente da parte del contribuente (se abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario incaricato.

Non cumulabilità

L’agevolazione non è cumulabile con altre detrazioni aventi ad oggetto le stesse spese (si pensi alla detrazione del 50% prevista per le spese di ristruttrazione tra le quali rientrano anche gli interventi finalizzati alla videosorveglianza).

Misura del credito

100% dell’importo richiesto risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017 (Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 marzo 2017).

Utilizzo del credito
  • Il beneficiario potrà utilizzare, il credito d’imposta maturato, solo in compensazione, tramite modello F24 (codice tributo 6874) da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo può avvenire a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale di utilizzo del credito d’imposta (ossia dal 30/03/2017);
  • le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono anche utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Indicazione in dichiarazione dei redditi

Una volta riconosciuto, il credito spettante va riportato in dichiarazione dei redditi (ossia Modello 730/2017 o Modello Redditi PF/2017, a seconda del modello dichiarativo che viene presentato).

Nel Modello 730/2017 esso va indicato al Quadro G sezione X, mentre nel Modello Redditi PF/2017 è da indicarlo al Quadro CR sezione IX. In entrambi i casi, il rigo si compone di due colonne, dove in colonna 1 è da riportarsi il credito spettante ed in colonna 2 la parte di tale credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi stessa.

Premi di risultato

Ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (Quadro RC – rigo RC4);

Regime speciale lavoratori impatriati

I lavoratori dipendenti, rientrati in Italia (e che vi hanno trasferito la residenza) entro il 31 dicembre 2015, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, possono optare per la misura agevolativa che prevede una riduzione della base imponibile ai fini Irpef (reddito prodotto in Italia), del 30% per l’anno d’imposta 2016. Tale misura agevolativa è stata innalzata al 50% a partire dal periodo di imposta 2017 e per i tre successivi (Legge n. 232/2016).

Ad ogni modo si tratta di un regime agevolativo che non scatta in automatico, ma bisogna che il lavoratore ne eserciti la scelta, la quale è irrevocabile, ed è esercitata mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro (se presentata consente di fruirne per il quinquennio 2016/2020).

Con riferimento al periodo d’imposta 2016, la richiesta poteva essere effettuata al proprio datore di lavoro entro 3 mesi dal 29/03/2016 (termine di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sul tema). In questo, caso, la misura agevolativa è applicata direttamente dal datore, il quale dunque, rilascia la CU già tenendo conto di tale agevolazione (nelle annotazioni della Certificazione Unica 2017, è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento.

Ad ogni modo, qualora, il contribuente non abbia presentato lo scorso anno la richiesta al datore, è ancora in tempo per farlo entro il 2 maggio 2017 (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 2017/64188).

Nel caso del lettore, questi già ha esercitato l’opzione nel 2016, quindi il datore di lavoro gli avrà rilasciato la relativa CU/2017, come indicato in precedenza. Si rammenta, al riguardo, che il contribuente, non deve ora ripresentare la richiesta al datore per vedersi applicare il regime agevolato anche per il 2017, in quanto è considerata già valida quella presenta lo scorso anno (Provvedimento n. 2017/64188).

Ad ogni modo, per l’anno di imposta 2016 i lavoratori dipendenti che esercitano (o hanno esercitato) la predetta opzione, applicano il regime agevolato, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta (Modello 730/2017 o Modello Redditi PF/2017), avendo cura di indicare il reddito di lavoro dipendente (prodotto in Italia) nella misura ridotta al 70%.

Si sottoliena che alla casella “Casi particolari”, va indicato il codice “4” se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero (il caso in esame). Tuttavia, la casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 70%).

Altre novità (Detrazioni d’imposta)

Sono previste nuove detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta che si riepilogano nella tabella che segue:

Altre novità

 

Cosa Descrizione

Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave

A decorrere dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19%.

  • (Rigo da Rp8 – RP13 codice 38)

Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave

A decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.

  • (Rigo RP26 codice 12)

Detrazione spese arredo immobili giovani coppie

Alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale.

  • (Rigo RP58)

Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale

È riconosciuta la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro.

  • (Rigo RP14)

Detrazione IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B

A chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata nel 2016.

  • (Rigo RP59)

Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto

È riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

  • (Rigo da RP61 ad RP64 codice 7)

School Bonus

Per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

  • (Rigo CR15)

Box Pertinenziale

Per il 2016 la detrazione è rimasta pari al 50% delle spese sostenute nel limite di € 96.000,00 ad unità immobiliare, per la generalità degli interventi (recupero edilizio, acquisto/costruzione di box o posto auto, acquisto di immobili ristrutturati da impresa/cooperativa edilizia);

La Circolare n. 7 del 4 aprile ha specificato che per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016 la detrazione spetta al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della Legge n. 76 del 2016 (c.d. Legge Cirinnà).

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